mastectomia

Mastectomia per una patologia benigna, riconosciuto il danno iatrogeno differenziale


Tribunale Cosenza – sentenza 24 luglio 2026, n. 1104

Una mastectomia bilaterale non indicata per una mastopatia fibrocistica ha determinato esiti anatomici ed estetici permanenti e ha aggravato una patologia psichiatrica preesistente. Per questi motivi, il Tribunale di Cosenza ha condannato la struttura sanitaria al risarcimento di 138.294,36 euro, oltre interessi e rivalutazione.

È quanto stabilito dalla Seconda Sezione civile del Tribunale di Cosenza nella sentenza n. 1104, pubblicata il 24 luglio 2026, in una controversia di responsabilità sanitaria relativa a un intervento eseguito nel luglio 2013.

Il percorso clinico

La paziente era stata sottoposta, tra il 2011 e il 2012, a precedenti interventi di nodulectomia. La documentazione esaminata dai consulenti aveva evidenziato una mastopatia fibrocistica e formazioni cistiche, senza però consentire al collegio peritale di esprimere un parere motivato sulla congruità dei primi interventi, anche perché la relativa documentazione non era stata integralmente prodotta.

Nel luglio 2013 la donna era stata sottoposta a mastectomia radicale sottocutanea bilaterale con ricostruzione protesica, sulla base della diagnosi di “displasia severa bilaterale della mammella”.

Dopo l’intervento erano insorti dolore, limitazioni funzionali, asimmetria e contrattura capsulare. La paziente aveva quindi dovuto sottoporsi a numerosi ulteriori interventi presso una struttura di Milano, eseguiti tra il dicembre 2014 e il giugno 2017, per affrontare le complicanze della ricostruzione.

La vicenda aveva avuto conseguenze anche sul piano psichico. La donna presentava già una patologia depressiva e psicotica documentata prima della mastectomia, ma secondo la consulenza tecnica l’intervento e i successivi esiti avevano determinato un aggravamento del quadro clinico.

La mastectomia non era indicata

Il punto centrale della decisione riguarda l’indicazione terapeutica all’intervento del 16 luglio 2013.

Il Tribunale ha recepito le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, secondo cui la mastopatia fibrocistica è una patologia benigna, spesso non bisognosa di un trattamento specifico e, quando sintomatica, generalmente gestibile con rimedi conservativi. La sintomatologia tende inoltre a ridursi o a risolversi con la menopausa.

Secondo i consulenti, gli interventi di ampia exeresi o di mastectomia eseguiti a scopo esclusivamente profilattico, in presenza di mammelle policistiche o diffusamente displasiche, non sono indicati in linea di principio. L’eventuale aumento del rischio di carcinoma è contenuto e non viene comunque azzerato dall’asportazione della ghiandola mammaria, che può essere incompleta.

Nel caso concreto, non erano stati individuati elementi di sospetto clinico, strumentale o cito-istologico tali da giustificare un intervento demolitivo. Anche qualora fosse stato ipotizzato un sospetto oncologico, non esplicitato nella documentazione clinica esaminata dai consulenti, sarebbe stato necessario procedere prima con esami citologici o bioptici e soltanto dopo valutare l’eventuale ricorso alla chirurgia.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che la scelta operatoria fosse inappropriata rispetto alla patologia della paziente e contraria alle leges artis. La struttura sanitaria è stata ritenuta responsabile per l’inadempimento dell’obbligazione di cura art. 7 legge n. 24/2017.

Le complicanze dell’intervento inutile sono risarcibili

La struttura aveva sostenuto che la contrattura capsulare fosse una complicanza nota dell’intervento e, in quanto tale, non imputabile ai sanitari.

Il Tribunale ha però distinto tra la complicanza conseguente a un intervento indicato e la complicanza derivante da un intervento non necessario. La contrattura capsulare può essere considerata un evento prevedibile e non prevenibile quando l’intervento dal quale deriva sia appropriato rispetto alla patologia. Se, invece, l’intervento non era indicato, le conseguenze negative che ne derivano costituiscono un danno risarcibile, perché l’evento non si sarebbe verificato senza l’intervento stesso.

