Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 22 agosto 2025, n. 23672
La Corte di Cassazione ha confermato che in caso di infortunio sul lavoro subito da un lavoratore non regolarmente assunto, la polizza assicurativa non opera, in quanto il soggetto danneggiato non può essere considerato terzo. Resta invece impregiudicata la responsabilità civile del datore di lavoro, chiamato a risarcire integralmente il danno. La decisione chiarisce i limiti di operatività delle polizze R.C. aziendali nei confronti dei lavoratori irregolari o “in nero”.
La vicenda giudiziaria
La Corte di appello di Milano conferma la sentenza di condanna di primo grado osservando che non era in discussione la questione della responsabilità del gravissimo infortunio subito dal lavoratore e che le due questioni residue, su cui si incentrava l’appello, riguardavano il diniego opposto alle richieste di chiamata in causa di terzi – in particolare del costruttore della macchina su cui era intervenuto l’infortunio, oltre che della Cooperativa per la quale, prima di dimettersi, aveva lavorato l’infortunato – e soprattutto la questione dell’esclusione della operatività della polizza assicurativa della responsabilità civile.
Su entrambi i punti la Corte di Milano ha ribadito la correttezza della decisione del primo Giudice: anzitutto, circa la sostanziale inutilità delle chiamate in causa ai sensi dell’art.2055 c.c., per quanto riguarda, invece, la copertura assicurativa e la domanda di manleva spiegata contro UnipolSai viene rilevato come il lavoratore, che si era dimesso pochi giorni prima dell’infortunio dalla cooperativa, era un lavoratore “in nero” ed era stato impiegato in un’attività pericolosa alla quale non doveva essere adibito e per la quale non era stato formato.
Detto ciò, secondo la Corte di Milano, ai fini della copertura assicurativa, il lavoratore non poteva essere considerato terzo avendo in essere un rapporto di lavoro con l’assicurato. Mentre la copertura assicurativa nei confronti dei dipendenti, prevedeva come condizione per l’operatività della garanzia, che il lavoratore danneggiato fosse in regola con l’iscrizione INAIL, condizione che nel concreto non sussisteva. Oltretutto, l’infortunato non poteva rientrare nella deroga assicurativa che riguardava i danni provocati da persone non dipendenti (clienti e fornitori.)
L’intervento della Cassazione
I soccombenti sostengono che la sentenza di secondo grado sarebbe contraddittoria, illogica e mancante di motivazione nella parte in cui ha escluso la chiamata in causa delle due cooperative di lavoro interinale; contraddittoria sarebbe anche l’esclusione della copertura della responsabilità civile in base alla polizza.
Ebbene, correttamente la Corte ha escluso la necessità della chiamata in causa ex art. 2055 c.c., impregiudicata l’eventuale domanda nei confronti di terzi corresponsabili. Non esistevano infatti i presupposti per la chiamata in causa, essendo noto che la solidarietà ex art. 2055 c.c. non determina la necessità dell’integrazione del contraddittorio, avendo il creditore la possibilità di richiedere il pagamento dell’intero danno a ciascuno dei diversi responsabili indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe; ferma restando la possibilità – per il soggetto condannato a risarcire l’intero – di rivalersi in via di regresso nei confronti dei corresponsabili.
Ne consegue che, trattandosi di causa scindibile, anche il giudizio d’appello può legittimamente proseguire senza dovere chiamare in causa tutti i responsabili dovendosi escludere la configurabilità di un litisconsorzio necessario sia sostanziale che processuale.
La copertura della polizza assicurativa
Venendo alla polizza assicurativa, la Corte di Milano ha proceduto a una corretta interpretazione, escludendo la copertura assicurativa della vicenda perché l’infortunato, rispetto all’assicurato – datore di lavoro convenuto – non poteva essere considerato terzo essendo invece un suo lavoratore dipendente (sia pure in nero), che si era dimesso poco tempo prima dalla Cooperativa, ed era pure stato regolarizzato (sia pure ex post) proprio come lavoratore dipendente, in seguito all’infortunio dalla medesima ricorrente. La polizza escludeva la copertura della responsabilità civile per i sinistri relativi ai lavoratori irregolari; mentre il rapporto precedente era stato pure risolto per dimissioni, sicché al momento del sinistro il lavoratore era tecnicamente irregolare ed in nero, ed è stato regolarizzato solo ex post.
Correttamente è stata esclusa allora la copertura della polizza perché l’infortunato non era terzo, essendo lavoratore del datore convenuto, ed inoltre perché si era dimesso tempo prima dalla Cooperativa e non aveva in atto alcun rapporto di lavoro regolare.
Complessivamente, il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
