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Contratto di assicurazione per responsabilità medica, rischio e buona fede dell’assicurato

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 7 novembre 2025, n. 29456

Nel contratto di assicurazione per responsabilità medica, il principio di buona fede assume un ruolo decisivo. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29456 del 7 novembre 2025, ha ribadito che l’assicurato è tenuto a dichiarare tutte le circostanze rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte della compagnia. Anche in assenza di una richiesta risarcitoria formale, il medico deve comunicare eventuali fatti che possano far presumere una futura responsabilità, poiché il dovere informativo discende direttamente dall’articolo 1892 del Codice civile e non può essere derogato dal contratto.

I fatti

In relazione all’avvenuto decesso del paziente, a seguito di intervento chirurgico di riparazione e reinserzione della cuffia della spalla destra, i congiunti del defunto chiamano a giudizio la Casa di Cura e i membri dell’equipe medica che eseguì l’operazione, ovvero il medico chirurgo e l’anestesista.

Il primo grado riconosce l’esclusiva responsabilità dell’anestesista condannandolo a risarcire il danno cagionato ai congiunti, ma ponendo il relativo obbligo a carico dell’assicurazione, in accoglimento della domanda di manleva.

La Corte d’appello di Milano ha confermato l’accoglimento della domanda di manleva proposta dal Medico, in relazione ad una fattispecie di malpractice medica della quale il medesimo era stato riconosciuto responsabile.

La Corte di Milano conferma il primo grado osservando che per escludere l’operatività della garanzia assicurativa (prevista da una polizza on claims made conclusa dal l’anestesista tre giorni dopo il decesso del paziente), non potesse valere la previsione di cui all’art. 1892 c.c., escludendo che l’assicurato si fosse reso inadempiente all’obbligo di riferire, al momento della conclusione della polizza, circostanze rilevati che, se correttamente riferite, avrebbero indotto la Compagnia a non stipulare il contratto, ovvero a stipularlo a condizioni diverse.

Specificano, inoltre, i Giudici di secondo grado, che la polizza in questione era stata stipulata per i fatti anteriori alla stipula della polizza e che le relative garanzie riguardavano esclusivamente le responsabilità per le quali l’assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie e se questi non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità.

L’omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell’Assicurato del fatto o del comportamento anteriore alla stipula della polizza escluderebbe l’operatività della copertura assicurativa. Nella specie, tuttavia, alla data di stipula l’anestesista non aveva ricevuto alcuna richiesta di risarcimento dai familiari della vittima.

La buona fede e l’interpretazione della Cassazione

Secondo l’assicurazione l’art. 1892 c.c. è espressione del generale dovere di buona fede e correttezza tra i contraenti, ed estende l’obbligo informativo indistintamente a tutte le circostanze rilevanti per la prestazione del consenso dell’assicuratore, sicché la sua violazione è da ravvisare ogni qual volta le dichiarazioni dell’assicurato offrano una rappresentazione della realtà parziale, incompleta, errata, imprecisa e comunque infedele.

In particolare, nella responsabilità civile medica, sottolinea la ricorrente, la conoscenza da parte del medico assicurando del fatto di potere avere provocato, in esito ad un determinato trattamento, un danno ad un paziente che si ponga all’esterno della sequenza causale normalmente attesa da quel trattamento integra certamente, e da sola, circostanza rilevante ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1892 c.c. nelle polizze aventi efficacia retroattiva, con correlato obbligo precontrattuale dello stesso medico assicurando, conforme a correttezza e buona fede, di riferirne all’assicuratore. E ciò, si sottolinea, a prescindere dall’avere egli (appunto) già ricevuto la richiesta di risarcimento del preteso danneggiato, ovvero già avuto conoscenza dell’accertamento da parte di terzi professionisti di una sua responsabilità risarcitoria.

Le ragioni esposte sono fondate e vengono accolte. L’art. 1892 esige dall’assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la reticenza gravemente colposa dell’assicurato non è sanata dalla circostanza che il contratto non gli imponesse espressamente un onere di discovery, e ciò perché siffatto onere discende dalla legge e non dal contratto, ed è inderogabile in quanto – essendo preordinato a garantire l’equilibrio tra premio e rischio – è dettato nell’interesse dell’intera massa degli assicurati e non dell’assicuratore.

Le dichiarazioni rese dall’assicurato alla stipula della polizza non subordinano la decadenza dell’assicurato all’assenza di indagini ad hoc da parte dell’assicuratore. Lo stesso è a dirsi per la previsione di cui all’art. 1898 cod. civ., la quale nel caso di aggravamento del rischio pone un onere di informazione a carico dell’assicurato, ma non un obbligo di indagine a carico dell’assicuratore.

È per tale ragione che l’obbligo dell’assicurato di riferire tutte le circostanze che influiscono sulla determinazione del rischio, può prescindere dalla previsione di apposita clausola contrattuale (nel caso di specie, peraltro, presente), che deve essere ricostruita la portata dell’impegno assunto dal medico in forza dell’art. 17 delle Condizioni generali di assicurazione.

Art 1892 cc e contratto di assicurazione

Allora, la condizione contrattuale sopracitata subordina l’operatività della garanzia in favore del sanitario, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che l’assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie, ovvero che non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità, risulta errato quanto affermato dalla Corte.

L’omissione di tale verifica implica, quindi, l’imperfetta applicazione dell’art. 1892. In conclusione, il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Milano, in applicazione del seguente principio di diritto:

l’art. 1892 c.c. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall’assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la clausola contrattuale che subordini l’operatività della garanzia in favore dell’assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo “non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie”, ovvero che “non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità”, deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella.”

Avv. Emanuela Foligno

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