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Muore per infezioni nosocomiali, patologie pregresse non escludono la responsabilità dell’ospedale


Tribunale di Verona, Terza Sezione Civile, sentenza 30 giugno 2025, n. 1467

Il Tribunale di Verona ha condannato l’ULSS (omissis) a risarcire il danno da perdita del rapporto parentale alla figlia e ai due nipoti di una paziente anziana deceduta dopo avere sviluppato infezioni durante ricoveri ospedalieri. La RSA presso cui la donna risiedeva è stata invece esclusa da responsabilità, poiché la consulenza tecnica ha ricondotto la candida rilevata prima del ricovero e le successive infezioni da germi tipicamente nosocomiali a momenti diversi del percorso assistenziale.

Il Tribunale ha riconosciuto il nesso causale tra le infezioni contratte negli ospedali e il decesso, ma ha rigettato la domanda relativa al danno terminale o catastrofale, non essendo stata provata una consapevole e lucida percezione dell’imminenza della morte. Sono stati inoltre esclusi il danno biologico psichico dei familiari e la personalizzazione del danno parentale.

Il percorso clinico

La paziente, di 79 anni, risiedeva dal 2013 presso una casa di riposo. Il 17 maggio 2017 veniva trasferita al Pronto Soccorso di un Ospedale del veronese per un rallentamento psicomotorio. Dopo la dimissione, il 23 maggio veniva nuovamente ricoverata per crisi epilettiche associate a un possibile processo infettivo e trasferita presso un’altra struttura sanitaria, anch’essa appartenente alla medesima ULSS.

Durante la degenza presso la seconda struttura venivano rilevate alterazioni polmonari e la presenza di agenti patogeni. La paziente, intubata sino al 31 maggio, veniva trasferita il 5 giugno presso il primo Ospedale. Una TC del torace del 9 giugno evidenziava consolidamenti di probabile natura infettiva a carico del parenchima polmonare.

Nel corso dei ricoveri venivano isolati diversi germi, tra cui MRSA, Enterococcus faecium, Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa. Il quadro evolveva in un processo infettivo polmonare con ARDS, cioè sindrome da distress respiratorio acuto, e successiva insufficienza multiorgano. La paziente decedeva il 3 luglio 2017.

L’origine delle infezioni e la posizione della RSA

La consulenza tecnica ha distinto le diverse fasi del percorso infettivo.

La candida era stata rilevata prima del primo ricovero ospedaliero e non è stata qualificata come infezione correlata all’assistenza imputabile alla RSA. Secondo la CTU, si trattava di un fenomeno collegato all’immunocompromissione della paziente e, comunque, la candida isolata nel broncoaspirato non era necessariamente un agente patogeno né aveva penetrato dalla superficie alla profondità.

Le successive infezioni da germi tipicamente nosocomiali sono state invece ricondotte alle degenze presso gli ospedali. L’imaging polmonare era negativo all’ingresso presso la seconda struttura, mentre le alterazioni polmonari erano comparse dopo alcuni giorni di degenza. La paziente era poi rimasta presso strutture ospedaliere fino al decesso.

Il Tribunale ha quindi escluso qualsiasi responsabilità della RSA e ha rigettato le domande proposte nei suoi confronti. Sono state compensate le spese di lite tra gli attori e la struttura residenziale.

La responsabilità dell’ULSS 9

La responsabilità dell’azienda sanitaria è stata ricondotta al rapporto contrattuale con la paziente. La CTU ha accertato sia la natura nosocomiale delle infezioni, secondo il criterio cronologico, topografico e di esclusione di cause alternative, sia il loro nesso causale con il decesso.

In particolare, il criterio cronologico è stato individuato nell’insorgenza delle infezioni dopo almeno 48-72 ore dal ricovero; quello topografico nella comparsa iniziale del processo infettivo a livello polmonare; quello di esclusione nel fatto che la paziente fosse rimasta ricoverata presso strutture ospedaliere fino alla morte.

Una volta dimostrati l’insorgenza dell’infezione durante la degenza e il collegamento causale con il decesso, spettava all’ULSS dimostrare di avere adottato e concretamente attuato tutte le misure necessarie a prevenire il contagio, oppure l’esistenza di una causa imprevedibile, inevitabile e non imputabile.

Secondo il Tribunale, questa prova liberatoria non è stata fornita. L’azienda non ha dimostrato di avere fatto tutto il possibile per impedire il contatto della paziente con gli agenti patogeni che avevano provocato le infezioni polmonari.

La decisione si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui la responsabilità della struttura per infezioni nosocomiali non è oggettiva, ma richiede la prova dell’infezione e del nesso causale, cui può seguire la prova liberatoria della concreta adozione delle misure di prevenzione (Tribunale civile Verona, sentenza n. 824 del 20 aprile 2026).

Le comorbilità non spiegano da sole il contagio

L’ULSS aveva sostenuto che le numerose patologie pregresse — tra cui encefalopatia multinfartuale, diabete, cardiopatia ipertensiva e pregresso carcinoma mammario — rendessero particolarmente complessa l’attività sanitaria e incidessero in modo decisivo sull’esito.

