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Il danno tanatologico nella giurisprudenza di legittimità: dalla tutela del bene vita alla negazione del credito risarcitorio

Una delle questioni più dibattute in materia di risarcimento del danno alla persona è quella concernente il cosiddetto danno tanatologico, vale a dire il pregiudizio derivante dalla perdita della vita conseguente a un fatto illecito. Il tema ha impegnato per anni dottrina e giurisprudenza, dando luogo a orientamenti contrastanti sulla configurabilità di un autonomo diritto al risarcimento in capo alla vittima deceduta.

L’elaborazione giurisprudenziale ha progressivamente delineato i confini tra danno da perdita della vita, danno biologico terminale e danno morale catastrofale, giungendo a soluzioni che ancora oggi rappresentano un punto di riferimento fondamentale per operatori del diritto e studiosi.

La nozione di danno tanatologico

Il danno tanatologico rappresenta una delle figure più controverse nell’ambito della responsabilità civile. Il termine deriva dal greco thanatos (morte) e viene utilizzato per indicare il danno connesso all’evento morte considerato in sé e per sé, distinto sia dalle sofferenze patite dalla vittima prima del decesso sia dai danni subiti dai familiari superstiti.

Esso rientra nella categoria del danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e trova il suo fondamento negli artt. 2 e 32 della Costituzione, ovvero nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nonché nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.

In tema di danno tanatologico, la questione centrale riguarda la possibilità di riconoscere un diritto al risarcimento che entri nel patrimonio della vittima e che possa essere successivamente trasmesso agli eredi.

La problematica nasce dalla considerazione che la morte determina l’estinzione della capacità giuridica del soggetto e, pertanto, ci si è interrogati sulla possibilità che il diritto al risarcimento possa sorgere e consolidarsi prima del decesso.

Il contrasto giurisprudenziale

Per lungo tempo la giurisprudenza ha oscillato tra due differenti impostazioni.

Secondo un primo orientamento, la perdita della vita costituirebbe il massimo danno concepibile per la persona, ragion per cui dovrebbe essere autonomamente risarcita. In tale prospettiva, il diritto al risarcimento sorgerebbe nel momento stesso della lesione mortale.

Un diverso indirizzo, invece, ha escluso la risarcibilità del danno tanatologico iure hereditatis, sostenendo che la morte non rappresenta una perdita subita dal soggetto, bensì l’evento che ne determina l’estinzione. In assenza di un soggetto titolare del diritto, non potrebbe, dunque, maturare alcuna pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi.

L’intervento delle Sezioni Unite

Il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015.

Particolarmente significativa è la distinzione operata dal Supremo Consesso tra il bene vita e il diritto al risarcimento. Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che il riconoscimento della massima tutela costituzionale del bene vita, garantito dagli artt. 2 e 32 Cost., non implica necessariamente la configurabilità di una corrispondente tutela risarcitoria trasmissibile agli eredi.

La protezione del bene può, infatti, essere assicurata attraverso molteplici strumenti dell’ordinamento, inclusi quelli penalistici, senza che ciò comporti automaticamente il sorgere di un credito risarcitorio.

Altresì, la pronuncia ha ribadito la distinzione tra danno tanatologico e altre figure di danno maturate prima della morte.

Pur escludendo la risarcibilità della perdita della vita in sé considerata, la Corte ha confermato la possibilità di riconoscere e liquidare il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale, ove la vittima sia sopravvissuta per un apprezzabile lasso temporale alle lesioni e abbia subito una compromissione della propria integrità psicofisica o una sofferenza cosciente legata all’imminenza della morte.

Il danno biologico terminale

L’esclusione della risarcibilità del danno tanatologico non ha lasciato priva di tutela la vittima che sopravviva per un certo periodo alle lesioni riportate. Proprio per evitare che la negazione del risarcimento della perdita della vita si traducesse in una sostanziale assenza di protezione, la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno biologico terminale, distinguendola nettamente dal danno tanatologico propriamente detto.

Tale figura ricorre quando tra la lesione e la morte intercorre un apprezzabile lasso temporale durante il quale la vittima permane in vita e subisce una compromissione della propria integrità psicofisica. In tali casi, il danno si perfeziona nel patrimonio della vittima prima del decesso e può, quindi, essere trasmesso agli eredi.

