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Compensi nei giudizi previdenziali, tra liquidazioni ridotte e accesso alla giustizia


Tribunale di Velletri, sentenza n 1587 del 24/9/2026

Compensi nei giudizi previdenziali, la riduzione dei parametri forensi può incidere sull’effettività dell’accesso alla giustizia? A partire da una sentenza del Tribunale di Velletri, che ha dimezzato i valori medi per la ritenuta non complessità della controversia, l’approfondimento esamina il rischio di sottovalutare l’attività specialistica svolta dall’avvocato nelle cause previdenziali e assistenziali.1

Il caso e la questione delle spese

La decisione – resa ex art. 445 bis n. 6 c.p.c. dal Tribunale di Velletri con sentenza 24.9.2026 n. 1587 in commento ha deciso una controversia in ordine ai requisiti sanitari per l’indennità di frequenza ex art. 1 legge 289/1990 nei confronti di un minore- offre l’occasione per tornare su un tema che continua a rappresentare uno dei punti più critici del contenzioso previdenziale e assistenziale: la liquidazione delle spese di lite.

Individuato lo scaglione, il Tribunale ha applicato i parametri del D.M. n. 55/2014, nella versione vigente al momento rilevante, riducendo del 50 per cento i valori medi

La riduzione rientra nei limiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale, liquidando il compenso per fasi, tenendo conto delle attività concretamente svolte.

Il giudice del lavoro ha con uno specifico punto 3 nella parte motiva della sentenza liquidato le spese in base alla normativa di riferimento, riducendo ogni singola voce della metà per la non complessità dell’attività svolta (sent. Cit pp 4-5).

Tutto perfettamente normale, quindi, in linea con la tendenza degli ultimi anni.

Forse si, ma è una conclusione che se non sorprende continua ad amareggiarci, trattandosi di una formula motivazionale asettica che non centra il problema, perpetrando una visione ormai distratta, ristretta e miope del termine complessità.

Al di là dell’esito concreto della controversia, il capo relativo alle spese rimane quindi il luogo nel quale emerge con maggiore evidenza la tensione tra due esigenze contrapposte.

Da un lato, la necessità di contenere i costi del processo in controversie spesso caratterizzate da un elevato numero di ricorsi e da questioni apparentemente ripetitive; dall’altro, il dovere di garantire una remunerazione adeguata dell’attività professionale effettivamente svolta dal difensore.

È proprio su questo terreno che la pronuncia assume interesse, poiché si colloca nel dibattito ormai consolidato sulla difficoltà di qualificare il processo previdenziale come un contenzioso intrinsecamente “semplice”.

Il mito della semplicità del processo previdenziale

Una delle argomentazioni più frequentemente utilizzate per giustificare liquidazioni particolarmente contenute risiede nella presunta serialità delle cause previdenziali e assistenziali.

L’assunto, tuttavia, appare sempre meno convincente in quanto fondato su una aporia logico-giuridica che parte dalla errata identificazione della complessità processuale con la complessità della prestazione professionale degli avvocati.

Dietro fattispecie esteriormente omogenee si nascondono infatti questioni tecniche di estrema complessità, la cui implica il confronto con discipline medico-legali in continua evoluzione mentre l’accertamento dei requisiti amministrativi richiede la conoscenza di una normativa stratificata, con attività difensive che incidono in modo determinante sull’esito della controversia.

Molto spesso tutta questa attività non lascia traccia evidente nel fascicolo che il Giudice del Lavoro studia ai fini del decidere. Ciò che si vede è nei fatti un ricorso – spesso breve – e una relazione medico legale.

Ridurre tale attività alla compilazione di modelli standardizzati significa ignorare la reale struttura del processo previdenziale contemporaneo.

Non è un caso che la giurisprudenza di legittimità abbia più volte ribadito come la liquidazione delle spese non possa fondarsi su valutazioni astratte o stereotipate circa la natura della controversia, ma debba essere correlata all’attività concretamente svolta e alla complessità effettiva della causa.

Se il metro di valutazione continuerà a rimanere esclusivamente la difficoltà della decisione giudiziale si finisce – come nella fattispecie concreta oggetto della sentenza in commento – inevitabilmente si continuerà a trascurare tutto ciò che precede e rende possibile la decisione apparentemente semplice o seriale.

