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Sindrome di Down non diagnosticata, niente risarcimento se la madre rifiuta i test invasivi


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 12 maggio 2026, n. 13808

Sindrome di Down non diagnosticata in gravidanza e omessa informazione sui test prenatali: la Cassazione chiarisce che non basta la violazione dell’obbligo informativo del medico per ottenere il risarcimento e chiarisce i confini del nesso causale nella responsabilità medica da omessa diagnosi prenatale. La mancata informazione sui test di screening non invasivi non è fonte di danno se la madre, per timore di rischi per il feto, ha preventivamente escluso di volersi sottoporre ad esami diagnostici invasivi (come l’amniocentesi).

Con l’ordinanza n. 10251/2023, depositata il 12 maggio 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità medica per “nascita indesiderata”, affrontando il delicato confine tra l’inadempimento degli obblighi informativi del medico e l’effettiva sussistenza del nesso di causalità rispetto al danno lamentato dai genitori.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una coppia di genitori, confermando le decisioni di merito che avevano negato il risarcimento dei danni conseguenti alla nascita del figlio affetto da sindrome di Down.

Il caso e le decisioni di merito

I genitori avevano citato in giudizio il ginecologo e l’Azienda Sanitaria locale, lamentando di non essere stati informati in merito all’esistenza di test predittivi (non invasivi) volti a individuare anomalie cromosomiche nel feto. A detta dei ricorrenti, tale omissione informativa aveva impedito loro di diagnosticare la sindrome di Down e, conseguentemente, di esercitare il diritto all’interruzione di gravidanza.

La Corte d’Appello di Venezia, pur accertando che il medico aveva effettivamente omesso di informare la coppia sui test non invasivi, aveva rigettato la domanda risarcitoria per mancanza della prova del nesso causale. I giudici di merito, infatti, avevano rilevato che le ecografie periodiche non avevano mostrato alcuna anomalia morfologica allarmante; inoltre la madre aveva manifestato preventivamente al medico la sua ferma volontà di non sottoporsi ad alcun esame diagnostico invasivo (come villocentesi o amniocentesi) a causa del rischio di aborto connesso a tali procedure.

I principi di diritto confermati dalla Cassazione

Gli Ermellini, nel respingere il ricorso dei genitori, hanno ribadito una serie di principi cardine in materia di onere della prova e causalità.

L’onere della prova a carico dei genitori

In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il mero inadempimento del medico non basta. Grava sul genitore l’onere di dimostrare che la madre avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza (ricorrendone le condizioni previste dalla L. 194/1978) se fosse stata tempestivamente e correttamente informata dell’anomalia fetale.

Tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni (praesumptio hominis), basate su elementi quali le condizioni psico-fisiche della donna o la richiesta specifica di accertamenti sul feto, spettando poi al medico la prova contraria.

La rottura del nesso causale

Il punto centrale dell’ordinanza riguarda l’incidenza causale dei test “non invasivi” rispetto a quelli “invasivi”.

I test di screening non invasivi (su cui si è registrata l’omissione informativa) offrono unicamente un dato probabilistico o un “margine di rischio”. Per ottenere una diagnosi certa, e dunque avere i presupposti clinici e legali per procedere all’interruzione di gravidanza, è comunque indispensabile sottoporsi a un test diagnostico di tipo invasivo.

Avendo la madre escluso a priori l’intenzione di rischiare la gravidanza sottoponendosi ad amniocentesi o villocentesi, la Corte ha logicamente dedotto che, anche in presenza di un test non invasivo dall’esito sospetto, la donna non avrebbe comunque proceduto agli accertamenti invasivi necessari per la diagnosi definitiva. L’omessa informazione iniziale perde così la sua efficacia causale rispetto al danno lamentato (lo sconvolgimento dello stile di vita derivante dalla nascita del figlio disabile).

Il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione

La Suprema Corte ha inoltre evidenziato un limite nella formulazione della domanda degli attori. I ricorrenti avevano richiesto i danni patrimoniali e non patrimoniali legati allo stravolgimento della loro vita per l’onere di crescere un figlio affetto da grave disabilità. Non avevano, invece, specificamente dedotto e provato l’autonomo danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, che tutela la mera libertà di compiere scelte consapevoli sulla propria salute, a prescindere dalle conseguenze sull’interruzione di gravidanza.

Il principio di “soccombenza globale” per le spese di lite

In ultimo, la Cassazione ha rigettato le lamentele dei ricorrenti in merito alla condanna al pagamento delle spese legali, nonostante il riconoscimento in appello della violazione dell’obbligo informativo da parte del medico. La Corte ha ricordato il principio della soccombenza globale: ai fini della condanna alle spese, occorre valutare l’esito finale della lite. Poiché i genitori hanno visto respinta la loro richiesta risarcitoria (vero oggetto del contendere) per difetto del nesso causale, risultano a tutti gli effetti la parte soccombente, rendendo legittima la loro condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Sabrina Caporale

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