La liquidazione avviene tenendo conto dell’intensità della sofferenza e della durata della sopravvivenza successiva all’evento lesivo.

Il danno morale catastrofale

Accanto al danno biologico terminale, la giurisprudenza ha individuato un’ulteriore voce di danno non patrimoniale che assume particolare rilievo proprio nei casi in cui il danno tanatologico non è autonomamente risarcibile. Si tratta del cosiddetto danno morale terminale o catastrofale, che mira a compensare la sofferenza interiore vissuta dalla vittima nel periodo che precede il decesso.

Il pregiudizio consiste nell’angoscia estrema e nella lucida percezione dell’approssimarsi della morte. La sofferenza risarcibile non deriva dall’evento morte in sé, bensì dalla consapevolezza della sua imminenza e dall’intenso turbamento emotivo che ne consegue.

Anche detto danno può essere trasmesso agli eredi, purché sia dimostrato che la vittima abbia conservato uno stato di coscienza tale da percepire il proprio destino infausto e da sperimentare la conseguente sofferenza psichica.

Tale impostazione evidenzia come il sistema risarcitorio attuale, pur negando il riconoscimento del danno tanatologico in senso stretto, continui a garantire tutela ai pregiudizi che maturano effettivamente nella sfera giuridica della vittima prima della morte.

Il risarcimento spettante ai congiunti

L’esclusione della risarcibilità del danno tanatologico iure hereditatis non preclude ai familiari della vittima la possibilità di ottenere un risarcimento per i pregiudizi direttamente subiti a seguito della morte del proprio congiunto. In tali ipotesi, infatti, il diritto al risarcimento non deriva dalla successione nel patrimonio del defunto, bensì nasce autonomamente in capo ai superstiti in conseguenza della lesione del vincolo affettivo e relazionale che li legava alla vittima.

La giurisprudenza riconosce da tempo il danno da perdita del rapporto parentale quale autonoma voce di danno non patrimoniale risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., in quanto incidente su diritti fondamentali della persona tutelati dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.

Tale pregiudizio consiste nello sconvolgimento delle abitudini di vita, nella sofferenza interiore e nella compromissione della sfera relazionale conseguenti alla definitiva perdita del rapporto familiare.

Il risarcimento non è limitato ai soli componenti del nucleo familiare in senso stretto. Oltre al coniuge, ai figli e ai genitori, la tutela può estendersi anche ai fratelli, ai nonni, ai nipoti e, in generale, a tutti coloro che dimostrino l’esistenza di un legame affettivo stabile, significativo e concretamente vissuto con la persona deceduta.

Ai fini della liquidazione del danno, i giudici fanno generalmente riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, oggi ritenute il principale parametro uniforme a livello nazionale. Detti criteri permettono di personalizzare il risarcimento considerando molteplici fattori, quali l’età della vittima e del superstite, il grado di parentela, la convivenza, l’intensità del rapporto affettivo e le peculiarità del caso concreto.

Particolare rilievo assume il principio secondo il quale il danno da perdita del rapporto parentale non può ritenersi sussistente in via automatica per il solo fatto della parentela. Sebbene per i familiari più stretti operino presunzioni fondate sull’id quod plerumque accidit, resta comunque necessario accertare, in concreto, l’effettiva esistenza di un rapporto affettivo meritevole di tutela e la reale incidenza della perdita sulla vita del superstite.

Conclusioni

L’elaborazione giurisprudenziale in materia di danno tanatologico rappresenta uno dei passaggi più importanti nel processo di sistematizzazione del danno non patrimoniale. Attraverso la sentenza n. 15350 del 2015, le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che la perdita della vita, pur costituendo la massima espressione della lesione della persona, non dà luogo a un autonomo credito risarcitorio trasmissibile agli eredi, in quanto l’evento morte impedisce il consolidarsi del diritto nel patrimonio del soggetto leso.

La negazione del danno tanatologico non implica una minore tutela del bene vita, ma riflette la scelta dell’ordinamento di subordinare il risarcimento alla necessaria esistenza di un diritto entrato nel patrimonio del danneggiato. È in questa tensione tra valore assoluto della vita e funzione compensativa della responsabilità civile che continua a misurarsi la tenuta sistematica dell’intero impianto risarcitorio.

Avv. Giusy Sgrò

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