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Responsabilità medica, rischio d’impresa della struttura assorbe l’errore del chirurgo


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 25 marzo 2026, n. 7237

La Cassazione ribadisce la presunzione di ripartizione paritaria tra clinica e medico. La posizione di garanzia del capo équipe si estende al post-operatorio: inapplicabile l’affidamento sul personale infermieristico “sconosciuto”.

Con l’ordinanza n. 7237 del 25 marzo 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene con decisione su uno dei temi più dibattuti del contenzioso sanitario: la determinazione delle quote di responsabilità nel rapporto interno tra struttura e medico (cd. regresso). La pronuncia, nel confermare la condanna per un decesso post-operatorio, cristallizza i confini della “posizione di garanzia” del chirurgo e la natura “diretta” della responsabilità della clinica fondata sul rischio d’impresa.

Il monitoraggio post-operatorio: un obbligo infungibile

Il caso trae origine dal decesso di una paziente per una crisi respiratoria emorragica a seguito di una tiroidectomia. La Corte ha confermato la responsabilità del chirurgo capo équipe, nonostante l’evento fosse avvenuto ore dopo l’intervento. Due i pilastri motivazionali.

Estensione della garanzia: l’obbligo di protezione del chirurgo non termina con la sutura, ma copre l’intero decorso post-operatorio immediato. Allontanarsi senza lasciare “consegne scritte” specifiche per una complicanza prevedibile (l’emorragia) integra una colpa omissiva.

Inapplicabilità dell’affidamento: il medico non può invocare il principio di affidamento verso il personale infermieristico di una struttura in cui opera per la prima volta. Non conoscendone l’affidabilità, il dovere di vigilanza e di istruzione si fa più rigoroso.

Il riparto interno: oltre la somma algebrica delle colpe

Il punto di maggior rilievo nomofilattico risiede nell’accoglimento del ricorso del medico circa la ripartizione del danno. La Corte d’Appello aveva distribuito la responsabilità in base alla gravità delle colpe individuali (40% al medico, 40% alla caposala, 20% alla clinica).

La Cassazione ha cassato tale statuizione, ricordando che la struttura sanitaria risponde direttamente ai sensi dell’art. 1228 c.c. Nel rapporto interno, la responsabilità deve essere ripartita in misura paritaria (50% ciascuno) ex artt. 1298 e 2055 c.c., a meno che la clinica non provi una “eccezionale e imprevedibile devianza” del medico dal programma terapeutico.

In assenza di una malpractice abnorme, la struttura non può esternalizzare l’80% del danno sui propri collaboratori, poiché il rischio derivante dall’utilizzo di terzi (medici e infermieri) è parte integrante del rischio d’impresa che l’ente internalizza e monetizza.

Autonomia del giudizio civile e clausole “Claims Made”

L’ordinanza affronta inoltre due temi processuali di rilievo:

Rapporto con il giudicato penale: viene ribadita la strutturale autonomia del giudizio civile. L’assoluzione penale del personale non preclude l’accertamento della responsabilità civile, retto dal canone del “più probabile che non” anziché dall’oltre ogni ragionevole dubbio.

Validità della Claims Made: la Corte conferma la validità delle clausole che subordinano la copertura assicurativa alla ricezione della richiesta di risarcimento (claim) durante il periodo di vigenza della polizza, escludendo che ciò costituisca un abuso del diritto o una violazione del dovere di salvataggio, trattandosi di una legittima perimetrazione dell’oggetto del contratto.

Conclusioni

La pronuncia si pone come un monito per le strutture sanitarie: la colpa del medico, seppur grave, difficilmente esonera l’ente dalla quota paritaria di responsabilità. Al contempo, per i chirurghi, la sentenza sottolinea la necessità di una formalizzazione rigorosa delle fasi di handover e monitoraggio, non potendo la perizia dell’atto operatorio sanare l’imprudenza nella gestione post-operatoria.

Avv. Sabrina Caporale

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