Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 536 del 16 luglio 2026
Torniamo ad occuparci del licenziamento di un dipendente che invece di impiegare le ore di permesso per l’assistenza si dedichi ad attività personali. Una questione attuale e oltre modo delicata, già affrontata più volte dalla giurisprudenza, anche di legittimità.
Con la sentenza n. 536 del 16 luglio 2026, la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Bologna affronta una questione destinata a incidere significativamente sull’interpretazione degli istituti previsti a favore dei familiari di persone con disabilità grave: il rapporto tra obbligo assistenziale e diritto del caregiver a conservare spazi minimi di autonomia personale.
In estrema sintesi l’assistenza non si misura al minuto: il lavoratore che fruisca del congedo o dei permessi può conservare spazi di vita personale senza perdere il diritto purché rimanga effettivo il collegamento con le esigenze di cura.
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento intimato per giusta causa a una lavoratrice che usufruiva del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 e dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 per assistere la madre convivente riconosciuta in situazione di handicap grave.
A seguito di accertamenti investigativi disposti dal datore di lavoro, la dipendente veniva osservata mentre si allontanava dall’abitazione per recarsi presso uno stabilimento balneare. Secondo la ricostruzione aziendale, tale condotta risultava incompatibile con la finalità assistenziale dei benefici fruiti e integrava un abuso idoneo a giustificare il recesso in tronco.
La lavoratrice contestava l’addebito, sostenendo che gli allontanamenti fossero limitati nel tempo e che l’assistenza alla madre fosse stata regolarmente garantita nel corso della giornata. Circostanza che, peraltro, trovava riscontro negli stessi accertamenti investigativi, dai quali emergeva una presenza costante presso l’abitazione e l’effettivo svolgimento delle attività di cura.
La Corte d’Appello respinge la tesi datoriale e individua un principio di particolare interesse sistematico: l’abuso del congedo straordinario non può essere desunto automaticamente dalla mera circostanza che il lavoratore abbia dedicato alcune ore della giornata ad attività personali o ricreative.
L’assistenza al familiare disabile
L’assistenza al familiare disabile non può essere valutata attraverso una misurazione atomistica del tempo impiegato né ricondotta a una presenza fisica continua e ininterrotta accanto alla persona assistita.
Il punto decisivo non è stabilire se il dipendente si sia assentato dall’abitazione, ma verificare se l’assenza dal lavoro continui a conservare un effettivo collegamento con la finalità assistenziale che giustifica il beneficio.
In altri termini, il fatto storico dell’allontanamento non coincide automaticamente con l’illecito disciplinare. Perché possa configurarsi un abuso occorre dimostrare che il lavoratore abbia sostanzialmente reciso il nesso causale tra la fruizione del beneficio e l’attività di assistenza.
La sentenza rifiuta pertanto quella sorta di “equazione matematica” secondo cui ogni minuto trascorso lontano dal familiare assistito dovrebbe necessariamente essere considerato incompatibile con la causa giustificatrice del congedo.
Proprio per questo il concetto di assistenza non può essere letto in chiave angusta, come sinonimo della sola attività materiale di accudimento. Una simile impostazione finirebbe per svilire la complessità del lavoro di cura, che comprende anche tutte quelle attività preparatorie, organizzative e di supporto senza le quali l’assistenza diretta non potrebbe essere efficacemente prestata.
La Corte sembra così aderire a una concezione sostanziale dell’assistenza, maggiormente coerente con la funzione dei permessi e con la realtà concreta dell’esperienza dei caregiver. E contrariamente a quanto potrebbe apparire a una prima lettura, la pronuncia non introduce un principio nuovo.
Essa si inserisce in un orientamento della Corte di cassazione ormai consolidato, volto a contrastare interpretazioni meramente quantitative dell’assistenza.
Il corretto utilizzo dei permessi
Particolarmente significativa è l’ordinanza n. 1227 del 2025, nella quale la Suprema Corte ha affermato che il corretto utilizzo dei permessi ex legge n. 104 del 1992 non può essere valutato esclusivamente sulla base del tempo cronologicamente dedicato all’assistenza, essendo necessario considerare anche il contenuto qualitativo delle attività svolte e la loro concreta funzionalità rispetto alle esigenze della persona assistita.
La Cassazione ha infatti chiarito che la nozione di assistenza comprende non soltanto il contatto diretto con il familiare disabile, ma anche attività preparatorie, organizzative e strumentali alla soddisfazione dei suoi bisogni. Parallelamente, la giurisprudenza di legittimità ha continuato ad affermare la legittimità del licenziamento nei casi in cui emerga una sostanziale deviazione della funzione assistenziale del beneficio.
