Risarcimento danni, la domanda non è modificabile se i fatti restano gli stessi

Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28526

La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti alla possibilità di modificare la domanda di risarcimento danni già proposta in giudizio. Quando i fatti generatori del danno restano invariati, non è ammesso proporre una nuova richiesta per somme maturate successivamente. La decisione ribadisce il principio dell’immodificabilità della domanda originaria, salvo l’esistenza di danni sopravvenuti o incrementali.

I fatti

A fondamento della domanda la società attrice aveva esposto che all’esito di un precedente giudizio era stata pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare intercorso tra le parti, e che il convenuto era stato condannato anche al risarcimento dei danni, liquidati, in base alla documentazione prodotta, sulla base degli interessi passivi del mutuo bancario contratto per l’acquisto, maturati fino al 2012 e delle spese condominiali sostenute per l’immobile, versate fino al 2012. In quel giudizio l’attrice aveva documentato altri esborsi allo stesso titolo maturati dopo le preclusioni istruttorie che il Giudice aveva ritenuto tardive, non considerandole ai fini della quantificazione del danno. La Corte di Milano conferma il primo grado.

Il Tribunale di Milano e la Corte d’Appello di Milano avevano ritenuto la domanda risarcitoria proposta coperta da giudicato, sul presupposto che tutti i danni indicati sarebbero stati deducibili nel precedente giudizio e quindi non pretendibili in separato giudizio.

L’intervento della Cassazione

Secondo la società attrice, la Corte non avrebbe considerato che, nel caso di specie, la questione non concerneva la tardiva produzione documentale ma il sorgere di danni ulteriori in epoca successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, danni ulteriori sui quali non vi era stata pronuncia nell’altro giudizio, nemmeno da parte del Tribunale di Milano che si era limitato ad una decisione in rito inidonea al giudicato sostanziale.

Ebbene, In tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile in tre ipotesi:

  • 1. nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originariamente richiesta),
  • 2. nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l’identità del fatto generatore),
  • 3. nel caso di fatti sopravvenuti, quando l’attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche -ma non necessariamente- di natura diversa da quelli descritti con l’atto introduttivo.

È evidente che, nel caso di specie, i danni lamentati come “ulteriori” sono conseguenti allo stesso fatto generatore originariamente dedotto in quella causa, rappresentato dall’inadempimento -accertato come grave e tale da giustificare la risoluzione della compravendita immobiliare conclusa- del venditore convenuto, e costituiscono un incremento conseguente al trascorrere del tempo delle voci di danno già riconosciute -interessi passivi del mutuo contratto dalla società acquirente per l’acquisto; spese condominiali sostenute in relazione all’immobile oggetto della compravendita risolta-, delle quali condividono appunto la stessa natura – ma le stesse considerazioni in ordine alla possibilità di chiedere per essi il risarcimento del danno nel corso del precedente giudizio varrebbero anche se si considerassero le voci di danno richieste come ulteriori, correlate a fatti sopravvenuti pur sempre inerenti all’inadempimento della controparte.

In conclusione, il ricorso viene integralmente respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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