Responsabilità-medica-contrattuale

Responsabilità medica contrattuale, niente tutela legale se la polizza copre solo i fatti illeciti


Tribunale Cosenza – sentenza 26 agosto 2026, n. 1156

Il Tribunale di Cosenza esclude la copertura per il medico libero professionista: la clausola delimita l’oggetto e il rischio assicurato

La polizza di tutela legale che copre le controversie derivanti da “fatti illeciti” non opera per le spese di difesa sostenute dal medico libero professionista in un giudizio promosso dalla paziente per responsabilità contrattuale, quando il contratto assicurativo distingue espressamente il fatto illecito dall’inadempimento di un’obbligazione.

La clausola non costituisce una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, ma delimita l’oggetto e il rischio della garanzia. Lo ha stabilito il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione civile, con la sentenza n. 1156 del 26 agosto 2026, resa nel procedimento R.G. n. 705/2026. Tribunale di Cosenza, Prima Sezione civile, sentenza n. 1156 del 26 agosto 2026.

Il medico chiede l’attivazione della tutela legale

La controversia nasce dall’azione promossa da un medico nei confronti della propria compagnia assicuratrice. Il sanitario, convenuto da una paziente in un giudizio per presunta malpractice medica, aveva chiesto l’attivazione della polizza di tutela legale e il rimborso delle spese necessarie per la propria difesa.

La compagnia aveva negato la copertura, ritenendo che la pretesa della paziente derivasse da una responsabilità contrattuale. Il medico aveva infatti svolto la prestazione in regime di libera professione, presso il proprio studio, sulla base di un contratto d’opera direttamente concluso con la paziente.

La polizza prevedeva invece, tra le garanzie relative ai “danni causati”, la copertura delle controversie promosse da terzi per “fatti illeciti” dell’assicurato. Il glossario definiva il fatto illecito come la violazione di una norma posta a tutela della collettività o di un diritto assoluto del singolo, distinguendolo dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale.

Il medico sosteneva che una simile interpretazione avrebbe svuotato la causa concreta della polizza, rendendola inutilizzabile proprio per le controversie connesse all’attività professionale sanitaria.

La responsabilità del medico era contrattuale

Il Tribunale ha ritenuto pacifico che il medico avesse assunto direttamente un’obbligazione contrattuale nei confronti della paziente. La sua responsabilità doveva quindi essere valutata ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017, secondo cui l’esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente. Art. 7 legge n. 24/2017

La decisione precisa così il rilievo del cosiddetto doppio binario della responsabilità sanitaria: la qualificazione della responsabilità del sanitario non dipende soltanto dal fatto che egli sia un libero professionista, ma dall’esistenza, nel caso concreto, di un’obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente.

Nel caso esaminato, tale rapporto diretto era incontestato. La pretesa risarcitoria della paziente traeva quindi origine dall’inadempimento o dall’inesatto adempimento dell’obbligazione professionale, non da un fatto illecito extracontrattuale coperto dalla polizza.

La clausola definisce il rischio assicurato

Il Tribunale ha richiamato la distinzione tra clausole che limitano la responsabilità dell’assicuratore e clausole che definiscono l’oggetto del contratto.

Le prime incidono sulle conseguenze di un rischio già compreso nella garanzia. Le seconde stabiliscono invece quali rischi siano inclusi nella copertura e quali restino estranei al contratto. Nel caso concreto, la previsione che limitava la garanzia alle pretese risarcitorie derivanti da fatti illeciti apparteneva alla seconda categoria.

La clausola indicava infatti il perimetro entro il quale la compagnia era tenuta a sostenere le spese di difesa. Per questa ragione, il Tribunale ha escluso che si trattasse di una clausola limitativa della responsabilità soggetta alla specifica approvazione scritta prevista dall’art. 1341, comma 2, c.c. Art. 1341 c.c.

La tutela legale resta una copertura per le spese necessarie alla difesa dell’assicurato nei limiti stabiliti dal contratto. L’art. 173 del Codice delle assicurazioni private definisce infatti il contratto come quello con cui l’assicuratore assume a proprio carico le spese legali e peritali necessarie per la difesa degli interessi dell’assicurato, in sede giudiziale o stragiudiziale, secondo l’ambito della garanzia. Art. 173 Codice delle assicurazioni private.

Nessuno svuotamento della causa concreta

Il Tribunale ha respinto anche l’argomento secondo cui l’esclusione della responsabilità contrattuale avrebbe reso la polizza inutilizzabile per il medico libero professionista.

La garanzia conservava infatti un autonomo ambito operativo per le pretese risarcitorie derivanti da fatti illeciti commessi nei confronti di soggetti estranei a un rapporto contrattuale, oltre che per le ulteriori ipotesi previste dalle condizioni di polizza.

La sentenza non afferma quindi che ogni controversia collegata all’attività professionale debba essere coperta dalla tutela legale. La copertura opera entro i limiti individuati dalle condizioni contrattuali e dal glossario, purché la delimitazione non elimini integralmente ogni rischio oggetto del contratto.

Respinta la sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione

Il medico aveva chiesto anche la condanna della compagnia al pagamento della somma prevista per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

La richiesta è stata respinta. La compagnia aveva comunicato formalmente all’organismo di mediazione e al ricorrente la propria volontà di non aderire alla procedura, motivando il diniego con l’assenza di copertura assicurativa per la controversia denunciata.

Il Tribunale ha ritenuto che tale comunicazione preventiva e motivata integrasse, nel caso concreto, un giustificato motivo di mancata partecipazione. Non ricorrevano quindi i presupposti per la sanzione prevista dalla disciplina della mediazione applicabile alla controversia.

La conseguenza prevista dalla legge non ha natura risarcitoria in favore della parte, ma consiste nel versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma collegata al contributo unificato, quando la mancata partecipazione avvenga senza giustificato motivo. La disciplina vigente prevede inoltre la possibilità di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione ingiustificata Art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010.

La decisione

Il Tribunale di Cosenza ha rigettato integralmente le domande del medico, escludendo l’operatività della polizza di tutela legale per le spese di difesa relative alla controversia fondata sulla responsabilità contrattuale del sanitario.

Sono rimaste assorbite le ulteriori questioni sollevate dalla compagnia, comprese quelle relative alla produzione della polizza di responsabilità civile professionale, all’estraneità dell’attività svolta rispetto al rischio assicurato e agli ulteriori limiti contrattuali della garanzia.

Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.700 euro, oltre rimborso forfettario del 15 per cento, IVA e CPA come per legge.

avv. Sabrina Caporale

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