Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 ottobre 2025, n. 26749
La vittima, di anni 38, a seguito dell’urto, subiva gravissime lesioni personali che ne determinavano uno stato vegetativo e tetraparesi spastica per 5 anni. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando il quantum viene liquidato utilizzando tabelle “a forbice”, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle “a punti.
I fatti
La vittima, mentre percorreva la tangenziale che collega Padenghe a Desenzano, nel Comune di Lonato (Brescia), alla guida dell’autocarro Nissan, si scontrava con con un autoarticolato composto da trattore e semirimorchio.
Viene ritenuto responsabile del sinistro il conducente dell’autoarticolato il quale aveva tenuto un’eccessiva velocità in prossimità di una curva stretta destrorsa in discesa (ossia circa 70Km orari a fronte della velocità massima di 40 km orari per il tratto in questione) così provocando lo spostamento trasversale del semirimorchio che era quindi andato a collidere con il furgone Nissan condotto dalla vittima che proveniva dall’opposta direzione di marcia.
A seguito dell’urto il conducente del furgone subiva gravissime lesioni personali che ne determinavano uno stato vegetativo e tetraparesi spastica.
Il giudice di Brescia liquida quattro voci di danno: il danno biologico sofferto dal momento dell’incidente sino al decesso, da attribuire alle eredi, ossia la moglie e la figlia; il danno non patrimoniale spettante iure proprio alle eredi; il danno non patrimoniale spettante agli altri prossimi congiunti, diversi dalle eredi e il danno patrimoniale subito da moglie e figlia.
Effettuate le decurtazioni per via dell’acconto di Euro 300.000,00 versato da Vittoria Assicurazioni s.p.a. e di quanto corrisposto da INAIL per rateo del danno biologico, il Tribunale di Brescia accerta la responsabilità paritaria dei due conducenti nella causazione del sinistro stradale. Tra l’altro il primo Giudice liquida il danno non patrimoniale da invalidità permanente (IP 96%) del defunto utilizzando le Tabelle Milanesi e riconosce il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale subito dai familiari; i danni patrimoniali cagionati al coniuge ed alla figlia per le spese di assistenza e funerarie sostenute; il danno non patrimoniale biologico subito in proprio dalla moglie, sofferente di psicopatologia post traumatica.
La Corte d’appello di Brescia, accerta che il credito risarcitorio della moglie e della figlia della vittima alla data della sentenza di primo grado era, complessivamente, di Euro 209.365 e per l’effetto condannava le controparti, in solido, a versare tale somma.
La Corte lombarda ritiene pacifica la responsabilità paritaria dei due conducenti nella causazione del sinistro stradale e ridetermina il danno subito dai danneggiati rilevando che tra l’infortunio e la morte era decorso un arco temporale “apprezzabile”, il de cuius acquista e trasmette agli eredi il diritto del risarcimento del danno non patrimoniale da spavento, angoscia ecc. e il risarcimento del danno biologico. Poiché la vittima non era cosciente, a parere della Corte, l’unica voce di danno trasmissibile è quella del danno biologico temporaneo.
L’intervento della Cassazione
La decisione della Corte di Brescia non prenderebbe in esame la circostanza che la liquidazione del danno non poteva ridursi in una mera operazione aritmetica, dovendo tenere necessariamente conto della personalizzazione massima del danno in questione (danno da invalidità temporanea). Le prove raccolte in giudizio dimostrerebbero che il pregiudizio alla salute patito dal conducente del furgone, dalla data del sinistro e sino al momento della morte, era massimo nella sua entità, non solo per la gravissima invalidità, ma anche in considerazione del prolungato lasso di tempo della sopravvivenza dopo il sinistro (cinque anni).
Quanto censurato dai congiunti della vittima, censura in sostanza i criteri equitativi (art 1226 cc) utilizzati dalla Corte di Brescia per determinare la liquidazione del danno biologico terminale, o danno non patrimoniale terminale, subito nei cinque anni di sopravvivenza in stato di coma vegetativo. Il ragionamento sotteso si fonda su una diversa considerazione attribuita ai fatti di causa, alle caratteristiche della malattia e dei rapporti affettivi e familiari e quindi su valutazioni di fatto di competenza del Giudice del merito e non sindacabili.
I Giudici di Brescia, in maniera giuridicamente corretta, hanno riconosciuto quale danno risarcibile il danno non patrimoniale iure hereditatis, per la cui determinazione economica ha fatto riferimento alle tabelle di Milano e utilizzando i parametri relativi alla menomazione temporanea dell’integrità psicofisica ritenuta grave. Hanno indicato il valore della diaria in Euro 120,00 e non nel massimo previsto dalle tabelle sulla base della esclusione della componente morale data dalla sofferenza legata allo stato morboso, atteso lo stato di coma.
Criteri di liquidazione del danno biologico terminale
Il richiamo svolto dalla Corte d’appello ai criteri di liquidazione del danno da inabilità temporanea non qualifica quel pregiudizio come permanente, ma individua un criterio ragionevole per liquidare un danno definito assolutamente peculiare trattandosi di sopravvivenza in vita per circa cinque anni. Il danno liquidato, pertanto, non costituisce un danno da inabilità transeunte, ma un danno biologico quale pregiudizio alla integrità psicofisica di un soggetto deceduto a seguito delle lesioni subite.
Il “danno biologico terminale” denominato nella sentenza impugnata, riferendosi al danno non patrimoniale iure hereditatis (proiettato per il considerevole intervallo temporale di cinque anni) non costituisce cosa diversa rispetto al danno biologico indennizzato da INAIL. Diversamente ragionando si determinerebbe una duplicazione non consentita di poste risarcitorie, perché verrebbe liquidato due volte un pregiudizio consistente nell’incapacità di esplicazione delle attività umane e nella limitazione alla propria autodeterminazione derivante dalle gravissime lesioni.
Risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all’esito del giudizio di primo grado, l’ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle “a forbice”, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle “a punti”, adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l’applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata.
Nel ricorso viene fatto riferimento alle tabelle romane ad ai parametri riferiti all’anno 2019, ma non viene documentato, o allegato, di avere sottoposto la questione al giudice di appello e di avere specificato i differenti valori monetari.
Ad ogni modo, la Corte di appello, di fatto, ha utilizzato il parametro prossimo a quello massimo delle tabelle di Milano e, dunque, tale criterio utilizzato si avvicina ad una personalizzazione massima.
Avv. Emanuela Foligno
