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Responsabilità sanitaria, la precisazione del profilo di colpa non integra una domanda nuova


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 22 ottobre 2026, n. 27595

La Cassazione chiarisce che, nelle controversie di responsabilità sanitaria, le specificazioni iniziali della condotta contestata e la la precisazione del profilo di colpa non precludono al giudice di considerare gli aspetti tecnici emersi dall’istruttoria e dalla consulenza tecnica d’ufficio. L’onere di allegazione va commisurato a ciò che il paziente poteva concretamente conoscere prima dell’accertamento tecnico.

Il caso: dall’esecuzione dell’intervento alla scelta dei tempi

Una paziente, sottoposta a un intervento per l’asportazione di un’ernia del disco presso l’Ospedale di Belluno, aveva continuato ad accusare dolori lombari ed era stata sottoposta a un secondo intervento, dal quale erano residuati postumi permanenti. Aveva quindi convenuto in giudizio l’Azienda U.L.S.S. (omissis), attribuendo i danni all’inesatta esecuzione del primo intervento.

Dopo una consulenza tecnica, il Tribunale di Belluno aveva rigettato la domanda, ritenendo che l’obesità della paziente costituisse un fattore di rischio, ma non una controindicazione all’intervento; la consulenza aveva tuttavia indicato che avrebbe potuto essere opportuno attendere un calo ponderale.

La paziente aveva impugnato la decisione, sostenendo che la consulenza fosse stata travisata. In Cassazione, il primo motivo contestava, tra l’altro, l’interpretazione della domanda e dell’appello data dalla Corte territoriale: secondo la ricorrente, la censura relativa all’esecuzione dell’intervento era stata riproposta, mentre la Corte d’Appello l’aveva considerata non più devoluta, concentrando il gravame sulla scelta di operare nonostante l’obesità.

La memoria dell’ASL non notificata

Prima di esaminare il ricorso, la Corte rileva che l’ASL aveva depositato soltanto una memoria, senza notificarla. Per questa ragione, la memoria non poteva valere neppure come controricorso tardivo e la Cassazione afferma di non poter tenere conto delle argomentazioni in essa contenute.

La decisione: rilievo agli aspetti tecnici emersi in istruttoria

Con l’ordinanza 22 ottobre 2026, n. 27595, la Terza Sezione civile della Cassazione accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri e cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.

La Corte ribadisce che, nelle controversie di responsabilità sanitaria, la domanda non va interpretata in modo da attribuire portata preclusiva alle specificazioni iniziali della condotta colposa. Come scrive la pronuncia, il fatto costitutivo va individuato nella sua “essenzialità materiale”, tenendo conto che gli elementi tecnico-scientifici possono essere conoscibili compiutamente soltanto all’esito dell’istruttoria e della CTU.

Nel caso esaminato, la Corte ritiene che la domanda, anche nella specificazione maturata alla luce della consulenza, non fosse nuova né inammissibilmente modificata. Il principio non equivale però a consentire qualsiasi cambiamento della pretesa: la valutazione della Corte è legata alla prestazione sanitaria dedotta e al nucleo essenziale del fatto costitutivo, rispetto ai quali gli approfondimenti tecnici precisano i profili di colpa.

Conclusioni

Responsabilità sanitaria: la precisazione del profilo di colpa non integra una domanda nuova

Nelle cause di responsabilità sanitaria, la specificazione del profilo di colpa alla luce degli accertamenti tecnici non integra necessariamente una domanda nuova. Il paziente non è tenuto a individuare sin dall’inizio dettagli tecnico-scientifici che possono emergere soltanto durante l’istruttoria; il giudice deve valutare se gli elementi successivi restino riferibili alla prestazione sanitaria e al nucleo essenziale della pretesa originaria.


Avv. Sabrina Caporale

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