Il Tribunale di Napoli ha chiarito che l’errore commesso nella fase di triage del Pronto Soccorso può integrare una condotta sanitaria colposa fonte di responsabilità della struttura ospedaliera, quando l’erronea classificazione dell’urgenza determini un ritardo nella presa in carico del paziente e tale ritardo comporti la perdita di una seria, concreta e apprezzabile possibilità di sopravvivenza (Trib. Napoli, sent. n. 5140 del 26/03/2026).
I fatti di causa
La vicenda traeva origine dall’accesso di un paziente, già affetto da cardiopatia, presso una struttura ospedaliera a causa di forti dolori toracici. In sede di triage gli veniva attribuito il codice verde, con conseguente inserimento nel normale percorso di attesa, mentre il codice corretto, secondo quanto successivamente accertato in sede peritale, avrebbe dovuto essere quello giallo, coerente con un livello di urgenza maggiore. La classificazione iniziale assume quindi rilievo determinante perché il triage non costituisce una mera attività amministrativa, ma rappresenta il primo momento di valutazione clinico-assistenziale e stabilisce la priorità con la quale il paziente deve essere preso in carico.
Il paziente rimaneva quindi in sala d’attesa per un periodo significativo, fino a quando veniva colto da sincope e arresto cardiorespiratorio. Solo a seguito dell’aggravamento delle condizioni cliniche il codice veniva modificato da verde a rosso e il paziente veniva immediatamente ricoverato. La prima struttura, tuttavia, non disponeva delle capacità strumentali necessarie per effettuare la coronarografia, sicché si rendeva necessario il trasferimento mediante ambulanza rianimatoria presso un secondo ospedale. Qui venivano eseguite coronarografia e angioplastica coronarica con applicazione di due stent; nonostante le cure, il paziente subiva ulteriori episodi di fibrillazione ventricolare e arresto cardiopolmonare, fino al decesso per infarto miocardico acuto.
La condotta contestata alla struttura sanitaria, dunque, non consisteva nell’aver determinato direttamente la patologia cardiaca, ma nell’aver ritardato la tempestiva individuazione della gravità del quadro clinico.
L’avvio del giudizio e l’accertamento della responsabilità sanitaria
Dopo il decesso, la coniuge e le figlie del paziente adivano le vie legali per domandare il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del loro congiunto. La domanda era fondata sull’asserita erronea attribuzione del codice di urgenza e sul conseguente ritardo nell’adozione delle terapie necessarie. La controversia veniva pertanto ricondotta nell’ambito della responsabilità sanitaria della struttura, secondo il modello previsto dall’art. 7 della legge n. 24/2017.
Poiché veniva disposta consulenza tecnica d’ufficio, il collegio peritale riteneva che l’infermiere incaricato del triage avesse errato nell’attribuzione del codice di urgenza, rendendo inadeguata la tempistica della presa in carico. In particolare, la corretta attribuzione del codice giallo avrebbe consentito un monitoraggio più rapido dei parametri vitali e clinici e avrebbe potuto evidenziare alterazioni tali da permettere l’adozione di interventi terapeutici in tempi più brevi.
Il passaggio processuale decisivo è, quindi, rappresentato dalla trasformazione di un dato apparentemente organizzativo — il codice assegnato al triage — in un fatto causalmente rilevante sul piano giuridico. Difatti, la CTU non si limitava a rilevare l’errore professionale, ma individuava nella condotta omissiva un elemento volto a incidere concretamente sulle possibilità di sopravvivenza del paziente.
Il nesso causale e la perdita del 35% della chance di sopravvivenza
Il giudice, rifacendosi a quanto emerso dalla CTU, accertava che dall’errore nel triage fosse derivata una perdita di chance di sopravvivenza pari al 35%.
Secondo il Tribunale, senza l’errore sanitario, il paziente sarebbe certamente sopravvissuto e una condotta corretta avrebbe certamente conservato una possibilità concreta e apprezzabile di un esito migliore.
Il principio è coerente con il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il danno da perdita di chance di sopravvivenza presuppone che non sia provato il nesso causale certo tra condotta sanitaria e morte, mentre deve essere dimostrata la relazione causale tra la condotta colposa e la possibilità perduta di conseguire un risultato più favorevole. Detta possibilità deve presentare caratteri di serietà, concretezza e apprezzabilità e non può essere considerata un danno automaticamente esistente.
La distinzione è fondamentale: la chance non coincide con la certezza della sopravvivenza. L’oggetto del risarcimento è la possibilità perduta, non il risultato finale ipotetico.
Il Tribunale ribadiva anche un altro importante principio della Cassazione, secondo cui l’incertezza riguarda il risultato sperato e non può essere confusa con l’accertamento del nesso causale tra condotta sanitaria ed evento di danno.
Nella fattispecie de qua, proprio l’analisi medico-legale ha consentito di tradurre tale possibilità in una percentuale — il 35% — ritenuta dal giudice sufficientemente consistente per fondare la responsabilità risarcitoria.
La liquidazione del danno
Una volta accertato l’errore commesso nella fase di triage e riconosciuto che tale errore aveva determinato una perdita di chance di sopravvivenza del 35%, il Tribunale procedeva alla quantificazione del danno patito dai familiari del paziente. In particolare, veniva riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale, vale a dire il pregiudizio conseguente alla definitiva perdita del rapporto affettivo e familiare con il proprio congiunto. Nella liquidazione si teneva conto, tra gli altri fattori, dell’età della vittima, dell’età dei familiari, del rapporto di parentela e della convivenza.
Dunque, il giudice liquidava, in via preliminare, l’ammontare complessivo del danno spettante ai singoli familiari, quantificandolo in 285.503,00 euro per la moglie e 246.393,00 euro per ciascuna delle due figlie.
Poiché, tuttavia, la responsabilità sanitaria non era stata ritenuta causa certa del decesso, ma aveva determinato la perdita di una possibilità concreta di sopravvivenza pari al 35%, tale percentuale doveva essere applicata alla misura del danno accertato. In tal modo, il risarcimento veniva parametrato non alla certezza che il paziente sarebbe sopravvissuto, ma alla possibilità di sopravvivenza che la condotta sanitaria colposa aveva fatto perdere.
Il danno tanatologico non veniva, invece, riconosciuto, in quanto non risultava adeguatamente provato che il paziente avesse attraversato un periodo di lucidità e consapevolezza della propria imminente morte.
Conclusioni
La decisione sottolinea come il triage costituisca una fase fondamentale dell’assistenza sanitaria, in quanto la corretta attribuzione del codice di priorità può incidere direttamente sulla tempestività delle cure e, in alcuni casi, sulle possibilità di sopravvivenza del paziente.
Altresì, la pronuncia mette in risalto l’importanza del nesso causale e della perdita di chance: anche quando non sia possibile dimostrare che l’errore sanitario abbia causato con certezza il decesso, può essere riconosciuto un risarcimento quando sia provato che la condotta colposa abbia concretamente ridotto le possibilità di un esito favorevole.
Infine, il caso dimostra che un errore nella valutazione iniziale del paziente può assumere rilevanza risarcitoria, soprattutto quando il ritardo nella presa in carico comprometta concrete possibilità terapeutiche. Dunque, la tempestività e la corretta organizzazione del Pronto Soccorso rappresentano elementi essenziali per garantire un’adeguata tutela del diritto alla salute.
Avv. Giusy Sgrò
