La Corte d’appello di Bologna riconosce agli eredi 44.441,32 euro: il danno va liquidato sottraendo il pregiudizio comunque inevitabile e rapportando l’invalidità alla durata effettiva della vita
Il risarcimento per un intervento di protesi d’anca eseguito in modo non corretto deve riguardare soltanto il danno effettivamente imputabile alla condotta sanitaria. Se il paziente presentava una condizione patologica destinata comunque a produrre una parte degli esiti invalidanti, il giudice deve distinguere l’invalidità complessiva da quella che sarebbe residuata anche in caso di intervento correttamente eseguito.
È il principio applicato dalla Corte d’appello di Bologna con la sentenza n. 1935 del 20 agosto 2026, che ha parzialmente riformato la decisione di primo grado e riliquidato in favore dell’erede il danno derivante dagli esiti peggiorativi di una protesi d’anca. La Corte ha riconosciuto complessivamente 44.441,32 euro, escludendo invece un autonomo risarcimento per la violazione del consenso informato.
Il caso
Il paziente aveva convenuto in giudizio una struttura sanitaria, il medico che aveva eseguito l’intervento e la compagnia assicuratrice, lamentando gli esiti di una protesi d’anca sinistra non cementata.
Dopo l’operazione aveva riportato una marcata limitazione funzionale dell’arto, zoppia, dolore, dismetria, parestesie e problemi di equilibrio della colonna vertebrale. La domanda risarcitoria riguardava sia l’errata esecuzione dell’intervento sia la violazione del consenso informato.
Il Tribunale di Bologna aveva riconosciuto la responsabilità dei sanitari e liquidato 31.846,15 euro per il danno alla salute, oltre a 300 euro per il danno patrimoniale. Aveva invece rigettato la domanda fondata sul consenso informato e quella proposta nei confronti della compagnia assicuratrice.
Durante il giudizio d’appello il paziente è deceduto per una causa non collegata alla menomazione oggetto della controversia. La Corte ha quindi rinnovato la consulenza tecnica e ha tenuto conto anche del miglioramento ottenuto dopo un secondo intervento di revisione della protesi.
Il danno differenziale non si calcola sottraendo le percentuali
La consulenza aveva stimato l’invalidità permanente complessiva in una misura compresa tra il 22 e il 23 per cento. Gli esiti che sarebbero comunque derivati da un intervento correttamente eseguito erano stati valutati nel 17 per cento.
La differenza medico-legale si collocava quindi tra il 5 e il 6 per cento. La Corte, tuttavia, non ha liquidato direttamente il valore tabellare di quella percentuale.
Il danno differenziale deve essere calcolato in quattro passaggi: prima si determina il valore economico dell’invalidità complessiva; poi quello dell’invalidità che sarebbe comunque residuata; infine si sottrae il secondo importo dal primo. Il metodo è necessario perché il valore del punto di invalidità cresce in modo più che proporzionale con l’aumento della menomazione.
La semplice sottrazione delle percentuali non produce quindi lo stesso risultato della sottrazione dei valori monetari. Un’invalidità complessiva del 23 per cento, meno un’invalidità non imputabile del 17 per cento, non equivale necessariamente al valore tabellare di un’invalidità autonoma del 6 per cento (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31378 del 1° dicembre 2025).
Nel caso concreto, la Corte ha preso come riferimento 110.701,33 euro per l’invalidità complessiva e 69.621,38 euro per quella non imputabile all’errore sanitario. La differenza è stata quantificata in 41.080 euro.
Il criterio presuppone che la condizione preesistente e l’errore medico concorrano nella produzione del danno. Occorre quindi verificare, attraverso un giudizio controfattuale, se la patologia pregressa abbia aggravato gli esiti dell’errore oppure sia rimasta semplicemente coesistente, senza incidere causalmente sul danno finale.
La premorienza riduce il periodo risarcibile
Il decesso del paziente ha imposto un ulteriore adeguamento della liquidazione. Poiché la morte era intervenuta per una causa estranea alla menomazione, il danno biologico permanente trasmesso agli eredi non poteva essere calcolato sull’intera aspettativa statistica di vita.
La somma deve essere rapportata al periodo durante il quale il danneggiato ha effettivamente vissuto con la menomazione. Il giudice deve quindi partire dal risarcimento che sarebbe spettato a una persona della stessa età e con la medesima invalidità rimasta in vita fino alla definizione del giudizio, riducendolo in proporzione agli anni realmente vissuti dopo l’evento lesivo (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20894 del 26 luglio 2024).
