Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza 23 giugno 2026, n. 21321
La Terza Sezione Civile dichiara inammissibile il ricorso di un paziente che, dopo aver rinunciato al primo motivo, ha dedotto la violazione del consenso informato senza indicare se e in quale sede processuale avesse formulato l’autonoma domanda risarcitoria. La pronuncia consolida il principio per cui la pretesa per lesione dell’autodeterminazione è ontologicamente distinta da quella per malpractice e non può essere rilevata d’ufficio.
Il caso: doppio intervento e danni permanenti
La vicenda trae origine dall’atto di citazione con cui D.A.A. conveniva in giudizio l’AUSL di Teramo e i medici P.E., C.I., G.P. e M.M., deducendo che l’équipe — sulla scorta di un’errata diagnosi e in assenza di previo consenso informato — lo aveva sottoposto a due interventi chirurgici (il primo l’8 novembre 2002), sfociati in una drastica asportazione di tessuti, una grave compromissione della capacità procreativa e una notevole alterazione dell’equilibrio psichico e relazionale. L’AUSL chiamava in garanzia Assitalia e QBE Insurance (poi sostituite da Generali Italia e Reliance National Insurance).
Il Tribunale di Teramo (sentenza n. 648/2019), espletata CTU, condannava tutti i medici in solido e rigettava le domande di manleva verso le assicurazioni. La Corte d’Appello dell’Aquila (sentenza n. 949/2022), riuniti tre separati appelli (R.G. 953, 984, 969/2019) e l’appello incidentale di M.M., riformava parzialmente la sentenza: escludeva la responsabilità dei medici del primo intervento (P.E., C.I. e M.M.) e limitava la condanna ai soli chirurghi del secondo intervento (M.M. — che aveva partecipato a entrambi — e G.P.), con riduzione del danno.
Dopo una proposta di definizione accelerata del 6 ottobre 2023 per inammissibilità, il ricorrente rinunciava al primo motivo (relativo alla causalità materiale) nell’istanza di discussione ex art. 380-bis c.p.c. — rinuncia che, ha precisato la Cassazione, non richiede sottoscrizione della parte né mandato specifico, costituendo espressione di valutazione tecnica del difensore (cfr. Cass. n. 16626/2025, n. 17893/2020, n. 22269/2016).
Rimaneva il secondo motivo: la violazione dell’obbligo di consenso informato in occasione del primo intervento. Il ricorrente assumeva che, se adeguatamente informato sulle lacune diagnostiche e sui rischi, avrebbe negato il consenso o differito l’operazione; lamentava altresì l’omesso esame obiettivo del testicolo destro, che avrebbe permesso di pianificare un percorso terapeutico alternativo ed evitare il secondo intervento e l’ulteriore invalidità temporanea.
La decisione: inammissibilità per difetto di specificità
La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità.
Il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25377/2024, n. 4682/2025, n. 16633/2023, n. 11749/2018, n. 19199/2018, n. 24072/2017, n. 16503/2017, n. 20904/2013), è il seguente: la domanda risarcitoria per violazione del consenso informato — trattandosi di diritto eterodeterminato — è pretesa ontologicamente diversa da quella per malpractice, caratterizzata da diversità di petitum e causa petendi. La circostanza della mancata acquisizione del consenso informato, in difetto di specifica deduzione di parte, non può formare oggetto di rilievo d’ufficio ex art. 99 c.p.c.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva omesso di indicare se e in quale sede processuale avesse effettivamente formulato la domanda risarcitoria correlata all’omissione informativa e alla violazione del diritto di autodeterminarsi. Tale carenza ha reso il motivo privo del requisito di specificità.
La Cassazione ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., stante la ragione di inammissibilità — diversa da quella prospettata nella definizione accelerata — rilevata all’esito della discussione.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente (Euro 2.200 per ciascuno di C.I., M.M., P.E.; Euro 2.800 per C.I.; oltre spese forfettarie, esborsi e accessori) e raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002.
Avv. Sabrina Caporale
