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Farmaci dimagranti senza visita medica, la Cassazione dice no all’assoluzione nonostante la prescrizione


Corte di Cassazione, terza penale, sentenza 26 maggio 2026, n. 18914

Farmaci dimagranti senza visita medica: la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del medico e consolida il principio Tettamanti — la prescrizione prevale sempre sul dubbio di colpevolezza, salvo prova ictu oculi dell’innocenza

Con sentenza depositata il 26 maggio 2026, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un medico già destinatario di sentenza di non doversi procedere per prescrizione in entrambi i gradi di merito, relativamente a reati di falso ideologico (art. 481 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.) e illecita prescrizione e cessione di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 83 D.P.R. 309/1990). La pronuncia si segnala per la puntuale applicazione — e chiarificazione — del principio sancito dalle Sezioni Unite Tettamanti in ordine ai rapporti tra cause estintive del reato e proscioglimento nel merito.

Il fatto

Il medico era accusato di aver prescritto ai propri pazienti farmaci dimagranti contenenti fendimetrazina e clorazepato — sostanze con effetto psicotropo — senza eseguire le necessarie visite mediche, ricevendo le richieste via telefono o fax, con i pazienti che si limitavano ad autocertificare il proprio peso. La prescrizione avveniva in assenza di qualsiasi valutazione clinica; in alcuni casi il cartellino del paziente veniva compilato direttamente dalla segretaria, senza che la persona si fosse mai presentata nello studio. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione, riqualificando le imputazioni originarie; la Corte d’Appello di Roma aveva integralmente confermato la decisione, escludendo la «prova evidente dell’innocenza» che avrebbe consentito il proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.

Il principio Tettamanti e la regola dell’evidenza ictu oculi

Il nucleo giuridico della sentenza risiede nella conferma e applicazione rigorosa della regola enunciata da Sez. U, n. 35490/2009 (Tettamanti), che ha definitivamente chiuso un contrasto giurisprudenziale risalente.

Il contrasto superato

In passato, una giurisprudenza minoritaria distingueva tra prescrizione intervenuta prima del dibattimento e prescrizione maturata all’esito dell’istruttoria: nel secondo caso si riteneva che, avendo il giudice a disposizione l’intero compendio probatorio, il dubbio sulla colpevolezza dovesse equivalere alla mancanza di prova e imporre il proscioglimento nel merito, in conformità al generale canone processuale dell’in dubio pro reo (Sez. II, 15 ottobre 1992 n. 1221/03, Tuliani; Sez. VI, 13 gennaio 2005 n. 7272, De Angelis, che il ricorrente espressamente richiamava). Questo orientamento aveva una sua logica: pareva irragionevole applicare uno standard più severo (evidenza dell’innocenza) proprio quando le prove erano state integralmente acquisite.

La soluzione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite Tettamanti hanno opposto a tale impostazione il dato letterale inequivoco degli artt. 129 e 531 c.p.p.: l’obbligo di rilevare le cause di non punibilità “in ogni stato e grado del processo” e la regola che impone la sentenza di non doversi procedere “salvo quanto disposto dall’art. 129, comma 2” operano indipendentemente dalla fase processuale in cui la causa estintiva è maturata. Il proscioglimento nel merito in presenza di contraddittorietà o insufficienza della prova non prevale sulla declaratoria di estinzione, salvo due eccezioni: (a) quando sia presente la parte civile e occorra pronunciarsi sulle statuizioni civili; (b) quando il giudice di appello stia valutando l’impugnazione del P.M. avverso una sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.

Lo standard dell’evidenza: “constatazione”, non “apprezzamento”.

La Cassazione ribadisce con precisione lo standard richiesto dall’art. 129, comma 2, c.p.p.: l’innocenza deve emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con una valutazione che appartenga più al concetto di “constatazione” — percezione ictu oculi — che a quello di “apprezzamento”. È incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento. Non è sufficiente il dubbio sulla colpevolezza, né la contraddittorietà del compendio probatorio: occorre la prova positiva ed evidente della non sussistenza del fatto, della sua non commissione da parte dell’imputato, o della sua irrilevanza penale.

L’applicazione al caso concreto: effetto drogante e assenza di visita

Il ricorrente articolava due argomenti principali.

Quanto alla prescrizione degli stupefacenti: la difesa sosteneva che, non avendo i pazienti riferito il quantitativo esatto delle sostanze prescritte, non era possibile valutare se le dosi avessero in concreto efficacia stupefacente o effetto drogante. La Cassazione condivide il ragionamento della Corte d’Appello: l’effetto drogante era comprovato in re ipsa dai risultati documentati delle terapie dimagranti, attestati dalle stesse dichiarazioni dei pazienti. Peraltro, la difesa ometteva di considerare che la prescrizione aveva ad oggetto non una singola compressa ma trattamenti della durata di mesi, il che rendeva la questione del quantitativo della singola dose del tutto secondaria rispetto all’evidenza dell’effetto complessivo.

Quanto al falso nelle cartelle cliniche: la difesa valorizzava la deposizione di un luogotenente dei Carabinieri che aveva ipotizzato la possibile esecuzione di una visita preliminare alla compilazione del cartellino. La Corte d’Appello aveva però opposto la testimonianza della figlia di una paziente, che aveva riferito come il cartellino della madre fosse stato compilato dalla segretaria in assenza della paziente e su indicazioni verbali. La Cassazione conferma che tale deposizione non era in grado di costituire una prova “evidente” dell’innocenza, trattandosi di elementi contrastanti che richiedevano un apprezzamento — e non una mera constatazione.

La novità in cassazione: la questione del reato impossibile

Il ricorso tentava di introdurre anche la questione del reato impossibile ex art. 49, comma 2, c.p. — argomentando che le dosi prescritte non avrebbero avuto concreta efficacia stupefacente — ma tale questione non era stata devoluta nei motivi di appello. La Cassazione la dichiara inammissibile in applicazione del principio del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.: le questioni non dedotte nei motivi di appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione, salvo che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.

Conclusioni

La pronuncia consolida un indirizzo ormai pienamente stabilizzato e offre un contributo chiarificatore su un punto che periodicamente riaffiora nella prassi: il tentativo difensivo di valorizzare l’istruttoria dibattimentale completata come base per ottenere il proscioglimento nel merito in luogo della mera declaratoria di prescrizione è destinato al fallimento, salvo che la prova dell’innocenza non sia così netta da non richiedere alcun apprezzamento. La regola Tettamanti non ammette temperamenti legati alla fase processuale in cui la prescrizione è maturata, e il diritto dell’imputato alla pronuncia più favorevole nel merito non si estende al caso in cui il compendio probatorio sia semplicemente controverso o insufficiente.

Avv. Sabrina Caporale

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