Trib. Napoli, sent. n. 11722 del 21/07/2026
Il Tribunale di Napoli ha precisato che il danno da perdita di chance costituisce un’autonoma voce di danno risarcibile, distinta dalla perdita del bene finale, ma presuppone la prova dell’esistenza di una possibilità seria, concreta e apprezzabile di conseguire il risultato favorevole. Nel caso di una cardiopatia fetale non diagnosticata, il risarcimento non può essere riconosciuto quando la probabilità perduta si traduca in una mera eventualità statistica, priva di consistenza tale da integrare una reale occasione favorevole. In tale ipotesi, difettando un nesso causale qualificato tra la condotta colposa e il pregiudizio lamentato, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
L’azione risarcitoria dei familiari del neonato
I fatti di causa prendevano le mosse dal decesso di un neonato affetto da trasposizione dei grossi vasi, patologia che non era stata diagnosticata durante la gravidanza.
I genitori, i nonni e, successivamente, il fratello del minore adivano le vie legali nei confronti dei sanitari che avevano eseguito le ecografie prenatali e della struttura sanitaria, sostenendo che l’omessa diagnosi aveva impedito una tempestiva programmazione del parto presso un centro specializzato e, di conseguenza, aveva ridotto le possibilità di sopravvivenza del bambino.
Tra le diverse domande risarcitorie, particolare rilievo assumeva quella concernente il danno da perdita di chance di sopravvivenza, fondata sulle conclusioni della consulenza tecnica preventiva.
Gli esiti della consulenza tecnica e il giudizio
La CTU espletata nel procedimento di ATP aveva accertato profili di colpa nell’attività diagnostica prenatale, ritenendo che la mancata individuazione della cardiopatia avesse determinato una perdita di chance di sopravvivenza quantificabile tra il 15% e il 20%, escludendo tuttavia che l’errore diagnostico fosse stato causa diretta del decesso.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale condivideva dette conclusioni, sottolineando come il nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte del neonato non potesse considerarsi provato secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”.
Quando la perdita di chance non è risarcibile
Il giudice rigettava la domanda richiamando il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la chance costituisce un’autonoma situazione giuridica risarcibile, ma soltanto quando si traduca in una probabilità seria e concreta di conseguire il bene finale. Pertanto, non è sufficiente una possibilità meramente teorica o statistica.
Nella vicenda esaminata, la percentuale del 17,5%, individuata dai consulenti quale probabilità di sopravvivenza perduta, era stata ritenuta insufficiente a integrare una chance giuridicamente apprezzabile, rappresentando una semplice possibilità eventistica.
Da tale premessa, il Tribunale faceva discendere il rigetto non soltanto della domanda risarcitoria per perdita di chance, ma anche delle ulteriori pretese fondate sull’assunto che l’errore medico avesse determinato direttamente il decesso del neonato. Infine, compensava integralmente le spese processuali in ragione della particolare drammaticità del fatto.
Conclusioni
La decisione riafferma che la perdita di chance non può essere confusa con la perdita del bene finale: ciò che viene risarcito è la concreta occasione favorevole perduta, piuttosto che il risultato sperato. Per tale ragione, una probabilità di sopravvivenza limitata al 15-20% non supera la soglia della serietà richiesta dalla giurisprudenza e non giustifica il riconoscimento del danno.
La pronuncia si inserisce in tal modo nel solco dell’orientamento che impone un rigoroso accertamento della consistenza della chance, evitando che il risarcimento venga fondato su mere possibilità statistiche.
Avv. Giusy Sgrò