Le pronunce che hanno confermato il recesso datoriale riguardano infatti situazioni nelle quali il lavoratore aveva destinato una parte prevalente del tempo ad attività del tutto estranee alla cura, trasformando il beneficio in uno strumento utilizzato per esigenze esclusivamente personali.
Ne consegue che il vero discrimine non è rappresentato dall’allontanamento in sé, ma dalla persistenza o meno del collegamento funzionale tra assenza dal lavoro e assistenza al familiare disabile.
Sotto questo profilo, la sentenza della Corte d’Appello di Bologna si limita a sviluppare coerentemente un principio già presente nella giurisprudenza di legittimità: l’assistenza non è un concetto cronometrico.
La figura del caregiver
L’aspetto probabilmente più interessante della decisione è rappresentato dalla centralità attribuita alla figura del caregiver.
La Corte sembra infatti prendere atto di una realtà spesso trascurata nel dibattito giuridico: assistere una persona con disabilità grave costituisce un’attività caratterizzata da un rilevante carico fisico, organizzativo ed emotivo.
Pretendere una presenza continua ventiquattr’ore su ventiquattro significherebbe trasformare il congedo straordinario in una sorta di obbligo di confinamento domestico incompatibile con la stessa dignità della persona che presta assistenza.
L’assistenza non coincide con la sorveglianza permanente.
Essa richiede certamente continuità, disponibilità e presenza, ma non comporta l’azzeramento di ogni dimensione personale del caregiver.
In tale prospettiva, momenti di svago o attività ricreative limitate nel tempo non rappresentano necessariamente una deviazione dalla funzione assistenziale dell’istituto.
Esse, a contrario possono contribuire a preservare quell’equilibrio psicofisico che costituisce il presupposto per la prosecuzione della stessa attività di cura.
La decisione assume una particolare rilevanza se letta nel contesto dell’attuale dibattito sul riconoscimento giuridico e sociale del caregiver familiare.
L’attività di cura gratuita dei caregiver
Negli ultimi anni, e in particolare nel corso del 2026, il legislatore e le istituzioni hanno progressivamente posto al centro dell’attenzione il ruolo di milioni di persone che assicurano quotidianamente assistenza a familiari non autosufficienti, prospettando l’introduzione di nuovi strumenti di sostegno e di riconoscimento formale della figura del caregiver.
Le riflessioni più recenti muovono da un dato difficilmente contestabile: una parte significativa del sistema di welfare italiano continua a reggersi sull’attività di cura svolta gratuitamente dai familiari.
Secondo i dati richiamati nel più recente dibattito pubblico, il carico assistenziale rappresenta per la grande maggioranza dei caregiver una fonte di stress psicologico ed emotivo, con inevitabili ripercussioni sulla salute e sulla vita lavorativa.
Non è casuale che il tema del cosiddetto caregiver burden sia oggi al centro di numerose iniziative legislative e culturali.
La sentenza della Corte d’Appello di Bologna sembra inserirsi perfettamente in questo quadro evolutivo.
Essa rifiuta infatti una concezione dell’assistenza fondata sul totale sacrificio della persona del caregiver e riconosce implicitamente che il mantenimento di spazi minimi di autonomia e recupero costituisce un elemento funzionale alla qualità stessa della cura prestata.
In questa prospettiva, il breve allontanamento per finalità ricreative non viene letto come sintomo automatico di abuso, ma come circostanza da valutare nel contesto complessivo della relazione assistenziale.
La decisione in commento appare quindi coerente con una visione moderna della disabilità e dell’assistenza, nella quale la tutela della persona assistita e quella del caregiver non costituiscono interessi contrapposti ma aspetti complementari del medesimo progetto di inclusione sociale.
La pronuncia chiarificatrice della Corte di Appello di Roma
Più che innovativa, la pronuncia della Corte d’Appello di Bologna appare dunque chiarificatrice.
Il suo principale merito consiste nell’avere riaffermato che il concetto di abuso non può essere sovrapposto a quello di allontanamento.
La violazione della funzione assistenziale non coincide con il fatto che il lavoratore si conceda alcune ore di svago o svolga attività personali. Ciò che assume rilievo disciplinare è la sostanziale perdita del collegamento tra l’assenza dal lavoro e la cura del familiare disabile.
