Il Tribunale di Grosseto ha precisato che, in tema di responsabilità odontoiatrica, il paziente che agisce per il risarcimento del danno deve dimostrare l’esistenza del rapporto contrattuale, l’inadempimento del sanitario e soprattutto il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio lamentato, secondo il criterio del “più probabile che non”. Una volta assolto tale onere, spetta al medico provare di avere adempiuto diligentemente o che il danno sia dipeso da cause imprevedibili e inevitabili (Trib. Grosseto, sent. n. 465 del 24/06/2026).
La vicenda
Nel caso de quo, una paziente adiva le vie legali nei confronti del proprio odontoiatra domandandone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a un trattamento ortodontico e implanto-protesico iniziato nel 2015, deducendo che l’intervento era stato eseguito in maniera negligente e aveva causato il fallimento di due impianti dentali con conseguente aggravamento della propria situazione clinica.
L’odontoiatra si costituiva contestando ogni addebito e chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per essere garantito in caso di soccombenza. In via riconvenzionale, proponeva domanda di pagamento del saldo delle prestazioni professionali ancora dovute.
La compagnia assicurativa eccepiva, tra l’altro, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, nonché l’inoperatività della polizza assicurativa.
Le risultanze della CTU
Nel corso del giudizio veniva disposta una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, dalla quale emergeva che il trattamento implanto-protesico era stato eseguito in violazione delle linee guida ministeriali e delle buone pratiche clinico-assistenziali, evidenziando come il sanitario avesse omesso di osservare la diligenza richiesta per un intervento qualificato come di ordinaria esecuzione. Inoltre, veniva escluso qualunque elemento fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
Per i consulenti, risultavano provati sia l’errore professionale sia il nesso eziologico tra la condotta del professionista e le lesioni riportate dalla paziente, consistite in un deficit osseo conseguente al fallimento implantare, con invalidità permanente dell’1% e invalidità temporanea di complessivi 100 giorni.
Altresì, la consulenza tecnica distingueva le spese necessarie per eliminare le conseguenze dell’errore medico da quelle che la paziente avrebbe comunque dovuto sostenere a prescindere dall’inadempimento, riconoscendo come risarcibili soltanto le prime.
L’inquadramento della responsabilità odontoiatrica
Il Tribunale inquadrava il rapporto tra paziente e odontoiatra nell’alveo della responsabilità contrattuale, dal momento che si trattava di prestazione sanitaria resa nell’ambito di un rapporto privatistico e oneroso.
Da tale qualificazione discende il consolidato riparto dell’onere della prova: il paziente deve provare il contratto e allegare l’inadempimento, mentre spetta al sanitario dimostrare di avere eseguito correttamente la prestazione.
Altresì, il Tribunale ribadiva il principio di legittimità secondo cui l’onere probatorio del paziente non si esaurisce nell’allegazione dell’inadempimento, ma comprende anche la dimostrazione del nesso causale tra la condotta colposa del medico e il danno, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”.
La liquidazione del danno e rigetto della domanda di manleva
Il Tribunale liquidava il risarcimento in 10.375,26 euro, comprensivo del danno biologico, delle spese mediche già sostenute, di quelle occorrenti per le terapie riparatorie e del danno patrimoniale derivante dalle prestazioni implanto-protesiche risultate inutili.
Il giudice rigettava la domanda di manleva proposta dall’odontoiatra, rilevando che la polizza era strutturata secondo il modello claims made e prevedeva una retroattività limitata a 2 anni antecedenti la decorrenza della copertura.
Dal momento che i fatti generatori del danno risalivano al 2016, mentre la retroattività della polizza arrivava soltanto al marzo 2018, l’evento dannoso risultava estraneo all’ambito temporale di operatività della copertura assicurativa, con conseguente esclusione dell’obbligo di garanzia della compagnia.
Altresì, ii giudici dichiaravano tardiva la censura del medico concernente la presunta errata informazione ricevuta in sede di stipula della polizza.
La decisione
Pertanto, il Tribunale:
- accoglieva parzialmente la domanda della paziente, condannando il sanitario al pagamento di 10.375,26 euro, oltre rivalutazione e interessi;
- rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal professionista per il pagamento del residuo compenso professionale;
- rigettava la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa;
- poneva a carico del convenuto le spese di lite e quelle della CTU.
Conclusioni
La sentenza riafferma che la responsabilità odontoiatrica del sanitario non può essere affermata in via automatica, bensì richiede la prova rigorosa del nesso causale tra condotta e danno. Nello stesso tempo, conferma che la violazione delle linee guida e delle buone pratiche cliniche, se accertata dalla CTU, costituisce un elemento decisivo per l’affermazione della responsabilità professionale.
Particolarmente importante è anche il richiamo all’efficacia delle clausole claims made, che impongono una puntuale verifica dell’ambito temporale della copertura assicurativa.
Avv. Giusy Sgrò