Nel caso esaminato, il valore del danno permanente è stato così rideterminato in 21.621 euro. La somma è stata aggiunta al danno da invalidità temporanea, liquidato in 22.820,32 euro, per un totale di 44.441,32 euro.
La Corte ha quindi escluso una liquidazione fondata su un periodo successivo alla morte, nel quale il paziente non avrebbe più potuto subire il pregiudizio alla salute. Al tempo stesso, il criterio proporzionale ha consentito di valorizzare il periodo durante il quale la menomazione era stata effettivamente vissuta.
Anche l’invalidità temporanea deve essere differenziale
La Corte ha riconosciuto il danno temporaneo conseguente sia all’intervento originario sia alla successiva revisione protesica.
Sono stati considerati un giorno di invalidità totale, 40 giorni al 75 per cento, 90 giorni al 50 per cento e 120 giorni al 25 per cento per il primo intervento. Per la revisione sono stati riconosciuti 20 giorni di invalidità totale, 40 giorni al 75 per cento, 60 giorni al 50 per cento e 60 giorni al 25 per cento.
Sono stati invece esclusi i 130 giorni iniziali indicati dall’appellante come invalidità temporanea, perché ritenuti corrispondenti al normale recupero dopo un intervento di protesi d’anca correttamente eseguito. Anche il danno temporaneo, dunque, deve essere limitato al maggior periodo di malattia o inabilità causalmente riconducibile all’errore sanitario.
Consenso informato: non occorre informare sugli errori colposi
La Corte ha respinto anche la domanda autonoma fondata sulla violazione del consenso informato.
Il paziente aveva sostenuto di essere stato informato in modo generico e di avere ricevuto la prospettazione di un intervento di routine, senza un’adeguata illustrazione delle possibili complicanze e delle alternative. La Corte ha però ritenuto completo il modulo sottoscritto, nel quale erano indicate le caratteristiche dell’intervento e le relative complicanze.
I giudici hanno inoltre chiarito che l’obbligo informativo riguarda diagnosi, prognosi, benefici, rischi prevedibili, alternative terapeutiche e conseguenze dell’eventuale rifiuto. Non comprende, invece, la previsione di ogni possibile errore colposo del sanitario, che non può essere trattato come una complicanza tipica da comunicare preventivamente.
La violazione del consenso informato tutela comunque un bene distinto dal diritto alla salute. Per ottenere un risarcimento autonomo, però, il paziente deve dimostrare che, se correttamente informato, avrebbe compiuto una scelta diversa e che dalla mancata informazione sono derivate conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto al danno biologico già riconosciuto.
Nel caso concreto, l’appellante aveva affermato che avrebbe potuto rivolgersi a un’altra struttura. La Corte ha ritenuto non provata questa alternativa e ha osservato che il paziente aveva dichiarato di conoscere già un centro ortopedico di eccellenza, senza tuttavia dimostrare che un’informazione diversa lo avrebbe indotto a scegliere una soluzione concretamente praticabile art. 1 legge n. 219/2017.
La decisione sulle spese
Il parziale accoglimento dell’appello ha comportato la riforma della decisione sulle spese. Quelle dei due gradi sono state poste a carico solidale dei sanitari e distratte in favore dello Stato, in ragione dell’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato.
Sono state poste definitivamente a carico dei sanitari anche le spese delle consulenze tecniche d’ufficio. È stata invece confermata la condanna dell’appellante alle spese nei confronti della compagnia assicuratrice, poiché la domanda proposta contro quest’ultima era stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
La portata della sentenza
La decisione della Corte d’appello di Bologna concentra la liquidazione risarcitoria su tre verifiche: quale sia il danno complessivo, quale parte sarebbe comunque residuata in assenza dell’errore e per quanto tempo il danneggiato abbia effettivamente vissuto con la menomazione.
Il principio vale sia per l’invalidità permanente sia per quella temporanea. La responsabilità sanitaria non comporta il risarcimento di ogni conseguenza collegata all’intervento, ma soltanto del peggioramento causalmente imputabile alla condotta dei sanitari.
Anche la violazione del consenso informato resta soggetta alla prova del danno-conseguenza. Il danno alla salute già riconosciuto non può essere duplicato attraverso una diversa qualificazione della medesima sofferenza, mentre la premorienza impone di rapportare la liquidazione alla durata effettiva della vita del danneggiato.
Avv. Sabrina Caporale
