Corte di Cassazione, prima penale, sentenza 2 settembre 2025, n. 30172
La registrazione di un colloquio tra persone presenti, eseguita da un soggetto partecipe alla conversazione stessa, non è riconducibile, anche se eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, per cui non sottostà alle relative regole di utilizzazione processuale, dovendo essere qualificata come una prova documentale, ai sensi dell’art. 234 cpp.
Invece non è utilizzabile una simile registrazione quando eseguita occultamente da appartenenti alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone informate sui fatti, e quando si tratti di dichiarazioni sulle quali la testimonianza è radicalmente preclusa.
I fatti
La Corte Militare di appello di Roma, confermando la sentenza del 12 dicembre 2023 del Tribunale Militare di Roma, ha condannato il ten. col. alla pena di mesi due di reclusione militare, con i benefici di legge, per il delitto di disobbedienza aggravata commesso il 02 ottobre 2020, per avere omesso di obbedire all’ordine impartito dal suo superiore, per motivi inerenti il servizio, di consegnargli un elaborato da lui predisposto, relativo ad omesse timbrature degli orari di servizio da parte di militari in forza al suo reggimento.
La Corte di appello ha ritenuto provato il fatto dalla dichiarazione del superiore gerarchico, dall’audizione di vari testimoni, dall’esame di alcuni messaggi e dalla registrazione del colloquio intervenuto tra l’imputato e il predetto colonnello, effettuata da quest’ultimo con il proprio telefono cellulare, dalla quale risulta che questi chiedeva al ten. col. imputato di consegnargli un documento relativo a mancate registrazioni di ingressi e uscite del personale.
La Corte di appello ha ribadito l’utilizzabilità della registrazione del colloquio, in quanto effettuata da un soggetto che, in quel momento, non rivestiva la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria militare, non essendo in corso alcuna indagine di natura penale ma solo una verifica di natura ispettiva e perciò amministrativa, sottolineando peraltro la non decisività della registrazione stessa sotto il profilo probatorio. Ha anche ritenuto provato l’elemento soggettivo del reato, non essendo fondata la tesi della contraddittorietà degli ordini impartiti dai vari superiori dell’imputato, ed ha, infine, respinto la richiesta di proscioglimento, sia per la gravità della condotta, stante il fatto materiale e le sue conseguenze, non essendo stato il documento mai consegnato né, quindi, conosciuto dal superiore gerarchico, sia per l’intensità del dolo dell’imputato.
L’intervento della Cassazione
Tale decisione viene posta al vaglio della Corte di Cassazione.
La motivazione che ha respinto la richiesta di rinnovazione dell’esame dell’imputato sarebbe errata, secondo l’imputato, laddove la Corte di appello ha ritenuto non corretta l’affermazione secondo cui al soggetto ascoltato non si applica la norma di cui all’art. 197-bis, comma 4, cpp, per cui deve sostenersi che tale soggetto è obbligato a rispondere, qualora non si avvalga della facoltà di tacere. La motivazione sarebbe errata anche nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti le domande non ammesse dal presidente del collegio giudicante, perché questi, in realtà, non le ha ammesse ritenendo l’eventuale risposta nociva per l’esaminato, in quanto potenzialmente autoindiziante.
Deduce l’imputato che la registrazione della conversazione effettuata dal colonnello doveva essere dichiarata inutilizzabile perché equiparabile ad una intercettazione ambientale non autorizzata, stante la qualità degli interlocutori e la sua effettuazione nel corso di un’indagine interna e per ragioni di servizio. L’affermazione delle due sentenze di merito, secondo cui il colonnello non agiva quale ufficiale di polizia giudiziaria, sarebbe errata, perché egli stesso, nonché il suo superiore gerarchico, hanno dichiarato che, nell’ambito di quella indagine, il primo operava quale ufficiale di polizia giudiziaria militare.
Il ricorso, nel suo complesso, viene rigettato.
