Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 12 maggio 2026, n. 13826
Una mera richiesta stragiudiziale di regresso inoltrata dalla struttura sanitaria al medico coobbligato non è sufficiente a far scattare la garanzia assicurativa, se la polizza del medico subordina l’indennizzo all’esercizio dell’azione di rivalsa. Il rilievo della mancata prova di tale azione non costituisce una “decisione a sorpresa” ex art. 101 c.p.c., ma la doverosa verifica del fatto costitutivo della domanda.
Con l’ordinanza pubblicata il 12 maggio 2026 (R.G.N. 2277/2025), la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è intervenuta sul complesso e sempre attuale tema dei rapporti interni tra struttura sanitaria, medico operante al suo interno e rispettive compagnie assicuratrici, chiarendo i presupposti per l’operatività della polizza stipulata dal singolo professionista.
Il caso
La vicenda trae origine da una condanna in solido al risarcimento del danno per malpractice medica inflitta a un medico e alla casa di cura presso cui prestava la propria opera. La struttura sanitaria provvedeva all’integrale pagamento del risarcimento in favore dei danneggiati, per poi inoltrare al professionista una richiesta stragiudiziale di regresso.
A fronte di tale richiesta, il medico citava in giudizio le proprie compagnie assicuratrici (una precedente e una in essere al momento della citazione) per essere tenuto indenne. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda del sanitario. In particolare, i giudici di secondo grado rilevavano che l’assicurazione del medico operava, in base alle specifiche condizioni di polizza, esclusivamente in due ipotesi: in caso di insolvenza della struttura sanitaria (ipotesi non verificatasi) oppure qualora la casa di cura avesse esercitato la rivalsa nei confronti del medico per colpa grave. La Corte d’Appello riteneva non integrata tale seconda condizione, escludendo l’operatività della copertura.
Il medico ricorreva dunque in Cassazione, lamentando due presunti vizi procedurali della sentenza d’appello.
Sulle questioni assorbite non si forma il giudicato interno
Con un primo motivo (il secondo in ordine logico), il ricorrente sosteneva che il giudice di primo grado avesse già accertato l’avvenuto esercizio della rivalsa da parte della clinica, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
La Suprema Corte ha respinto fermamente la censura, chiarendo che il Tribunale si era limitato a menzionare, in via meramente incidentale, l’esistenza di una richiesta stragiudiziale di regresso. Ma vi è di più: il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda nei confronti dell’assicurazione ritenendola una polizza “a secondo rischio”, considerandola inoperante per la coesistenza di un’altra copertura.
I giudici di legittimità ribadiscono un principio processuale fondamentale: quando una domanda viene rigettata per una ragione assorbente, tutte le altre questioni (come, nel caso di specie, l’effettivo avverarsi del rischio e l’esercizio del regresso) rimangono assorbite e su di esse non può mai formarsi il giudicato interno.
La verifica del “rischio assicurato” e l’art. 101 c.p.c.
Il cuore dell’ordinanza risiede tuttavia nella risposta all’altro motivo di ricorso. Il professionista lamentava che la Corte d’Appello avesse posto a fondamento della decisione il “mancato esercizio della rivalsa” rilevandolo d’ufficio, senza concedere alle parti il termine a difesa previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.c. (divieto di decisioni a sorpresa o della “terza via”).
La Cassazione smonta l’argomentazione difensiva operando una rigorosa distinzione tra eccezioni rilevabili d’ufficio e accertamento dei fatti costitutivi della domanda.
Nel giudizio in cui si chiede la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo, l’attore ha l’onere di allegare e provare l’avveramento del rischio dedotto in contratto. Nel caso in esame, le condizioni di polizza non si accontentavano di una semplice intimazione di pagamento da parte del condebitore solidale, ma richiedevano il formale esercizio dell’azione giudiziale di rivalsa. La Corte d’Appello, nel dichiarare non provata l’esistenza di una vera e propria domanda giudiziale di rivalsa, non ha introdotto un tema d’indagine nuovo, ma si è limitata ad accertare la mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda di garanzia (ovvero l’avveramento del rischio assicurato).
La Cassazione osserva espressamente che il ricorrente, in sede di legittimità, non aveva contestato l’interpretazione della clausola contrattuale secondo cui per “rivalsa” doveva intendersi soltanto una domanda giudiziale e non anche una mera richiesta stragiudiziale, né aveva sostenuto che una semplice richiesta stragiudiziale del condebitore solidale fosse sufficiente a far sorgere l’obbligo dell’assicuratore. Tali profili erano dunque divenuti pacifici tra le parti.
Ciò premesso, la Corte statuisce che «il giudice investito della domanda di condanna dell’assicuratore della responsabilità civile al pagamento dell’indennizzo ha certamente il potere-dovere di rilevare d’ufficio se il rischio oggetto del contratto si sia avverato». Nessuna violazione del contraddittorio può dunque essere invocata.
Considerazioni conclusive
L’ordinanza offre spunti operativi di rilievo per i professionisti sanitari e i loro legali. Sebbene la Cassazione non abbia autonomamente statuito sull’interpretazione del termine “rivalsa” — limitandosi a prendere atto che tale interpretazione non era stata oggetto di impugnazione — la vicenda conferma l’importanza di una lettura attenta delle clausole di polizza. Ove il contratto subordini l’operatività della garanzia all’azione di rivalsa della struttura sanitaria, è onere dell’assicurato allegare e provare l’avveramento del rischio esattamente nei termini previsti dalla polizza. La mancata prova del fatto costitutivo legittima il giudice a rigettare la domanda senza che ciò configuri una violazione del contraddittorio, rientrando tale verifica nei suoi poteri-doveri di accertamento.
Avv. Sabrina Caporale
