Tribunale Reggio Calabria – sentenza 14 agosto 2025, n. 1346
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria si pronuncia in materia di responsabilità odontoiatrica, accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria avanzata da un paziente. Riconosciuta la negligenza del professionista per aver eseguito interventi di implantologia in assenza di un preventivo intervento di chirurgia ricostruttiva e rigenerativa ossea, nonché per l’assenza di prescrizioni di terapia post-intervento idonee a evitare la formazione di ascessi e perimplantiti.
Con la sentenza emessa all’esito del procedimento, il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria ha affrontato un contenzioso in tema di responsabilità professionale odontoiatrica, offrendo un’importante disamina sui criteri di accertamento del nesso eziologico e sui limiti della risarcibilità del danno in presenza di patologie parodontali complesse.
Il fatto e le doglianze attoree
La vicenda giudiziaria trae origine dal trattamento odontoiatrico a cui un paziente era stato sottoposto tra il giugno 2011 e il marzo 2013 presso lo studio di un dentista, al fine di curare una situazione di parodontopatia cronica diffusa e ricevere l’applicazione di impianti endossei e protesi dentarie fisse.
A fronte di un corrispettivo pattuito e versato in rate (pari a 10.000,00 euro, sebbene contestato dal professionista), il paziente aveva lamentato il progressivo peggioramento delle condizioni del proprio cavo orale, caratterizzato da dolori persistenti, impossibilità di masticare correttamente e la necessità di ricorrere quotidianamente ad antidolorifici e antibiotici. Di fronte al fallimento della riabilitazione e al rifiuto di corrispondere ulteriori somme richieste, l’attore si era rivolto ad altri specialisti, i quali avevano dovuto procedere alla rimozione degli impianti inseriti e degli elementi dentari compromessi, riscontrando i postumi di trattamenti definiti inadeguati e approssimativi.
L’attore aveva quindi convenuto in giudizio il professionista, chiedendo la restituzione del compenso versato, il risarcimento del danno biologico (con personalizzazione) e il rimborso delle spese mediche sostenute per porre rimedio agli errori subiti.
L’inquadramento giuridico e il ripartito onere probatorio
Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato l’esercizio della professione odontoiatrica nell’alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c. (regime applicabile alle professioni sanitarie):
Spetta al paziente-creditore provare l’esistenza del contratto d’opera professionale, allegare l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e l’inadempimento qualificato del debitore (astrattamente idoneo a provocare il danno).
Spetta al medico dimostrare di aver eseguito la prestazione con la diligenza richiesta dalle leges artis (art. 1176, comma 2, c.c.), ovvero che l’inesatto adempimento sia stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile a lui non imputabile.
Le risultanze della CTU e l’accertamento della responsabilità
L’istruttoria si è fondata sull’espletamento di una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) medico-legale e odontoiatrica, i cui esiti (integrati dai chiarimenti scritti resi dallo specialista) hanno evidenziato precise responsabilità professionali in capo al dentista:
L’omessa chirurgia rigenerativa ossea: l’ausiliario del giudice ha accertato che il sanitario, pur trovandosi di fronte a un apparato stomatognatico gravemente compromesso (parodontopatia diffusa cronica e marcata rarefazione ossea), aveva optato per una riabilitazione implantoprotesica di ultima generazione senza tuttavia precederla, come imposto dalle linee guida e dalla buona pratica clinica, da un intervento di chirurgia ricostruttiva ossea e di rigenerazione guidata dei tessuti.
La carenza di documentazione clinica: il CTU ha evidenziato la negligenza del professionista nella redazione e conservazione della cartella clinica, di certificati e di prescrizioni post-intervento adeguate.
Il nesso eziologico: l’esecuzione di impianti endossei su un supporto osseo carente e la mancata previsione di trattamenti rigenerativi iniziali avevano compromesso la predicibilità dell’intervento, favorendo l’insorgenza di ascessi, infezioni odontogene e perimplantiti che avevano reso necessarie le successive rimozioni implantari eseguite da altri specialisti.
Il Tribunale ha invece escluso l’incidenza causale della presunta scarsa igiene orale domiciliare eccepita dal convenuto, non essendo emersa in giudizio alcuna prova documentale di tale inadempienza da parte del paziente.
La decisione e la quantificazione del risarcimento
Il Tribunale di Reggio Calabria ha conseguentemente accolto parzialmente la domanda risarcitoria proposta dall’attore:
Danno biologico permanente: quantificato nella misura del 2% in ragione dei postumi permanenti accertati dal CTU (esito cicatriziale e avulsione di elementi dentari correlati al fallimento implantare), liquidando la somma di € 1.579,00 all’attualità (applicando i parametri tabellari per le micropermanenti).
Danno patrimoniale (spese mediche successive): accolta la richiesta di rimborso delle prestazioni odontoiatriche successive e necessarie per rimediare ai trattamenti errati, documentate in € 3.322,15 mediante fatture e ricevute intestate.
Rigetto della richiesta restitutoria: è stata invece respinta la pretesa di restituzione integrale del compenso versato (€ 10.000,00), in quanto sfornita di prova documentale circa l’effettiva corresponsione delle somme (mancando preventivi quietanzati, bonifici o fatture di pagamento). Rigettate altresì le richieste di personalizzazione del danno per difetto di specifiche allegazioni.
L’importo complessivo riconosciuto (comprensivo di danno biologico e patrimoniale) è stato determinato in € 4.901,15, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati secondo i criteri legali applicabili ai debiti di valore.
In applicazione del principio della soccombenza, il dentista convenuto è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore (liquidate in € 1.278,00 per compensi ed € 264,00 per spese vive, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.), ponendosi altresì definitivamente a carico del professionista i costi della CTU espletata nel corso del processo.
Avv. Sabrina Caporale