Il ricorrente si duole dell’avere la Corte di appello respinto la sua richiesta di rinnovare l’esame del colonnello, nonostante quello svolto nel giudizio di primo grado fosse nullo, per avere il Presidente del collegio giudicante vietato molte delle domande della difesa asserendo che il colonnello aveva il diritto di non rispondervi, e così limitando fortemente i diritti dell’imputato.
Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha respinto la richiesta di rinnovazione non solo perché lo ha ritenuto non viziato in relazione alle domande non ammesse, ma “soprattutto per la preliminare constatazione che si tratta di domande non pertinenti rispetto ai fatti contestati al ten. col…“.
La richiesta di rinnovazione della prova
La ragione prioritaria del rigetto della richiesta di rinnovazione della prova, dunque, è incentrata nella valutazione della non indispensabilità di tale rinnovazione, essendo la prova già svolta utilizzabile, ed essendo del tutto irrilevanti le domande non ammesse, che il ricorrente voleva formulare mediante la rinnovazione. L’imputato non si confronta con questa motivazione, in quanto omette di spiegare per quali ragioni le domande non ammesse, e che concernevano le modalità con cui il colonnello aveva registrato il colloquio con il ricorrente, sarebbero indispensabili per l’accertamento della responsabilità di quest’ultimo per il reato a lui ascritto.
Giova ricordare che “la valutazione della necessità di rinnovare una prova già svolta nel giudizio di primo grado è obbligatoria per il Giudice di appello, che deve disporre tale rinnovazione solo se ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ovvero se la ritenga “assolutamente necessaria”.
L’imputato, invece, si è limitato a sostenere la violazione dei diritti difensivi ma senza neppure affermare l’indispensabilità, per l’accertamento del reato oggetto del processo, delle domande di cui lamenta la mancata ammissione. Esso, pertanto, risulta mancante di specificità.
L’utilizzabilità della registrazione di un colloquio
Anche le censure inerenti alla ritenuta utilizzabilità della registrazione del colloquio tra il colonnello e l’imputato vengono respinte perché la decisione di appello si è conformata ai principi giurisprudenziali secondo cui “la registrazione di un colloquio tra persone presenti, eseguita da un soggetto partecipe alla conversazione stessa, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, per cui non sottostà alle relative regole di utilizzazione processuale, dovendo essere qualificata come una prova documentale, ai sensi dell’art. 234 cpp.”
Per completezza, non è utilizzabile una simile registrazione quando eseguita, occultamente, “da appartenenti alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone informate sui fatti, e quando si tratti di dichiarazioni sulle quali la testimonianza è radicalmente preclusa.”
La Corte di appello, in applicazione di tale principio, ha in primo luogo operato una approfondita disamina della diversità tra le funzioni di polizia militare e quelle di polizia giudiziaria militare, ed ha quindi motivatamente escluso che il colonnello stesse operando quale ufficiale di polizia giudiziaria, essendo egli impegnato in un’attività meramente amministrativa, così come il ricorrente, il quale si trovava a colloquio con il suo superiore non quale persona sottoposta ad indagine, ma quale responsabile dell’attività amministrativa oggetto del controllo.
La motivazione resa dalla Corte di appello è logica, approfondita e conforme alle risultanze processuali, essendo evidente che non era in corso alcuna indagine di natura penale ma una mera attività amministrativa, circostanza che esclude l’applicabilità della normativa dettata dal codice di procedura penale per l’attività di intercettazione.
Egualmente logica e approfondita la valutazione fornita dalla Corte sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, che ha ritenuto infondata la tesi difensiva dell’avere il ricorrente ricevuto ordini contraddittori in merito alla doverosità di consegnare o meno al colonnello il documento in questione, perché il ricorrente, quale subordinato, doveva in ogni caso eseguire l’ordine di consegna impartito dal colonnello suo diretto superiore
Questa condotta conferma, di per sé sola, la valutazione della sussistenza di una piena prova dell’elemento del dolo nella consumazione del reato contestato.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte il ricorso viene respinto in toto.
Avv. Emanuela Foligno
