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Intervento diverso da quello concordato, escluso il dolo se c’è finalità terapeutica


Corte di Cassazione, quinta penale, sentenza 13 maggio 2026, n. 17294

La Suprema Corte annulla con rinvio la condanna di un primario oculista accusato di lesioni volontarie per aver eseguito un intervento diverso da quello concordato. Senza prova di un movente estraneo alla cura, la condotta può rilevare solo a titolo di colpa.

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza depositata il 13 maggio 2026, è tornata a pronunciarsi sui delicati confini della responsabilità medica in ambito penale, chiarendo quando l’esecuzione di un intervento chirurgico non coperto da adeguato consenso informato possa (o meno) integrare il gravissimo delitto di lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.).

La pronuncia riafferma un principio di civiltà giuridica a tutela dell’attività medica: il difetto di consenso, da solo, non trasforma il chirurgo in un soggetto che agisce con dolo di lesioni, se permane un’obiettiva o soggettiva finalità curativa.

Il caso e le sentenze di merito

La vicenda processuale riguarda il Direttore dell’Unità di Oculistica di un ospedale pubblico piemontese. L’imputazione a suo carico, che aveva retto sia in primo grado sia in Appello, era di lesioni volontarie gravi ai danni di due pazienti e di falso ideologico.

Secondo l’accusa, il primario avrebbe sottoposto i pazienti a un intervento di dacriocistectomia (DCT – asportazione del sacco lacrimale) in luogo del meno invasivo intervento di dacriocistorinostomia (DCR), omettendo di fornire loro corrette informazioni e sottoponendo loro moduli di consenso “confusori” o inesatti. Per i giudici di merito, la serialità di questi interventi, giudicati “demolitori” e “anacronistici” da una parte della comunità scientifica, unita alle presunte falsificazioni dei referti e delle schede di dimissione ospedaliera (SDO), costituiva prova univoca del dolo del medico di praticare un intervento inutile e menomante, provocando esiti infausti (persistente lacrimazione – epifora).

La decisione della Cassazione: l’incompatibilità logica tra finalità curativa e dolo di lesioni

La Suprema Corte ha smontato l’impianto logico-giuridico della Corte d’Appello, giudicandolo in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità (a partire dalla storica sentenza “Giulini” delle Sezioni Unite n. 2437/2008).

Gli Ermellini ricordano che l’attività medico-chirurgica è costituzionalmente legittimata (art. 2 e 32 Cost.). Di regola, l’obbligo di acquisire il consenso informato non è una regola cautelare la cui violazione fonda ex se la responsabilità penale per le lesioni o la morte del paziente.

Il nodo centrale è il finalismo terapeutico. Il reato di lesioni volontarie presuppone la coscienza e volontà di cagionare un male alla persona. Se il medico agisce con l’intento di risolvere una patologia (finalità curativa), la sua intenzione è “concettualmente incompatibile con la consapevole intenzione di provocare un’alterazione lesiva”.

Quindi, anche qualora il chirurgo esegua un intervento diverso da quello concordato o con consenso invalido, e ne derivino lesioni gravi, se vi è finalità curativa (anche solo supposta in buona fede dal medico), non vi è mai dolo di lesioni. La condotta andrà indagata, semmai, sotto il profilo della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia), verificando l’assolvimento di eventuali condizioni di procedibilità (querela).

Il dolo di lesioni scatta solo in casi estremi, ovvero quando l’intervento sia del tutto privo di ragionevole indicazione terapeutica e posto in essere per scopi del tutto estranei alla salute del paziente (es. lucro, esperimenti scientifici non autorizzati, esibizionismo, mutilazioni coscienti).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva dedotto il dolo unicamente dalla “non linearità dei consensi”, obliterando le memorie difensive che dimostravano l’assenza di un movente economico (l’ospedale riceveva lo stesso rimborso per i due tipi di intervento) e ignorando l’esistenza di letteratura scientifica che — in specifiche condizioni presenti nelle cartelle delle pazienti — giustificava o addirittura preferiva la tecnica adottata dal primario.

La Cassazione bacchetta inoltre la Corte territoriale per non aver verificato se l’intervento avesse effettivamente causato una “malattia” in senso tecnico-giuridico (un processo patologico con compromissione funzionale), atteso che l’epifora era un sintomo preesistente.

Annullamento senza rinvio per l’accusa di falso

La Cassazione ha invece annullato senza rinvio (perché il fatto non sussiste) la condanna per falso ideologico limitatamente alla posizione di una delle due pazienti. Dalla semplice lettura degli atti, infatti, si evinceva che, pur essendovi indicato il codice ministeriale generico riferito al DCR, nel campo descrittivo la scheda di dimissione ospedaliera attestava espressamente l’avvenuta “dacriocistectomia (DCT) e intubazione”, ovvero esattamente l’operazione condotta. Nessuna falsa attestazione, dunque.

Per le imputazioni di lesioni, il processo è stato rinviato ad altra Sezione della Corte d’Appello di Torino, che dovrà rivalutare l’intera vicenda alla luce dei principi di diritto dettati. Il nuovo giudizio dovrà accertare se l’intervento chirurgico fosse sorretto da ragionevole indicazione terapeutica e, in caso affermativo, verificare l’eventuale sussistenza (e procedibilità) di profili di colpa professionale, escludendo recisamente l’ipotesi dolosa se non vi è prova di moventi abnormi e scellerati.

Avv. Sabrina Caporale

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