Il Tribunale ha respinto l’argomento. Le comorbilità rendevano certamente fragile la paziente, ma non spiegavano da sole la colonizzazione da parte di germi nosocomiali. La CTU aveva sottolineato che la fragilità non comporta necessariamente l’insorgenza di tali infezioni, che può essere evitata mediante il rispetto delle comuni norme di asepsi ospedaliera.

Le patologie pregresse sono state quindi valutate nel quadro clinico complessivo, ma non sono state ritenute idonee a interrompere il nesso causale tra le infezioni ospedaliere e il decesso.

Il danno da perdita del rapporto parentale

La figlia e i due nipoti hanno agito iure proprio, chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

Il Tribunale ha ritenuto il pregiudizio provato anche in via presuntiva, in ragione del rapporto familiare, della frequenza dei contatti e della qualità della relazione affettiva. La liquidazione è stata effettuata applicando le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024.

Per la figlia, di 54 anni, e per la madre, di 79 anni, il danno parentale è stato liquidato in 164.262 euro. Per i nipoti, rispettivamente di 20 e 25 anni, sono stati riconosciuti 67.920 euro e 64.524 euro.

Il giudice ha escluso la personalizzazione del danno. Non erano state infatti allegate o provate circostanze specifiche ed eccezionali idonee a dimostrare uno sconvolgimento della vita quotidiana più grave rispetto alle conseguenze normalmente connesse alla perdita del rapporto parentale. La mancata convivenza e l’età avanzata della vittima sono state considerate nella liquidazione complessiva.

Esclusi il danno biologico psichico e il danno catastrofale

Il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno biologico psichico lamentato dai familiari. I certificati psichiatrici prodotti erano consulenze di parte e non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare il nesso causale tra i disturbi diagnosticati e il decesso della congiunta.

La motivazione ha inoltre osservato che, negli ultimi anni e soprattutto nell’ultima fase della malattia, la paziente non costituiva più, per le sue condizioni cliniche, il punto di riferimento relazionale descritto dagli attori. Tale rilievo è stato valutato insieme all’insufficienza della prova eziologica e non come ragione autonoma e generalizzabile di esclusione del danno psichico.

È stata respinta anche la domanda proposta dalla figlia, quale erede, per il danno morale terminale o catastrofale maturato in capo alla madre.

La documentazione clinica descriveva un progressivo deterioramento dello stato di coscienza: dapprima una condizione soporosa e difficilmente risvegliabile, poi uno stato non risvegliabile e infine il coma, raggiunto il 2 luglio 2017. Non è stata quindi raggiunta la prova che la paziente avesse percepito lucidamente e consapevolmente l’approssimarsi della morte.

Il danno catastrofale, distinto dal danno parentale, presuppone infatti la consapevole percezione della propria fine imminente. La sola gravità della malattia o la consapevolezza di un peggioramento clinico non sono sufficienti.

Le somme liquidate

Il Tribunale ha riconosciuto complessivamente: 181.442,86 euro in favore della figlia, comprensivi del danno parentale, delle spese funerarie e delle spese per l’acquisizione delle cartelle cliniche, oltre interessi successivi alla sentenza; 75.024,01 euro in favore di una nipote; 71.272,83 euro in favore dell’altro nipote.

Il totale ammonta a 327.739,70 euro, oltre agli interessi legali dalla sentenza fino al saldo. Le somme comprendono la rivalutazione e gli interessi maturati sino alla pubblicazione della decisione secondo i criteri indicati in motivazione.

Le spese processuali poste a carico dell’ULSS sono state liquidate in 22.457 euro per compensi e 545 euro per esposti, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese della CTU medico-legale svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo sono state poste definitivamente a carico dell’ULSS.

Gli attori sono stati inoltre condannati a rifondere alla compagnia assicurativa chiamata in causa 11.229 euro per compensi, oltre accessori. Nei rapporti tra gli attori e la RSA, le spese sono state invece integralmente compensate.

Il principio della sentenza

La decisione conferma che, nelle controversie per infezioni correlate all’assistenza, la fragilità del paziente non esclude automaticamente la responsabilità della struttura. Una volta provati il carattere nosocomiale dell’infezione e il suo ruolo causale nel decesso, l’azienda deve dimostrare l’effettiva applicazione delle misure di prevenzione e asepsi.

La sentenza distingue inoltre il danno da perdita del rapporto parentale, riconosciuto ai familiari, dal danno terminale o catastrofale, che spetta iure successionis soltanto se la vittima abbia conservato una consapevole e lucida percezione della morte imminente.

Nel caso concreto, l’ULSS è stata ritenuta responsabile delle infezioni contratte durante i ricoveri ospedalieri, mentre la RSA è stata esclusa perché la candida rilevata prima dell’ospedalizzazione non è stata ricondotta a un’infezione correlata all’assistenza imputabile alla struttura residenziale.

Avv. Sabrina Caporale

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