Tribunale Reggio Calabria – sentenza 21 giugno 2025, n. 1047
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria si pronuncia in materia di responsabilità medica ostetrica, accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria avanzata dai genitori e dalla sorella di una neonata nata deceduta. Riconosciuta la responsabilità contrattuale dell’azienda ospedaliera e del primario del reparto per la colpevole inerzia e il ritardo nell’espletamento di un taglio cesareo d’urgenza di fronte a un quadro clinico di preeclampsia grave (“epatogestosi”) alla trentaquattresima settimana di gestazione.
Con la sentenza emessa all’esito del procedimento R.G. n. 1411/2017, il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria ha affrontato una complessa e dolorosa controversia in tema di responsabilità professionale sanitaria, offrendo un’articolata disamina sulla gestione clinica delle gravidanze gemellari a rischio e sulla configurabilità del danno da perdita del rapporto parentale nel caso di morte perinatale.
Il fatto e le doglianze attoree
La vicenda trae origine dal ricovero di una partoriente (gravida di trentatré settimane di una gravidanza gemellare bicoriale e biamniotica ottenuta mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita) presso il reparto di ostetricia e ginecologia di un ospedale calabrese, a seguito dell’insorgenza di un quadro di ipertensione e sofferenza epatica (diagnosticata come “epatogestosi” o preeclampsia). Trasferita d’urgenza a causa del peggioramento delle condizioni materne presso una struttura di livello superiore, la paziente era stata sottoposta a terapie conservative e alla profilassi per la maturazione polmonare fetale.
Tuttavia, nonostante la persistenza di alterazioni significative nei parametri ematochimici (transaminasi elevate e valori critici della funzionalità epatica) e la prolungata degenza, i sanitari avevano mantenuto un atteggiamento di attesa, omettendo di procedere tempestivamente all’espletamento del parto cesareo. All’esito di tale condotta attendista, si era verificato il decesso in utero di uno dei due feti gemelli, mentre la seconda gemella era venuta alla luce viva grazie al successivo intervento chirurgico.
I genitori, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla gemella superstite, unitamente alla sorella, avevano quindi convenuto in giudizio l’azienda sanitaria e numerosi medici del reparto (tra cui il primario e i dirigenti medici), chiedendo il risarcimento dei danni biologici, morali ed esistenziali patiti a causa della perdita della nascitura, imputabile all’imperizia, negligenza e imprudenza dei sanitari per la violazione delle linee guida ministeriali e internazionali in materia di gestione della preeclampsia e della sindrome di HELLP.
L’inquadramento giuridico e gli oneri probatori
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato l’azione risarcitoria:
La domanda proposta dai genitori e dai congiunti trova fondamento nella responsabilità contrattuale, trovando applicazione la figura del “contratto protettivo a favore di terzi” (contratto di spedalità), i cui effetti protettivi si estendono ai familiari in conseguenza di inadempimenti nell’esecuzione della prestazione sanitaria nei confronti della gestante.
Grava sugli attori l’onere di provare l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e il nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l’evento dannoso, mentre spetta alla struttura e ai professionisti convenuti dimostrare di avere agito secundum leges artis o che l’evento sia stato determinato da cause imprevedibili e inevitabili.
Le risultanze della CTU e l’accertamento della responsabilità
L’istruttoria si è fondata sull’espletamento di una rigorosa Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) medico-legale e ginecologica, le cui conclusioni sono state recepite integralmente dal Giudice:
L’indicazione al parto cesareo tempestivo: la gravissima condizione di preeclampsia con prevalente interessamento epatico (“epatogestosi”), caratterizzata da valori persistentemente elevati di transaminasi e alterazioni ematochimiche nonostante le terapie mediche, rappresentava un’indicazione clinica ben codificata dalle linee guida nazionali e internazionali all’espletamento immediato del parto.
L’illegittimità della condotta di attesa: proseguire una gravidanza ad alto rischio oltre la trentaquattresima settimana — una volta completata la maturazione polmonare fetale con i cortisonici — esponeva i feti a un ambiente uterino non più idoneo alla loro crescita, aumentando drasticamente il rischio di ipossia e morte intrauterina per alterazioni cardiocircolatorie e microangiopatia.
La responsabilità organizzativa e tecnica del Primario: il Tribunale ha individuato la responsabilità specifica in capo al primario del reparto. La cartella clinica non evidenziava una chiara attribuzione della gestione giornaliera a un singolo medico dell’équipe (escludendosi una responsabilità solidale indifferenziata dell’intera équipe in difetto di un’attività svolta congiuntamente). L’unico soggetto titolare di una specifica posizione di garanzia, obbligato a dirigere l’organizzazione della struttura, a vigilare sull’attività dei medici e a impartire direttive vincolanti (salvo dissenso scritto), era il direttore dell’unità operativa, il quale era a conoscenza del caso clinico ad alto rischio e aveva colpevolmente avallato la scelta di procrastinare l’intervento. La domanda è stata invece rigettata nei confronti degli altri sanitari convenuti per difetto di allegazioni specifiche sulle singole condotte causali.
La decisione e la quantificazione del risarcimento
Il Tribunale di Reggio Calabria ha conseguentemente statuito:
Riconoscimento della responsabilità: ha accertato la responsabilità contrattuale dell’azienda sanitaria e del primario del reparto, condannandoli in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori.
La qualificazione del danno da perdita del feto: richiamando i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26301/2021), il giudice ha ribadito che la perdita del feto in utero integra un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale, tutelato costituzionalmente in relazione alla sofferenza interiore e morale patita dai genitori, pur dovendosi tenere conto della natura “potenziale” della relazione genitoriale non fortificata dal decorso del tempo post-natale.
La liquidazione equitativa (Tabelle di Milano 2024 a punti): per la madre: Applicando i parametri tabellari ponderati con i criteri soggettivi ed oggettivi (e operando una riduzione equitativa del 50% in ragione della natura potenziale del rapporto), è stato liquidato un risarcimento di € 177.950,50; per il padre: Liquidato un importo di € 172.084,00 e per la sorella (nata successivamente): Liquidato un importo di € 61.128,00 (ridotto del 50%).
Il rigetto delle ulteriori domande: sono state respinte le richieste di risarcimento del danno biologico della madre (in assenza di prove documentali di patologie psichiatriche certificate) e del danno da omesso consenso informato (per genericità delle allegazioni e mancata prova che la paziente avrebbe rifiutato il proseguimento della gravidanza).
La rivalutazione e gli interessi: sulle somme capitale devalutate alla data del decesso (novembre 2011) e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT sono stati riconosciuti gli interessi legali fino alla decisione.
Infine, il Tribunale si è pronunciato sulle domande di manleva formulate dal medico convenuto nei confronti della propria compagnia di assicurazione, rigettandole in quanto la polizza risultava operare a “secondo rischio” rispetto alla copertura assicurativa generale della struttura sanitaria regionale, e condannando in solido la struttura sanitaria e il sanitario alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, con distrazione al procuratore antistatario, ponendo altresì le spese di CTU definitivamente a carico dei soccombenti.
Avv. Sabrina Caporale
