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Infezione ospedaliera, la prova delle misure preventive deve essere concreta


Tribunale Potenza – sentenza 15 luglio 2026, n. 1915

La struttura sanitaria non risponde automaticamente per il solo fatto che il paziente abbia contratto un’infezione durante il ricovero. Ma, una volta provato il collegamento tra l’infezione ospedaliera e la degenza, deve dimostrare non soltanto di avere predisposto protocolli di prevenzione, ma anche di averli applicati concretamente al singolo paziente.

È il principio valorizzato dal Tribunale di Potenza nella sentenza n. 1915 del 15 luglio 2026, che ha accertato la responsabilità di una struttura sanitaria per il decesso di un paziente sottoposto a impianto transcatetere di protesi aortica. La decisione ha riconosciuto alle eredi oltre 439 mila euro, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e di danno biologico terminale trasmesso iure hereditatis.

Sono stati invece esclusi il danno tanatologico, il danno catastrofale non provato e un autonomo risarcimento per la violazione del consenso informato, in assenza di una specifica allegazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata informazione.

Il ricovero e il peggioramento clinico

Il paziente, di 81 anni, era stato ricoverato per una stenosi aortica severa e sintomatica e sottoposto a procedura TAVI con impianto di bioprotesi aortica.

Durante la degenza erano comparsi progressivamente problemi respiratori e urinari, insufficienza polmonare e renale e un’infezione da Enterococcus faecalis. Successivamente era stata rilevata la presenza di Pseudomonas aeruginosa nell’espettorato. Il quadro era poi evoluto in una grave sindrome da distress respiratorio acuto, fino al coma e al decesso per shock settico e insufficienza multiorgano.

La moglie e la figlia avevano agito sia in proprio, per ottenere il risarcimento della perdita del rapporto parentale, sia quali eredi, chiedendo il ristoro dei danni maturati dal paziente prima della morte. Tra le contestazioni erano comprese la gestione postoperatoria, il ritardo nella diagnosi dell’insufficienza respiratoria, la terapia antibiotica, le carenze della cartella clinica e la validità del consenso informato.

La responsabilità è nella gestione, non nella scelta della TAVI

Il collegio peritale aveva ritenuto corretta l’indicazione alla TAVI e regolare l’esecuzione della procedura. La responsabilità è stata quindi individuata nella fase successiva.

Secondo la ricostruzione recepita dal Tribunale, erano emersi tre profili decisivi: la diagnosi tardiva dell’insufficienza respiratoria e dell’ARDS, nonostante i primi segni di ipossia; l’interpretazione dei sintomi respiratori come crisi ansiosa, senza tempestivi approfondimenti; la somministrazione di colistina e meropenem con dosaggi non conformi alle linee guida applicabili.

La consulenza tecnica aveva stimato in oltre il 70 per cento la probabilità che una diagnosi anticipata, una terapia antibiotica adeguata e un monitoraggio intensivo avrebbero consentito di controllare l’infezione e di stabilizzare il quadro clinico.

Il Tribunale ha quindi ricostruito la sequenza causale nel passaggio dalla procedura TAVI all’infezione nosocomiale, dal ritardo diagnostico alla terapia non adeguata, fino allo shock settico, all’insufficienza multiorgano e al decesso. La morte non è stata considerata l’esito inevitabile dell’età o della stenosi aortica, ma la conseguenza di una causa patologica ulteriore, prevenibile e aggravata da omissioni diagnostiche e terapeutiche.

Infezione nosocomiale, la prova dei protocolli deve essere concreta

La pronuncia esclude una responsabilità oggettiva della struttura. Il semplice verificarsi dell’infezione non è sufficiente per fondare la condanna.

Il paziente deve provare, anche attraverso presunzioni, il nesso tra il ricovero e l’infezione. In questa valutazione assumono rilievo il momento di insorgenza, il quadro clinico e la tipologia del microrganismo. Una volta raggiunta tale prova, la struttura deve dimostrare di avere adottato le cautele previste dalle norme e dalle leges artis e di aver applicato i protocolli nel caso concreto.

Non basta, dunque, produrre procedure aziendali o protocolli generali. Occorre documentare l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione nel reparto, nel periodo del ricovero e con riferimento al paziente interessato: disinfezione e sterilizzazione, sanificazione degli ambienti e degli strumenti, sorveglianza microbiologica, gestione dei materiali, formazione del personale e monitoraggio dei patogeni.

Il criterio è coerente con l’orientamento della Cassazione, secondo cui la struttura deve provare sia l’adozione delle misure preventive sia la loro applicazione concreta, non essendo sufficiente la predisposizione astratta di presidi sanitari (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4864 del 23 febbraio 2021). Lo stesso principio è stato ribadito, in sede di merito, dal Tribunale di Potenza (Tribunale civile Potenza, sentenza n. 818 del 23 marzo 2026).