Perché l’avvocato non si limita a trasmettere una domanda già formata ma svolge tutto un lavoro di ascolto, selezione dei fatti rilevanti acquisizione e verifica della documentazione, il tutto al fine di tradurre una vicenda personale in una pretesa giuridicamente azionabile.

La vera sfida è quindi rendere visibile la complessità, che spesso rimane sotterranea ed invisibile agli occhi del decisore che probabilmente osservano esclusivamente la complessità processuale e non quella professionale

Il ruolo della consulenza tecnica e il valore dell’attività difensiva

L’equivoco nasce spesso dalla centralità attribuita alla consulenza tecnica d’ufficio.

Poiché l’esito del giudizio dipende frequentemente dalle conclusioni del consulente nominato dal giudice, si tende a ritenere che l’attività dell’avvocato assuma una funzione ancillare.

Si tratta di una prospettiva estremamente riduttiva ed inaccettabile.

L’esperienza dimostra infatti che il risultato processuale dipende in larga misura dalla capacità di impostare correttamente il ricorso, individuare i quesiti rilevanti, interloquire con il consulente tecnico, formulare osservazioni critiche e valorizzare gli elementi medico-legali favorevoli all’assistito.

La stessa attività svolta nella fase amministrativa e nella raccolta della documentazione sanitaria costituisce spesso il presupposto indispensabile per il successo dell’azione giudiziaria.

Ne consegue che la centralità dell’accertamento peritale non può tradursi in una svalutazione automatica dell’attività professionale del difensore.

Le spese di lite come strumento di effettività della tutela

La questione assume una valenza che trascende il mero interesse economico dell’avvocato.

Nel contenzioso previdenziale e assistenziale la corretta liquidazione delle spese rappresenta infatti una condizione essenziale per garantire l’effettività del diritto di accesso alla giustizia.

Le controversie riguardano normalmente soggetti fragili: persone con disabilità, invalidi civili, malati oncologici, lavoratori colpiti da patologie professionali, cittadini privi di adeguate risorse economiche.

Una sistematica compressione dei compensi professionali rischia di produrre un effetto paradossale: rendere economicamente insostenibile la tutela di diritti che l’ordinamento qualifica come fondamentali.

La conferma della tendenza – negativa – in atto – significa ignorare una dimensione largamente invisibile della prestazione difensiva, sulla base di un pregiudizio categoriale che impedisce di valorizzare il concreto impegno professionale richiesto per garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale a soggetti che spesso si trovano in condizione di particolare debolezza.

La ripetuta evocazione della non complessità delle controversie assistenziali e previdenziali rischia di tradursi in uno stereotipo giudiziario che finisce per descrivere una intera categoria di cause e di avvocati, finendo per svalutare quel settore dell’avvocatura in cui è più intensa e materiale la funzione sociale della difesa, anche ai sensi dell’art. 24 Cost.

Sotto questo profilo il tema delle spese non è una questione meramente corporativa, ma riguarda direttamente il funzionamento del sistema di protezione sociale.

Se il costo della difesa non trova una ragionevole copertura nella liquidazione giudiziale, il rischio è quello di limitare concretamente l’accesso alla tutela giurisdizionale proprio per i soggetti che maggiormente ne avrebbero bisogno.

Il rapporto con l’art. 152 disp. att. c.p.c.

La problematica assume contorni ancora più evidenti alla luce dell’art. 152 disp. att. c.p.c.

L’esonero del soccombente economicamente debole dalla rifusione delle spese risponde a una finalità condivisibile di protezione sociale, ma produce inevitabilmente una compressione del principio di soccombenza.

Ne deriva che la fase della liquidazione assume un’importanza decisiva nelle controversie in cui il soggetto vittorioso può ottenere il recupero delle spese esclusivamente nei confronti dell’ente previdenziale.

In tale prospettiva, liquidazioni eccessivamente ridotte finiscono per trasferire sul difensore parte del costo del sistema di welfare processuale.

Nell’ambito di cui si discute si ha spesso l’impressione che gli avvocati siano chiamati a lavorare più per missione che per professione.

Ma se è vero che la tutela dei diritti sociali richiede una dose non comune di dedizione, è altrettanto vero che l’ordinamento non può fondarsi sull’idea che i previdenzialisti lavorino per la gloria.

