Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 agosto 2025, n. 22678
In tema di responsabilità medica, la cartella clinica non costituisce prova legale a favore dell’ospedale. La Cassazione ribadisce i limiti probatori dei diari clinici ospedalieri e bacchetta i giudici di merito per motivazione apparente e contraddittoria.
Il quadro generale della pronuncia
Con una recente pronuncia, la Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione è tornata a pronunciarsi con rigore sui confini della responsabilità sanitaria, affrontando il delicato tema del nesso causale, della gestione del paziente critico in età pediatrica e, soprattutto, del valore probatorio della cartella clinica.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dei genitori di un bambino – deceduto a distanza di anni a seguito di gravi complicanze insorte durante un ricovero ospedaliero – cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva frettolosamente escluso ogni responsabilità dei sanitari.
I fatti di causa: il ricovero e il sospetto di omesso monitoraggio
La vicenda trae origine dal ricovero di un neonato avvenuto nel 2010 per una meningoencefalite con ascessi cerebrali. Durante la degenza, in seguito alla rimozione di un catetere e alla prosecuzione di terapia anticoagulante (eparina), il piccolo era stato colpito da un’emorragia cerebrale.
I genitori avevano convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera lamentando un gravissimo ritardo diagnostico e terapeutico (stimato in circa 10-14 ore) dovuto alla totale assenza di un monitoraggio medico strutturato nel pomeriggio e nella sera dell’evento, nonostante i chiari segnali di sofferenza neurologica riferiti non solo dai familiari ma anche confermati da una testimone oculare (la zia del bambino).
Sia in primo grado (Tribunale di Padova) che in secondo grado (Corte d’Appello di Venezia), le domande risarcitorie erano state respinte. I giudici di merito avevano attribuito valore di “prova privilegiata” al diario clinico redatto dall’ospedale, escludendo profili di responsabilità e riconducendo il successivo peggioramento e la prematura scomparsa del minore esclusivamente alla patologia naturale preesistente.
I principi di diritto affermati dalla Cassazione
La Suprema Corte ha smontato l’iter argomentativo della Corte territoriale, evidenziando gravi vizi di motivazione (apparente e contraddittoria) e sancendo importanti principi in materia di prova e responsabilità medica:
Natura e limiti della cartella clinica: La Cassazione ha ribadito che le attestazioni contenute nella cartella clinica hanno natura di certificazione amministrativa limitatamente alle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento. Non costituiscono invece prova legale per quanto riguarda valutazioni, diagnosi o manifestazioni di scienza.
Il divieto di “autoprova”: Viene fermamente ribadito il principio secondo cui nessuno può precostituire prova a favore di sé stesso. Di conseguenza, le annotazioni (o le omissioni di annotazioni) redatte dalla struttura sanitaria convenuta non possono assurgere a dogma incontestabile quando sia in contestazione la condotta della struttura medesima.
Incompleta tenuta della cartella e principio di vicinanza della prova: La Corte ricorda che l’eventuale incompletezza della cartella clinica non può mai pregiudicare il paziente. Al contrario, in virtù del principio di vicinanza della prova, è consentito ricorrere alle presunzioni e alle prove testimoniali qualora la prova diretta sia resa impossibile proprio a causa della condotta della parte contro cui la domanda è proposta.
L’obbligo di valutazione integrale delle prove: I giudici d’appello avevano trascritto minuziosamente la deposizione testimoniale che descriveva ore di pianto inconsolabile e malessere del bambino ignorate dal personale, salvo poi omettere completamente di valutarne l’incidenza ai fini del giudizio controfattuale sull’eventuale tempestività dell’intervento d’urgenza.
Conclusioni e sviluppi processuali
La Suprema Corte ha evidenziato l’intrinseca illogicità di una motivazione che prima riconosce un lasso temporale di ritardo assistenziale e poi, contraddittorietà palese, definisce “immediata e corretta” la condotta dei sanitari, liquidando sbrigativamente il decesso come mera evoluzione della patologia naturale senza misurarsi con il danno differenziale imputabile al ritardo diagnostico.
La sentenza della Corte d’Appello di Venezia è stata pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte, la quale dovrà riesaminare il merito della controversia attenendosi rigorosamente ai principi di correttezza motivazionale e di parità delle armi sul piano probatorio.
Avv. Sabrina Caporale