Secondo la consulenza recepita dal giudice, la mastectomia non indicata aveva prodotto gli esiti della mastectomia bilaterale, il pregiudizio estetico, la contrattura capsulare e la necessità di ulteriori interventi riparatori. Aveva inoltre contribuito al peggioramento della patologia psichiatrica preesistente.

Il danno psichico preesistente e il criterio differenziale

La CTU aveva stimato il danno biologico complessivo nella misura del 48 per cento, così composto: 4 per cento per il pregiudizio estetico; 12 per cento per gli esiti della mastectomia bilaterale protesizzata; 35 per cento per il disturbo depressivo grave.

Il quadro psichiatrico non era però interamente riconducibile alla malpractice. La documentazione clinica dimostrava che la paziente era stata ricoverata in psichiatria già prima dell’intervento e che la patologia era collegata anche a eventi di vita anteriori e diversi dalla vicenda sanitaria.

I consulenti avevano quindi individuato nel 31 per cento la componente di invalidità riferibile alla patologia psichiatrica preesistente e nel 17 per cento il peggioramento riconducibile alla condotta sanitaria.

Per la liquidazione del danno, tuttavia, il Tribunale non ha semplicemente attribuito un valore monetario al 17 per cento. Applicando il criterio del danno iatrogeno differenziale, ha prima calcolato il valore economico dell’invalidità complessiva del 48 per cento e quello della preesistenza del 31 per cento, sottraendo poi il secondo importo dal primo.

Il valore monetario del danno complessivo è stato determinato in 257.027,86 euro, mentre quello relativo alla componente preesistente è stato quantificato in 125.643,64 euro. La differenza, pari a 131.384,22 euro, costituisce il danno biologico permanente risarcibile.

Il criterio seguito è quello secondo cui, in presenza di una patologia preesistente, il danno differenziale deve essere liquidato monetizzando separatamente la menomazione complessiva e quella che sarebbe comunque residuata in assenza dell’illecito, senza procedere alla mera sottrazione aritmetica delle percentuali.

La Tabella Unica Nazionale

Per la quantificazione del danno biologico permanente da lesioni di non lieve entità, il Tribunale ha applicato la Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025, ritenendola un parametro di valutazione equitativa conforme agli artt. 1226 e 2056 c.c. anche per una malpractice verificatasi prima della sua entrata in vigore.

La scelta è stata motivata anche attraverso il richiamo alla Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 8630 del 7 aprile 2026. La Tabella Unica Nazionale contempla espressamente anche le lesioni conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria art. 1 d.P.R. n. 12/2025.

Per l’invalidità temporanea, quantificata in 48 giorni di totale, 60 giorni al 75 per cento e 60 giorni al 50 per cento, il Tribunale ha riconosciuto 6.910,14 euro.

Il danno non patrimoniale complessivo è stato quindi liquidato in 138.294,36 euro, oltre agli interessi calcolati secondo i criteri indicati nella motivazione e alla rivalutazione.

Respinte le altre voci di danno

Il Tribunale ha respinto la richiesta di rimborso delle spese mediche, perché non adeguatamente documentate e nemmeno specificamente individuate.

È stata inoltre rigettata la domanda per la perdita della capacità lavorativa specifica. Dalla documentazione risultava infatti che la paziente non svolgeva attività lavorativa già dal 2008, prima dell’intervento oggetto di causa. La mancata occupazione non poteva quindi essere collegata alla malpractice sanitaria.

È stata infine esclusa la personalizzazione del danno, non essendo state provate circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il pregiudizio più grave rispetto alle conseguenze normalmente associate a una menomazione dello stesso grado.

La condanna della struttura

Il Tribunale di Cosenza ha accolto la domanda per quanto di ragione e ha condannato la struttura sanitaria al pagamento di 138.294,36 euro, oltre interessi e rivalutazione.

La convenuta è stata inoltre condannata al pagamento di 786 euro per esborsi, 9.000 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica d’ufficio.

Avv. Sabrina Caporale

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