Sotto questo profilo, la sentenza rappresenta una significativa conferma dell’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: l’assistenza deve essere valutata nella sua complessiva effettività e non attraverso il conteggio dei minuti trascorsi accanto alla persona fragile. Letta nella prospettiva dell’evoluzione del diritto della disabilità, la decisione afferma però anche qualcosa di ulteriore.
La tutela della persona con disabilità non passa attraverso l’annullamento esistenziale del caregiver. Una affermazione importante in un momento storico nel quale il legislatore è chiamato a riconoscere sempre più chiaramente il valore sociale del lavoro di cura.
In questo contesto il Collegio bolognese ci ricorda che la qualità dell’assistenza non dipende dalla quantità dei minuti trascorsi insieme, ma dall’esistenza di un autentico progetto assistenziale, in una parola dalla qualità degli stessi minuti.
Pretendere una presenza continua e ininterrotta significherebbe trasformare uno strumento di solidarietà e inclusione in un vincolo incompatibile con la dignità della stessa persona.
Vi è, tuttavia, un ulteriore profilo che la decisione consente di mettere in luce.
Il fatto stesso che sia stato necessario nuovamente l’intervento della giurisprudenza per affermare che il caregiver possa dedicare alcune ore della giornata ad attività personali senza perdere, per ciò solo, la legittimazione alla fruizione del congedo straordinario costituisce probabilmente il segnale più evidente di una persistente lacuna legislativa.
L’ordinamento continua infatti a disciplinare i permessi ex legge n. 104 del 1992 e il congedo straordinario soprattutto nella prospettiva della tutela della persona con disabilità, senza aver ancora definito compiutamente lo statuto giuridico del caregiver familiare, nonostante il crescente riconoscimento del suo ruolo nel sistema di welfare.
Le recenti iniziative legislative e il dibattito sviluppatosi attorno alla necessità di una legge organica confermano del resto come il tema sia ormai divenuto ineludibile.
La concezione della cura fondata sull’assoluta auto-sacrificazione del familiare assistente
Ed, in assenza di una disciplina espressa, è stata la giurisprudenza a colmare progressivamente il vuoto, individuando criteri di ragionevolezza destinati a evitare che gli istituti assistenziali vengano interpretati secondo schemi incompatibili con la realtà concreta della cura familiare.
La vicenda esaminata dalla Corte d’Appello di Bologna ne rappresenta una chiara dimostrazione. Se si ritiene necessario affermare che il caregiver non è tenuto a una presenza ininterrotta ventiquattr’ore su ventiquattro, ciò significa che continua ad affacciarsi, nella prassi applicativa e nei rapporti di lavoro, una concezione della cura fondata sull’assoluta auto-sacrificazione del familiare assistente.
Eppure tale paradigma appare sempre meno compatibile con le acquisizioni maturate nell’ambito dei diritti delle persone con disabilità e con le più recenti analisi sul cosiddetto caregiver burden, che individuano proprio nell’assenza di spazi di recupero e di sollievo una delle principali cause di deterioramento della qualità dell’assistenza e di esclusione sociale del caregiver stesso.
Sotto questo profilo, la sentenza assume quasi il valore di un monito rivolto al legislatore. Finché l’attività di cura continuerà a essere sostenuta prevalentemente dall’impegno privato di milioni di familiari, senza una cornice organica di diritti, tutele e sostegni, sarà inevitabilmente la giurisprudenza a dover definire caso per caso ciò che dovrebbe essere già chiarito a livello normativo.
In definitiva, la sentenza non racconta soltanto la storia di un licenziamento illegittimo. Racconta anche l’assenza di una compiuta politica del caregiver nel nostro ordinamento. Perché un sistema giuridico maturo non dovrebbe aver bisogno di una pronuncia giudiziale per affermare che chi assiste una persona con disabilità conserva, nonostante tutto, il diritto di restare una persona.
Il fatto che nel 2026 sia ancora necessario ricordarlo rappresenta forse la più eloquente dimostrazione del ritardo con cui il legislatore continua a confrontarsi con la realtà della cura familiare.
Ed è forse proprio qui che la sentenza assume il suo significato più profondo: non soltanto nella soluzione del caso concreto, ma nella capacità di rendere visibile un vuoto che il legislatore continua a lasciare irrisolto, costringendo il giudice a farsi interprete, prima ancora che della legge, della realtà della cura.
Si conferma che la giurisprudenza del lavoro e della disabilità stia svolgendo una funzione para-legislativa di adattamento dell’ordinamento ai mutamenti sociali, a fronte di un legislatore che continua a rincorrere fenomeni che da anni attendono una regolazione compiuta.
Silvia Assennato
Avvocato & Disability Manager