Dietro ogni ricorso vi sono studio della documentazione, interlocuzione medico-legale, gestione della consulenza tecnica e assunzione di responsabilità professionali che meritano un adeguato riconoscimento economico, sempre.

Diversamente, il rischio è di trasformare l’effettività della tutela dei diritti in una forma di volontariato forense che il sistema non può pretendere e che la Costituzione non impone.

Si tratterebbe di un risultato abnorme difficilmente conciliabile con i principi di proporzionalità e adeguatezza che devono governare la determinazione del compenso professionale.

Oltre la logica dei “riferimenti d’affari”

La pronuncia consente inoltre di riflettere criticamente su una tendenza diffusa nella prassi giudiziaria: l’utilizzo di parametri che sembrano ispirati più a logiche quantitative che qualitative.

La valorizzazione del numero elevato di controversie trattate da uno stesso professionista, o la frequente serialità delle questioni esaminate, non può trasformarsi in un argomento idoneo a giustificare sistematiche riduzioni dei compensi.

L’avvocato non viene remunerato per il mero deposito dell’atto introduttivo, ma per la responsabilità professionale assunta, per la selezione delle questioni giuridiche rilevanti e per l’attività difensiva effettivamente svolta nel singolo processo.

La serialità del contenzioso non elimina la specificità della vicenda umana e giuridica sottesa a ciascuna controversia.

Ogni domanda assistenziale riguarda una persona concreta, una determinata condizione patologica e un preciso percorso amministrativo e processuale.

La vera complessità da evidenziare non è necessariamente contenuta nel fascicolo ma nella persona, ciò comporta che un caso giuridicamente lineare può essere professionalmente complesso.

Considerazioni conclusive

La decisione si inserisce in un dibattito destinato a diventare sempre più centrale.

L’idea di un contenzioso previdenziale e assistenziale strutturalmente semplice appare oggi largamente superata dalla realtà dei fatti. Le controversie che investono invalidità civile, handicap, disabilità, prestazioni previdenziali e assistenziali richiedono competenze specialistiche sempre più sofisticate, e multidisciplinari.

In tale contesto, il capo sulle spese non può essere considerato una componente marginale della decisione. In questo ambito il ricorso sistematico alla non complessità per questa tipologia di controversie rischia di tradursi in un semplicismo che non rende giustizia né alla realtà concreta del contenzioso ne alla funzione ed alla dignità dell’avvocato che lo presidia.

Al contrario, esso rappresenta uno degli strumenti attraverso cui il giudice contribuisce concretamente a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.

Liquidazioni che tengano conto della reale complessità dell’attività difensiva non realizzano soltanto una corretta applicazione dei parametri professionali.

Esse costituiscono anche un presidio dell’accesso alla giustizia per le persone più vulnerabili.

E forse è proprio questo il punto: continuare a definire “semplici” i giudizi previdenziali e assistenziali rischia di diventare una formula retorica che non descrive più la realtà che necessariamente sottostà al processo.

Il risultato non voluto ma sostanzialmente rilevante è che il previdenzialista si trova frequentemente stretto tra compensazioni integrali e liquidazioni ridotte per asserita semplicità della controversia.

Non sempre per la gloria, ma certamente troppo spesso senza un adeguato riconoscimento del lavoro svolto.

Una sorta di terra di nessuno nella quale la complessità sostanziale del giudizio rischia di scomparire dietro formule standardizzate, a fronte di un processo continua a richiedere elevata specializzazione tecnica.

Perché la complessità sostanziale delle controversie si colloca soprattutto prima e fuori del processo, nell’accompagnamento della persona verso l’effettivo riconoscimento e tutela dei propri diritti.

E una modalità di esercizio della professione che rende concreto l’esercizio universale dei diritti fondamentali non può essere giudicata da una pretesa semplicità nei fatti solo apparente.

È necessario riconoscere il costo – morale, materiale e professionale – della giustizia sociale. Diversamente ne andrà della dignità di chi la rende possibile nel quotidiano, che sembra essere chiamato a colmare il divario tra tutela effettiva e sostenibilità economica della professione, spesso più per convinzione che per convenienza.

Silvia Assennato– Avvocato e Disability Manager in Roma

1 Per ragioni di trasparenza, si segnala che l’Autrice ha patrocinato la parte ricorrente nel giudizio definito dalla sentenza in commento.

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