Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026
Le Sezioni Unite sulla rifusione del compenso del consulente tecnico di parte: natura del rapporto, presunzione di onerosità del mandato e liquidazione officiosa.
La giurisprudenza di legittimità sta progressivamente assumendo e consolidando un orientamento volto a garantire l’effettività del principio di integrale ristoro delle spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa, ricomprendendovi anche i compensi spettanti al consulente tecnico di parte (vedi anche precedente nota di chi scrive per Responsabile Civile).
In tale prospettiva, la Corte di cassazione ha riaffermato che la liquidazione delle relative spese può avvenire anche in assenza di una specifica domanda, della nota spese e perfino della prova dell’avvenuto pagamento del compenso.
Con l’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione compongono un contrasto giurisprudenziale di particolare rilevanza pratica concernente la rimborsabilità delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte (CTP) e, in particolare, la necessità o meno che la parte vittoriosa dimostri l’avvenuto pagamento del relativo compenso per ottenerne la rifusione nei confronti della parte soccombente.
Il principio di diritto
“La nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell‘art. 1709 c.c.; pertanto la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto”.
La pronuncia assume un rilievo sistematico poiché ridefinisce il rapporto tra regole processuali sulla liquidazione delle spese e disciplina civilistica del mandato professionale.
Rifusione del compenso del CTP, i due orientamenti prima della pronuncia delle Sezioni Unite
Prima dell’intervento delle Sezioni Unite convivevano due indirizzi.
Secondo un primo orientamento, la rifusione delle spese per il consulente tecnico di parte richiedeva la prova dell’effettivo pagamento, sul presupposto che il rimborso potesse riguardare soltanto un esborso già sostenuto.
Un diverso indirizzo riteneva invece sufficiente la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico professionale e dell’assunzione della relativa obbligazione, equiparando tali spese a quelle della difesa tecnica e valorizzando la funzione processuale dell’attività svolta dal consulente.
Le Sezioni Unite aderiscono decisamente al secondo orientamento, ritenendolo maggiormente coerente con la natura delle spese processuali disciplinate dall’art. 91 c.p.c.
L’argomento centrale della Corte è costruito attorno alla presunzione di onerosità del mandato prevista dall’art. 1709 c.c.
La nomina del consulente tecnico di parte costituisce infatti manifestazione di un rapporto professionale normalmente oneroso. Dal conferimento dell’incarico deriva dunque una presunzione di esistenza del debito per compensi, non essendo necessario che la parte abbia già materialmente adempiuto all’obbligazione.
La Cassazione valorizza il dato secondo cui l’oggetto della rifusione non è il pagamento effettuato, bensì il costo processuale che la parte vittoriosa è stata costretta ad assumere per esercitare il proprio diritto di difesa. La spesa sorge quindi già con l’assunzione dell’obbligazione verso il professionista.
Se le spese di consulenza vanno liquidate d’ufficio anche in assenza tanto d’una domanda, quanto della nota spese, è irrilevante la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; così come è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso.
Quel che è necessario è che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancor effettuato al momento della sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 24188 del 08/09/2021; Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).
L’assunzione dell’obbligazione di pagamento del consulente di parte è implicita nel conferimento dell’incarico professionale, dal momento che il mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.), e che nel contratto di prestazione d’opera professionale (quale è quello che lega la parte al suo consulente) la determinazione del compenso non è elemento essenziale, e può essere stabilita anche dal giudice (art. 2233 c.c.).
La soluzione appare coerente anche con l’art. 2233 c.c., in forza del quale la preventiva determinazione del compenso non costituisce elemento essenziale del contratto d’opera professionale, potendo il corrispettivo essere determinato successivamente secondo i criteri legali.
Le spese del consulente di parte sono spese processuali
Il passaggio più significativo della motivazione sul punto consiste nella qualificazione delle spese del consulente di parte quali autentiche spese processuali.
Le Sezioni Unite affermano che l’attività del consulente tecnico di parte integra uno strumento di esercizio del diritto di difesa e contribuisce alla formazione del materiale tecnico valutabile dal giudice. Per tale ragione il relativo costo rientra nell’ambito applicativo dell’art. 91 c.p.c. al pari delle spese di assistenza legale.
Ne consegue che il giudice deve provvedere alla loro liquidazione anche d’ufficio, senza che la parte sia onerata di dimostrare l’avvenuto esborso.
L’unica possibilità di contrastare tale presunzione è rimessa alla controparte, la quale dovrà provare:
che la prestazione professionale sia stata resa gratuitamente;
oppure che il debito sia stato già estinto per altra causa.
Si realizza così una significativa inversione della prospettiva probatoria: non è la parte vittoriosa a dover dimostrare il pagamento, ma è la parte soccombente a dover vincere la presunzione di onerosità derivante dal conferimento dell’incarico.
La Corte traccia dunque una linea netta tra la funzione difensiva esercitata all’interno del processo e l’attività tecnica svolta nella fase antecedente al giudizio.
Considerazioni conclusive
La decisione delle Sezioni Unite appare condivisibile sotto il profilo sistematico e costituzionale.
Essa valorizza il principio di effettività della tutela giurisdizionale, impedendo che la parte vittoriosa venga privata del rimborso di un costo necessario alla difesa soltanto perché non ancora materialmente corrisposto al professionista.
L’ordinanza n. 24699/2026 riconduce correttamente la consulenza tecnica di parte nell’alveo delle spese processuali e supera una concezione meramente contabile della soccombenza. La rifusione non presuppone l’avvenuto pagamento, ma la nascita dell’obbligazione, la quale si presume in virtù dell’onerosità del mandato professionale.
La pronuncia è destinata ad avere importanti ricadute applicative, riducendo il contenzioso sulla prova delle spese del CTP e rafforzando il principio secondo cui il costo necessario dell’esercizio del diritto di difesa deve gravare, in via definitiva, sulla parte risultata soccombente.
Silvia Assennato, Avvocato e Disability Manager in Roma
