danno-perdita-capacità-lavorativa

Perdita di capacità lavorativa, danno patrimoniale passato e futuro vanno distinti

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 settembre 2025, n. 24618

Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica va provato sotto il profilo della contrazione o della totale perdita della capacità di produrre reddito. La Cassazione ribadisce la distinzione tra danno patrimoniale passato e futuro.

La vicenda

La vittima si rivolge al Tribunale di Pavia al fine di sentire dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro stradale e ottenere la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro de quo, nonché, in particolare, al risarcimento del danno patito per la perdita dell’opportunità di stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il Tribunale accoglie parzialmente.

Con la sentenza n. 3316/2021, la Corte d’Appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello, ha condannato UnipolSai e il proprietario del veicolo coinvolto a versare 31.340,13 euro per la riduzione della capacità lavorativa specifica e ulteriori 4.850,00 euro, oltre rivalutazione anno per anno a partire dal 13 marzo 2015 fino alla data della decisione.

L’intervento della Cassazione

La vittima sostiene che la Corte di Milano avrebbe errato a liquidare il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, perché non applicato il principio della c.d. doppia liquidazione che imporrebbe di procedere a distinta liquidazione del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica, ovvero determinando il danno sino alla decisione quale perdita già subita (c.d. danno passato) ed il danno futuro quale perdita destinata a maturare probabilisticamente nel corso degli anni a venire della vita della vittima (danno c.d. futuro).

Quanto lamentato è corretto.

Il danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno deve essere liquidato:

  • a) sommando e rivalutando i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione.
  • b) nonché attraverso il metodo della capitalizzazione e, cioè, moltiplicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al tempo della liquidazione.

Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell’attività lavorativa perduta a causa dell’evento, sia nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell’evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale.

La Corte di Milano ha individuato l’ammontare annuo (Euro 20.000,00) del reddito percepito dal danneggiato ante sinistro indicato nel modello 730/2013 e nei CUD 2012 e 2014, che espressamente viene assunto a termine di raffronto del reddito perduto, ha moltiplicato questo reddito per il coefficiente di capitalizzazione, ancora moltiplicato per l’accertata e ritenuta percentuale dei postumi permanenti (18%), dedotto lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa nella misura percentuale del 10%; ha, tuttavia, omesso di sommare e rivalutare i redditi perduti – pur avendo riconosciuto che il danneggiato fosse percettore di un reddito annuo di Euro 20.000,00 – dal momento del sinistro (10 maggio 2014) sino al momento della liquidazione. Inoltre ha detratto dall’operata capitalizzazione la somma di Euro 34.021,04 pari alle retribuzioni tutte percepite dal danneggiato dall’anno 2015 all’anno 2018.

Orbene, il Giudice di appello (errando) ha omesso, senza motivazione alcuna, di liquidare il lucro cessante passato, dal momento del sinistro sino al momento della liquidazione del danno; ha, per un verso, correttamente proceduto a liquidare il lucro cessante futuro con il metodo della capitalizzazione (secondo la formula R (reddito) x C (coefficiente di capitalizzazione) x P (perdita della capacità lavorativa specifica in misura percentuale, nel caso di specie del 18%) – S (scarto tra vita fisica e vita lavorativa in misura del 10%), ma ha poi, sempre immotivatamente, detratto dall’importo così ottenuto la somma di Euro 34.021,04, pari alle retribuzioni tutte percepite dal danneggiato prima della capitalizzazione dei redditi futuri.

Risarcimento del danno da perdita stipendiale e di chance

Il danneggiato aveva proposto domanda di risarcimento del danno da perdita stipendiale e di chance, nel senso che aveva invocato il danno da perdita degli stipendi per il periodo decorrente dal sinistro (10 maggio 2014) sino al 2 marzo 2015, data in cui egli era riuscito a reperire una nuova occupazione, a seguito della stabilizzazione dei postumi invalidanti conseguenti al sinistro; il Tribunale, con decisione confermata dal secondo grado, aveva invece ritenuto di riconoscere il risarcimento in relazione al solo mese decorrente dal 12 maggio 2014 sino al 12 giugno 2014, ritenendo che il danneggiato aveva unicamente provato di essere stato assunto in data 9 maggio 2014 e che il rapporto di lavoro era iniziato il successivo 12 maggio e terminato al 12 giugno 2014.

Il ricorrente, con questa censura, vorrebbe sostanzialmente sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, estraneo al giudizio di legittimità, oltretutto considerata la presenza di una motivata valutazione conforme svolta in entrambi i precedenti gradi di merito.

In conclusione, il primo motivo viene accolto, assorbite le altre censure.

Avv. Emanuela Foligno

One thought on “Perdita di capacità lavorativa, danno patrimoniale passato e futuro vanno distinti

  • Dr. Enrico Pedoja

    Siamo sempre li’
    Se non si conosce quale sia l’età’ , la condizione menomativa oggettiva , esaminata rispetto alle attitudini ed esperienze professionali di quel determinato danneggiato , pare difficile dare un senso applicativo a quel 18% di danno alla capacità lavorativa specifica riconosciuta
    Il danno andrebbe rapportato alla “ riduzione della potenzialità lavorativa” rapportata ad alcune variabili di rilevanza medico legale : parametro utilizzabile per una stima successiva ( non medico legale , ovviamente ) della perdita della effettiva perdita della capacità di guadagno ( anche futura)

Rispondi a Dr. Enrico Pedoja Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 SIAF – Società Italiana Assicurativo Forense. Tutti i diritti riservati