Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 2 settembre 2026, n. 24939
Con l’ordinanza n. 24939 del 2026, depositata il 2 settembre 2026 nel procedimento R.G.N. 10124/2024, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Regione Calabria, confermando la sua legittimazione passiva e la responsabilità concorsuale e solidale, nel caso concreto, per il debito risarcitorio derivante da un’infezione da HCV contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite nel 1977.
La pronuncia chiarisce il rapporto tra due distinti meccanismi successori: quello previsto dall’art. 66 della legge n. 833/1978 per i rapporti obbligatori dei disciolti enti ospedalieri e quello, successivo, relativo ai debiti delle soppresse Unità sanitarie locali. Per questi ultimi rapporti, la legittimazione sostanziale e processuale spetta sia alla Regione, quale ente successore ex lege, sia all’organo di rappresentanza della Gestione liquidatoria, in via concorrente.
La decisione non afferma che la Regione risponda automaticamente per ogni danno da emotrasfusione anteriore al 1994. Conferma, nel caso esaminato, la legittimazione regionale sul presupposto che fosse già definitivo l’accertamento della responsabilità dell’ospedale o dell’azienda sanitaria per la violazione degli obblighi di controllo e sorveglianza sulle procedure trasfusionali.
La vicenda clinica e processuale
Nell’ottobre 1977, durante un ricovero per una gravidanza a termine presso un Ospedale della Regione Calabria, la paziente era stata sottoposta, dopo il parto, a diverse trasfusioni di sangue.
Nel 1999, a seguito di esami di laboratorio, le era stata diagnosticata un’epatopatia cronica correlata al virus dell’epatite C. La diagnosi era stata successivamente confermata, secondo quanto riferito nella sentenza, dalla Commissione Medica Ospedaliera presso il Centro Militare di Medicina Legale di Catanzaro.
La paziente aveva convenuto in giudizio il Ministero della Salute, l’Azienda Sanitaria Provinciale, il Presidio Ospedaliero in questione e la Regione Calabria, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in circa 500.000 euro, in relazione all’omissione delle misure precauzionali e alla violazione dei doveri di vigilanza e controllo sulle procedure trasfusionali.
Il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la domanda nel merito, pur respingendo l’eccezione regionale di difetto di legittimazione passiva. La paziente aveva proposto appello e la Regione aveva impugnato in via incidentale, in forma condizionata, la statuizione relativa alla propria legittimazione.
La Corte d’appello di Catanzaro aveva accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale della Regione. Aveva quindi condannato tutti i convenuti, in solido, al pagamento di euro 150.010,78 a titolo di risarcimento, oltre alle spese di lite.
La Regione aveva proposto ricorso per cassazione, sostenendo che, per un illecito riconducibile a un ex ente ospedaliero e risalente al 1977, il debito dovesse gravare sul Comune territorialmente competente in forza dell’art. 66 della legge n. 833/1978, con esclusione della propria legittimazione passiva.
La distinzione tra enti ospedalieri disciolti e soppresse USL
La tesi della Regione muoveva dall’art. 66 della legge n. 833/1978, che disciplina la successione universale del Comune territorialmente competente nei rapporti obbligatori dei disciolti enti ospedalieri.
La Cassazione ha ritenuto tale richiamo non decisivo per la controversia. Il meccanismo previsto dall’art. 66 opera infatti con riferimento ai rapporti obbligatori dei disciolti enti ospedalieri. Esso si colloca su un piano distinto rispetto alla successiva disciplina relativa ai rapporti delle Unità sanitarie locali.
Per i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL, il sistema normativo delineato dall’art. 6 della legge n. 724/1994, dall’art. 2, comma 14, della legge n. 549/1995 e dal decreto-legge n. 630/1996, convertito dalla legge n. 21/1997, attribuisce la legittimazione sostanziale e processuale: alla Regione, quale ente successore ex lege nei rapporti obbligatori pregressi; all’organo di rappresentanza della Gestione liquidatoria, in via concorrente, per l’attività di accertamento, ricognizione e liquidazione delle obbligazioni facenti capo alla gestione pregressa.
La Gestione liquidatoria non costituisce un soggetto autonomo e distinto dalla Regione, titolare di una responsabilità alternativa. Essa opera come struttura deputata alla gestione amministrativo-contabile dei rapporti pregressi, nell’interesse della Regione, che resta il soggetto successore nei rapporti obbligatori delle soppresse USL.
