Corte di Cassazione – Ordinanza n. 15446/2025
La responsabilità sanitaria non è solo una questione di “colpa medica”: riguarda anche la gestione del rischio, i rapporti interni tra struttura e professionisti, e il delicato equilibrio tra organizzazione e attività clinica.
Con l’ordinanza n. 15446 del 10 giugno 2025, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un punto importante nei contenziosi relativi mondo sanitario:
la possibilità per la struttura sanitaria di esercitare azione di rivalsa nei confronti del medico, dopo aver risarcito il danno al paziente.
La Corte stabilisce che: Quando la responsabilità del danno subito dal paziente deriva esclusivamente da una carente esecuzione della prestazione medica – senza alcuna incidenza di carenze organizzative della struttura – la struttura può agire in rivalsa nei limiti del 50% dell’importo risarcito.
Perché solo il 50%?
Perché, anche in assenza di colpa organizzativa, una quota di responsabilità economica viene attribuita alla struttura sanitaria in quanto parte di un sistema che assume rischio d’impresa.
In altri termini, il danno è considerato anche espressione di un “rischio organizzativo” fisiologico, legato all’attività imprenditoriale della struttura sanitaria che impiega professionisti e offre prestazioni sanitarie al pubblico.
Quando è possibile superare il limite del 50%?
Secondo la Corte, la struttura può rivalersi per l’intero importo solo in presenza di una responsabilità “assorbente” del medico, cioè:
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Eccezionale, rispetto ai normali standard di prestazione;
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Soggettivamente imprevedibile (nessun direttore sanitario avrebbe potuto ragionevolmente aspettarselo);
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Oggettivamente improbabile (quasi impossibile da immaginare in condizioni ordinarie);
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Del tutto sottratta a controllo e prevenzione da parte della struttura.
In tali ipotesi, si ritiene che l’evento dannoso non abbia alcuna connessione con l’assetto organizzativo e che la struttura non possa essere chiamata a risponderne nemmeno in minima parte.
Nota bene:
Questa pronuncia consolida un orientamento che invita le strutture a non considerare la rivalsa come automatismo, ma come azione limitata da criteri di equità e proporzionalità.
Riflessioni operative per direttori sanitari e gestori:
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La struttura deve dotarsi di un sistema di monitoraggio interno e formazione continua che riduca la probabilità di errori sanitari.
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In fase contrattuale, è utile prevedere clausole chiare sul regime di responsabilità e sulle condizioni di rivalsa.
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È fondamentale considerare coperture assicurative idonee sia per la struttura che per i professionisti, proprio per far fronte al rischio condiviso.
E per i medici?
L’ordinanza rappresenta una garanzia importante per il professionista, che non può essere chiamato a rispondere per l’intero danno economico solo perché ritenuto autore dell’errore.
La sua condotta, per giustificare una rivalsa totale, deve essere radicalmente anomala, fuori da ogni standard clinico e al di là di ogni possibilità di vigilanza.
La Cassazione ribadisce un messaggio chiaro:
Nel sistema sanitario, la responsabilità non è mai tutta da una parte.
Anche l’errore individuale del medico si inscrive in una cornice più ampia, fatta di organizzazione, controllo e gestione del rischio.
Le strutture non possono “scaricare” automaticamente sul professionista il peso economico del risarcimento.

EUGENIO ROBERTI
Articolo interessante ma la Gelli non prevede l’azione di rivalsa solo per la colpa grave.
In che contesto nasce questa sentenza della cassazione ?