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Lacerazione da parto in acqua, la Cassazione conferma la riduzione del risarcimento

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 14 novembre 2025, n. 30098

La Corte di Cassazione ha confermato la riduzione del risarcimento a favore di una donna che aveva subito una lacerazione da parto in acqua non adeguatamente curata. Il Giudice di secondo grado aveva valutato il danno in base alle risultanze della CTU, riconoscendo un lungo periodo di invalidità temporanea, riducendo così l’importo originario stabilito dal Tribunale di Chieti. La decisione ribadisce come, nelle lesioni di non lieve entità, sia corretta l’applicazione dei criteri tabellari ordinari previsti dal codice civile e dalla legge Gelli.

La vicenda

La gravida viene ricoverata presso la struttura ospedaliera di Chieti dell’Asl n. 2. Assumeva che, senza adeguata informazione né specifica preparazione, sceglieva di partorire in acqua. Durante il parto in acqua subiva una lacerazione del canale del parto di terzo grado, che non veniva adeguatamente curata. Nonostante la persistente sintomatologia dolorosa, in data 18/03/2016 veniva dimessa senza idonea terapia post-parto e senza che le venisse prescritta una visita di controllo. In ragione della persistenza dei dolori, l’odierna ricorrente si rivolgeva il 20/11/2016 alla struttura ASREM – sede ospedaliera di Termoli – dove le veniva diagnosticata la presenza di “esiti cicatriziali da parto per lacerazione di terzo grado con riduzione dell’ostio vulvare”. In data 21/11/2016 formalizzava denuncia all’ASL di Chieti ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Il Tribunale di Chieti accoglie la domanda e condanna l’ASL al risarcimento del danno liquidato in euro 25.000, oltre interessi, nonché al pagamento di una ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata e delle spese di CTU, ex art. 96 c.p.c.. La Corte di L’Aquila ridetermina l’importo risarcitorio in euro 10.148,76, revocando la condanna per lite temeraria e compensando le spese del giudizio di secondo grado.

Il ricorso in Cassazione

La danneggiata si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando la interpretazione delle tabelle risarcitorie ex artt. 138 e 139 CdA e la loro errata applicazione, richiamando le tabelle del Tribunale di Milano senza fare riferimento ai criteri fissati dall’art. 7 della legge Gelli n. 24/2017 e, in particolare, in agli artt. 138 e 139 del CdA che vale solo per le lesioni di lieve entità. Invece, per il calcolo del risarcimento del danno da lesioni di non lieve entità, verrebbero in gioco i criteri tabellari. Sul punto, il Giudice di secondo grado avrebbe ridotto la liquidazione senza una alcuna motivazione, discostandosi ingiustificatamente dalle risultanze della CTU.

Quanto dedotto è inammissibile. La lamentela sulla errata applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano in luogo di quelle previste dagli artt. 138 e 139 del CdA è stata fatta senza considerare che, tuttavia, la sentenza impugnata contiene una specifica e puntuale motivazione sul punto, chiarendo come il danno da responsabilità sanitaria sia stato liquidato sulla base dei criteri tabellari ordinari per le lesioni non lievi.

Le censure della donna si limitano inammissibilmente a riproporre questioni di merito e a richiedere una diversa valutazione del compendio probatorio: tale principio di diritto consolidato risale a Cass. n. 359 del 2005, ed è stato ribadito, ex multis, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017.

La quantificazione del danno e l’invalidità temporanea

I Giudici di appello hanno motivato la loro quantificazione del danno, fondandosi sui rilievi della CTU (che ha accertato solamente un lungo periodo di invalidità temporanea, risoltasi dopo adeguato trattamento), e giustificando puntualmente la riduzione dell’importo liquidato.

Venendo alla compensazione delle spese di lite e alla condanna ex art. 96 cpc, la Corte d’appello ha invero motivato in modo chiaro la propria decisione, richiamando la reciproca parziale soccombenza derivante dall’esito complessivo del giudizio, caratterizzato dal parziale accoglimento dei motivi di gravame e dalla conferma, per il resto, della pronuncia di primo grado. La condotta processuale della ASL, consistente nella mancata ratifica dell’accordo transattivo e nel successivo diniego di mediazione, integrerebbe una condotta abusiva e di resistenza pretestuosa, come riconosciuto dalla stessa Suprema Corte in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c..

Ad ogni modo, la Corte abruzzese, nell’escludere la condanna ex art. 96 c.p.c., esaminando il merito della censura ha emesso un dispositivo corretto laddove ha escluso la condanna ex 96 c.p.c. in ragione della insussistenza della pretesa di risarcimento pari al 40% di invalidità permanente, allorché, invece, tramite la CTU il Giudice ha potuto accertare solamente un lungo periodo di invalidità temporanea, risoltasi dopo adeguato trattamento. Nel provvedere sulle spese a seguito della suddetta caducazione del presupposto della condanna di primo grado, l’esclusione dell’applicazione dell’art. 96 c.p.c. si giustifica per il sol fatto che la domanda è stata soltanto parzialmente accolta (rispetto a quanto proposto nel procedimento di mediazione ante causam) e le spese, pertanto, sono state compensate per il 25%, con condanna della ASL al pagamento della restante quota.

Viste tutte le considerazioni che precedono, il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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