Nel caso deciso, la struttura non aveva fornito una prova specifica dell’adozione e dell’applicazione dei protocolli. La carenza documentale si è aggiunta agli accertamenti della consulenza, che aveva indicato la prevenibilità dell’infezione e la gestione tardiva della complicanza.

Il modulo del consenso era vuoto

Il Tribunale ha accertato anche l’inadempimento dell’obbligo di informazione. Il modulo di consenso inserito nella cartella clinica era completamente bianco e la struttura non aveva dimostrato che il paziente fosse stato informato oralmente sulle caratteristiche della TAVI, sui rischi, sui benefici e sulle alternative terapeutiche.

L’art. 1 della legge n. 219 del 2017 tutela il diritto all’autodeterminazione e impone che il consenso sia libero, informato e documentato nella cartella clinica art. 1 legge n. 219/2017.

La violazione dell’obbligo informativo, però, non ha prodotto nel caso concreto un autonomo risarcimento. Le attrici non avevano allegato e provato quali conseguenze specifiche fossero derivate al paziente dalla mancata informazione, ulteriori rispetto al danno alla salute e alla sofferenza connessa al decesso.

Il consenso informato tutela infatti un bene distinto dalla salute, ma il relativo danno non è automatico: occorre allegare e dimostrare un pregiudizio concreto, patrimoniale o non patrimoniale, riconducibile alla compressione della libertà di scelta.

Il danno parentale e quello biologico terminale

Alla moglie e alla figlia è stato riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale iure proprio. La liquidazione, fondata sulle Tabelle milanesi 2024, è stata pari a 195.550 euro per la coniuge e a 164.262 euro per la figlia.

Il danno da perdita del rapporto parentale comprende la sofferenza per la definitiva privazione del rapporto affettivo e delle relazioni di vita con il congiunto. La prova può essere fornita anche per presunzioni, ma una personalizzazione ulteriore richiede allegazioni specifiche sulla qualità e sull’intensità della relazione.

Le eredi hanno inoltre ottenuto 79.829 euro complessivi per il danno biologico terminale subito dal paziente e trasmesso iure hereditatis. Il decesso era intervenuto circa 55 giorni dopo l’inizio del peggioramento causalmente riconducibile alla condotta sanitaria: un intervallo ritenuto sufficiente per riconoscere la lesione dell’integrità psicofisica maturata nel periodo precedente alla morte.

Il danno biologico terminale è distinto dal danno catastrofale. Il primo non richiede la cosciente percezione della morte imminente; il secondo presuppone invece la prova di una sofferenza lucida e consapevole dell’approssimarsi dell’exitus. Nel caso concreto, il danno catastrofale non è stato riconosciuto perché non risultava allegato e provato nei suoi presupposti.

È stato inoltre escluso il danno tanatologico, inteso come danno autonomo da perdita della vita, così come il danno psichico non sostenuto da una specifica prova medico-legale. Il danno esistenziale è stato ritenuto assorbito nel danno parentale, per evitare duplicazioni risarcitorie.

Le domande iure proprio e iure hereditatis

La sentenza distingue anche i diversi titoli delle pretese azionate.

Le domande delle eredi per i danni maturati dal paziente prima del decesso sono state ricondotte alla responsabilità contrattuale della struttura, fondata sul contratto di spedalità e sugli obblighi di cura, sicurezza e organizzazione. La responsabilità per l’attività dei sanitari ausiliari trova riferimento nell’art. 1228 c.c.

Il danno da perdita del rapporto parentale richiesto dalla moglie e dalla figlia in proprio è stato invece valutato sul piano della responsabilità extracontrattuale, non essendo i congiunti parti del contratto tra paziente e struttura.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto possibile fondare la decisione sui profili di colpa emersi dalla consulenza tecnica, anche se non coincidenti in modo perfetto con tutte le contestazioni iniziali, purché riferiti alla medesima prestazione sanitaria e allo stesso evento dannoso.

La decisione

Il Tribunale di Potenza ha condannato la struttura al pagamento di 195.550 euro alla moglie, 164.262 euro alla figlia e 79.829 euro complessivi alle eredi per il danno biologico terminale, per un totale di 439.641 euro, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

La pronuncia propone una lettura concreta della responsabilità per infezioni correlate all’assistenza. La struttura non risponde perché il paziente si è infettato durante il ricovero, ma perché, una volta accertato il collegamento con la degenza, non ha dimostrato l’effettiva applicazione delle misure preventive e ha gestito in modo tardivo e non adeguato l’evoluzione infettiva.

Il principio vale anche per il consenso informato e per la liquidazione dei danni: il modulo vuoto dimostra l’inadempimento dell’obbligo informativo, ma non sostituisce la prova del danno; la morte del paziente consente di distinguere le pretese dei familiari da quelle trasmesse agli eredi; ogni voce risarcitoria richiede infine uno specifico titolo, un preciso evento lesivo e una conseguenza concretamente dimostrata.

Avv. Sabrina Caporale

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