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Lesioni personali, il referto medico non basta a dimostrare il nesso causale con l’aggressione


Cassazione penale, Sezione V, sentenza 6 ottobre 2026, n. 35486

La documentazione sanitaria deve essere valutata insieme alle dichiarazioni della persona offesa e agli altri elementi acquisiti nel processo. Quando il primo referto non trova corrispondenza nelle lesioni personali successivamente denunciate e gli accertamenti diagnostici intervengono a distanza di tempo, il nesso causale può risultare non dimostrato anche secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”.

È questo il punto centrale della sentenza con cui la Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte civile contro l’assoluzione dell’imputato dal reato di lesioni personali.

La pronuncia non introduce una regola generale per cui ogni diagnosi tardiva sarebbe priva di valore probatorio. La Corte ha piuttosto ritenuto corretta, nel caso concreto, la valutazione complessiva della Corte d’appello dell’Aquila, fondata sulle contraddizioni del racconto, sulle divergenze rispetto alle risultanze istruttorie e sulla distanza temporale tra l’episodio denunciato e il riscontro delle patologie lamentate.

Dalla condanna all’assoluzione in appello

Il Tribunale di Teramo aveva condannato l’imputato per lesioni personali in danno di un uomo, riconoscendo anche il diritto della parte civile al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese sostenute.

La Corte d’appello dell’Aquila aveva riformato la decisione e assolto l’imputato perché il fatto non sussiste. Contro tale pronuncia la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato il danno fisico e morale e la documentazione sanitaria prodotta.

Il ricorso richiamava, in particolare, la possibilità di decidere sulla domanda risarcitoria secondo il parametro del “più probabile che non”, nell’ambito dell’impugnazione proposta ai soli effetti della responsabilità civile ai sensi dell’art. 576 c.p.p.

Le contraddizioni nel racconto della persona offesa

La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la motivazione assolutoria, che non si fondava soltanto sulla documentazione medica.

La Corte d’appello aveva infatti evidenziato diverse incongruenze nel narrato della persona offesa: nella querela si faceva riferimento a pugni, mentre in sede dibattimentale erano stati descritti calci al torace e alla testa. Il racconto presentava inoltre ulteriori profili di inverosimiglianza e non coincideva con la versione fornita dal testimone M.D., il quale aveva assistito alla discussione tra le parti, ma non aveva visto l’imputato colpire la persona offesa né quest’ultima cadere a terra.

Il testimone aveva riferito soltanto che la persona offesa lamentava un dolore al petto. Questi elementi, valutati insieme, avevano indotto il giudice di merito a dubitare della ricostruzione accusatoria.

Il primo referto e gli accertamenti successivi

Un ruolo rilevante è stato attribuito al referto del Pronto Soccorso del 26 ottobre 2019. Il documento attestava un trauma contusivo dell’emitorace destro, un trauma contusivo della mano sinistra, uno stato ansioso reattivo e un rialzo pressorio, con prognosi di quindici giorni.

La Corte d’appello aveva tuttavia rilevato che il quadro clinico iniziale non presentava una corrispondenza chiara con le lesioni successivamente lamentate. In particolare, non risultavano fratture, nonostante l’esecuzione di accertamenti radiologici, né lesioni escoriative sanguinanti alla testa.

Le ulteriori patologie erano state documentate soltanto in un momento successivo: con un certificato medico dell’11 novembre 2019, una TC del torace del 13 novembre 2019 e una TC dell’encefalo del 3 dicembre 2019.

Secondo la Cassazione, la distanza temporale tra l’episodio denunciato e il primo riscontro delle lesioni non consentiva di ricostruire con certezza la dinamica dell’evento. In questo quadro, la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato sia la discordanza tra il racconto della persona offesa e le evidenze medico-legali del 26 ottobre, sia la significativa lontananza temporale degli accertamenti successivi.

Nesso causale: la valutazione resta ancorata al caso concreto

Il passaggio più significativo riguarda il nesso causale. La Cassazione ha ritenuto non illogica la conclusione della Corte d’appello secondo cui le diagnosi successive al primo accertamento non dimostravano, nel caso concreto, il collegamento causale con i fatti contestati.

La conclusione valeva non soltanto rispetto al parametro penalistico dell’«oltre ogni ragionevole dubbio», ma anche rispetto al criterio civilistico del “più probabile che non”, invocato dalla parte civile per sostenere la domanda risarcitoria.

La pronuncia deve tuttavia essere letta nel contesto della specifica vicenda. La tardività degli accertamenti non è stata considerata isolatamente decisiva: essa è stata valutata insieme alle contraddizioni del narrato, alla diversa ricostruzione fornita dal testimone e alla mancata corrispondenza tra il primo referto e le lesioni rilevate in seguito.

I limiti del giudizio di legittimità

La Corte ha inoltre ricordato che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale probatorio. Quando la motivazione del giudice di merito è coerente, completa e priva di manifeste illogicità, non spetta alla Cassazione sostituirvi una diversa lettura delle risultanze processuali.

Nel caso esaminato, la parte civile aveva contrapposto alla motivazione della Corte d’appello una propria interpretazione del referto medico e degli altri elementi di prova. Secondo la Quinta Sezione, le censure non indicavano però un effettivo vizio logico della decisione, ma sollecitavano una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.

Il dispositivo

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

La sentenza conferma così che, nel giudizio di impugnazione della parte civile, la domanda risarcitoria può essere esaminata secondo i parametri propri della responsabilità civile, ma resta necessario dimostrare il nesso causale tra la condotta e il danno. Nel caso concreto, la documentazione sanitaria tardiva, considerata insieme alle altre incongruenze probatorie, non è stata ritenuta sufficiente a raggiungere tale risultato.

Avv. Sabrina Caporale

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