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Ischemia post-operatoria, ma il danno non basta a dimostrare l’errore medico


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 13 giugno 2026, n. 19696

Nella complessa architettura della responsabilità civile in ambito sanitario, la Corte di Cassazione torna a tracciare un confine rigoroso in tema di onere probatorio e nesso di causalità. La Terza Sezione Civile ha cassato con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Milano, ribadendo che il paziente danneggiato non può limitarsi a dimostrare che l’intervento medico ha materialmente cagionato la lesione, in questo caso un’ischemia post-operatoria, ma deve rigorosamente provare che tale lesione è conseguenza diretta di una condotta inadempiente (ovvero colposa e contraria alle leges artis).

Il caso e l’iter processuale

La vicenda trae origine dal ricovero di una paziente presso l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per il trattamento di un aneurisma della carotide destra. A seguito dell’intervento chirurgico, la donna ha riportato una grave ischemia con conseguenti danni permanenti, citando in giudizio sia la struttura ospedaliera che i chirurghi operatori.

Il contenzioso ha visto esiti opposti nei gradi di merito:

Primo grado: il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda della paziente. La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) aveva infatti accertato che, pur essendosi verificata la lesione durante l’intervento, i medici avevano agito nel pieno rispetto delle linee guida e della migliore pratica clinica.

Secondo grado: la Corte d’Appello di Milano ha ribaltato la decisione, condannando i sanitari. Secondo i giudici di appello, era sufficiente la sussistenza di un “nesso materiale” tra la condotta operatoria e l’evento lesivo, e il mancato raggiungimento del risultato sperato. Inoltre, la Corte territoriale aveva statuito che l’incertezza degli esiti probatori circa l’esatto adempimento dovesse ricadere sui medici e sulla struttura.

Avverso tale sentenza, la clinica e i medici hanno proposto ricorso in Cassazione.

L’errore della Corte d’Appello: obbligazione di mezzi vs risultato

La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto agli altri, e ha individuato una chiara violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c. da parte della Corte d’Appello.

Il vizio logico e giuridico della sentenza di secondo grado risiede nell’aver di fatto trattato la prestazione medica come un’obbligazione di risultato, deducendo l’inadempimento dal mero insuccesso dell’intervento. La Cassazione ricorda fermamente che quella del medico è una tipica obbligazione di mezzi: l’inadempimento non può mai essere presunto “ipso facto” dal mancato raggiungimento del fine avuto di mira dal paziente, ma deve essere valutato esclusivamente alla stregua del rispetto dei doveri inerenti all’attività professionale.

I principi di diritto sul nesso causale

Il cuore dell’ordinanza si concentra sull’esatta definizione di “nesso causale” all’interno della responsabilità contrattuale medica. La Cassazione chiarisce tre snodi fondamentali:

La natura del nesso causale: il nesso di causa rilevante non è il semplice collegamento fenomenico e materiale tra un’azione (l’intervento) e un evento (l’ischemia). Il nesso giuridicamente rilevante è quello che intercorre tra l’inadempimento e il danno. Se il medico interviene rispettando le linee guida e le regole dell’arte (come emerso dalla CTU in primo grado), l’evento avverso potrà anche essere conseguenza “materiale” del bisturi, ma non sarà mai conseguenza di un “inadempimento”, poiché quest’ultimo non sussiste.

L’onere della prova a carico del paziente: è onere di chi si afferma danneggiato dimostrare non solo di aver subito una lesione in sede operatoria, ma che tale lesione deriva dalla violazione degli obblighi assunti dal professionista. Solo dopo che il paziente ha provato questo nesso (Inadempimento -> Danno), scatta l’onere per la struttura sanitaria di fornire la prova liberatoria (ossia che l’evento si è verificato per causa ad essa non imputabile, per imprevedibilità o inevitabilità).

Le conseguenze dell’incertezza probatoria: la Corte d’Appello aveva erroneamente posto il rischio del “fatto ignoto” o dell’incertezza probatoria a carico della struttura sanitaria. Gli Ermellini correggono nettamente questa impostazione: l’incertezza sulla prova dell’inadempimento si traduce in un difetto di prova. Se il paziente non riesce a dimostrare con certezza la colpa medica, la domanda va rigettata, non potendosi addossare al prestatore d’opera l’onere di colmare le lacune istruttorie dell’attore.

La Suprema Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, affinché decida attenendosi ai principi di diritto ribaditi e proceda a una corretta ripartizione degli oneri probatori.

Avv. Sabrina Caporale

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