La responsabilità della Regione nel caso concreto
La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui, quando sia stata accertata la responsabilità dell’ospedale o dell’azienda sanitaria per la violazione degli obblighi di controllo e sorveglianza sulle procedure trasfusionali, la Regione deve essere considerata responsabile in via concorsuale e solidale quale successore ex lege nei rapporti obbligatori delle soppresse USL.
Nel procedimento esaminato, tale accertamento era già coperto dal giudicato. La Cassazione non ha quindi dovuto riesaminare nel merito la responsabilità sanitaria relativa alle trasfusioni, ma ha dovuto stabilire se la Regione potesse essere esclusa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.
La risposta è stata negativa: la Regione non può sottrarsi alla domanda risarcitoria invocando il solo fatto che l’emotrasfusione risalga a un periodo anteriore alla riforma del Servizio sanitario nazionale o che l’ospedale fosse originariamente un ente diverso dalla successiva USL.
Il principio riguarda tuttavia i rapporti obbligatori riferibili alle soppresse USL e non comporta una responsabilità regionale automatica per qualunque illecito sanitario commesso prima del 1994. Devono essere verificati, nel singolo caso, l’ente cui il rapporto obbligatorio era imputabile, l’accertamento dell’illecito, il nesso causale e gli ulteriori presupposti della domanda risarcitoria.
Il ruolo della normativa regionale calabrese
La Regione aveva sostenuto che la normativa regionale calabrese avesse attribuito ai direttori generali delle aziende sanitarie, nella qualità di commissari liquidatori, la legittimazione esclusiva nei giudizi concernenti i debiti pregressi delle soppresse USL.
La Corte ha escluso che tale disciplina potesse eliminare la concorrente legittimazione della Regione. Una disposizione regionale non può infatti incidere sul meccanismo di successione nei rapporti obbligatori delineato dalla legislazione statale, né trasformare in esclusiva la funzione della Gestione liquidatoria.
L’attribuzione ai direttori generali delle aziende sanitarie della qualità di commissari liquidatori riguarda la gestione dei rapporti pregressi e la rappresentanza processuale della gestione liquidatoria. Non esclude la legittimazione della Regione quale ente successore ex lege.
È quindi più corretto parlare di legittimazione concorrente tra Regione e Gestione liquidatoria, non di responsabilità alternativa o di esclusiva responsabilità dell’uno o dell’altro soggetto.
Il principio affermato
L’ordinanza conferma che, per effetto del complesso normativo successivo alla riforma del Servizio sanitario nazionale, la legittimazione sostanziale e processuale relativa ai rapporti creditori e debitori pregressi delle soppresse USL spetta sia alla Regione, quale ente successore ex lege, sia all’organo di rappresentanza della Gestione liquidatoria, in via concorrente.
Tra tali rapporti rientrano i debiti risarcitori derivanti da illeciti imputabili alle soppresse USL sino al 31 dicembre 1994, data di riferimento per la soppressione e la gestione delle relative situazioni debitorie.
La disciplina dell’art. 66 della legge n. 833/1978, relativa alla successione del Comune nei rapporti dei disciolti enti ospedalieri, opera invece su un piano diverso e non esclude, con riferimento ai debiti delle soppresse USL, la successiva legittimazione della Regione.
L’esito del giudizio
La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo di ricorso della Regione Calabria e l’ha condannata a rifondere le spese ai controricorrenti, liquidate per ciascuno in euro 7.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali del 15 per cento e, in favore della paziente, accessori di legge.
La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Regione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Conclusione
La sentenza conferma che la Regione conserva una legittimazione passiva concorrente per i debiti risarcitori delle soppresse USL, anche quando l’illecito sanitario sia collegato a un’emotrasfusione risalente a un periodo anteriore alla riforma del Servizio sanitario nazionale.
La conclusione non deriva automaticamente dalla data dell’emotrasfusione, ma dal successivo meccanismo di successione ex lege nei rapporti delle soppresse USL. La Gestione liquidatoria e i suoi commissari possono rappresentare e gestire tali rapporti sul piano processuale e amministrativo-contabile, ma questa funzione non esclude la legittimazione della Regione quale ente successore.
Nel caso concreto, la conferma della responsabilità solidale regionale è stata resa possibile dall’accertamento, ormai definitivo, della responsabilità dell’ospedale o dell’azienda sanitaria per la violazione degli obblighi di controllo e sorveglianza sulle procedure trasfusionali.
Avv. Sabrina Caporale
