Non solo un obbligo di legge, ma una risorsa economica: perché una città senza barriere è una città turisticamente più forte.
A quaranta anni dalla legge sui PEBA (Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) si fotografa tutt’ora una situazione di forte ritardo generalizzato sul territorio nazionale.
È la fotografia che ci rende l’Associazione Coscioni, per la quale solo quarantatre comuni capoluogo su centodiciotto hanno approvato i piani, sedici hanno un piano non approvato o hanno adottato strumenti urbanistici diversi non previsti dalla normativa.
Venticinque risultano in fase di redazione del piano ma trentaquattro ne sono privi e/o senza dati.
Appena il 15% – secondo i dati pubblicati sarebbero davvero in regola.
Come vedremo nelle righe che seguono, nei Tribunali si afferma un diritto ai PEBA con condanna dei Comuni inadempienti, dunque l’indagine rimane aperta.1
La sentenza del Tribunale di Napoli
La suddetta premessa, veniamo alla sentenza del Tribunale di Napoli 18/5/2026 n. 8190 oggetto del presente commento.
A mente della pronuncia il diritto a non essere discriminati configura, tanto secondo l’ordinamento nazionale (art. 3 legge n. 67/2006) quanto in base alle disposizioni sovranazionali (art. 14 Cedu e 2000/78/CE), un diritto assoluto in capo al soggetto vittima della condotta discriminatoria (cfr. Cass. SS.UU. n. 7186/2011) e l’art. 28 D.Lgs 150/2011 devolve espressamente al giudice ordinario la cognizione delle condotte discriminatorie lesive dei diritti soggettivi dei portatori di disabilità, anche se ricollegabili alla P.A. (cfr. Cass. SS.UU. nn. 20164/2020 e 25101/2019).
Quindi l’attività amministrativa, posta pacificamente in essere dal Comune e riconosciuto anche dai ricorrenti, non elide la natura discriminatoria del comportamento tenuto dalla amministrazione nell’ambito della discriminazione indiretta, comportamento che non viene posto nel nulla neppure dalla effettiva – per quanto successiva e in parte forzata – accessibilità universale del sito di interesse storico, artistico e paesaggistico.
Il Tribunale considera infatti che la mancata o incompleta eliminazione delle barriere architettoniche ha prodotto un effetto pregiudizievole specifico e sproporzionato a carico di una persona con disabilità, collocandola in una posizione di svantaggio rispetto alla generalità dei cittadini.
Allo stesso modo la mancata adozione, al momento dell’introduzione del giudizio, del PEBA costituisce una condotta discriminatoria indiretta considerato che sino ad ora il Comune resistente ha omesso un atto di programmazione/pianificazione prescritto dalla legge (in particolare art. 32, comma 21, legge 41/1986 e art. 24, comma 9, legge n. 104/1992) al fine di rilevare e classificare le barriere architettoniche esistenti sul territorio nonché pianificare gli interventi finalizzati alla loro graduale rimozione, con la conseguente limitazione dei diritti delle persone disabili relativamente a mobilità, accessibilità ed inclusione sul territorio comunale, che non può essere più tralasciato.
L’assenza di PEBA è una forma di discriminazione
Dunque la risoluzione positiva del casus belli non è sufficiente per escludere l’interesse alla risoluzione concreta del caso.
Secondo il Tribunale, l’assenza del PEBA rappresenta una forma di discriminazione indiretta collettiva, concetto da tenere a mente perché apre ad un interesse collettivo in materia e perché impedisce la corretta individuazione e classificazione delle barriere architettoniche presenti sul territorio comunale e, di conseguenza, la programmazione degli interventi necessari alla loro progressiva eliminazione.
Nelle motivazioni della sentenza si evidenzia come tale omissione comprometta diritti fondamentali delle persone con disabilità, tra cui l’inclusione sociale, la mobilità e la piena fruizione di edifici pubblici, spazi urbani e servizi. Un problema che, nel caso concreto assume una rilevanza ancora maggiore considerando il forte afflusso turistico internazionale e il numero di visitatori con esigenze di accessibilità.
Una pronuncia che arriva a riconoscere esplicitamente la natura discriminatoria dell’assenza di pianificazione sull’accessibilità urbana.
È un passaggio importante perché amplia il concetto di discriminazione urbana, collegandolo non solo alla vita quotidiana dei cittadini ma anche al diritto universale di accedere ai luoghi della cultura, del paesaggio e del turismo.
Non si tratta quindi di una semplice omissione amministrativa o di un ritardo burocratico, l’adozione del PEBA smette di essere considerata dalle amministrazioni locali come un adempimento teorico diventando un obbligo immediatamente esigibile per garantire una reale inclusione sociale e un turismo davvero aperto a tutti.
Per il giudice, cosi come nel precedente specifico datato 2023 del Tribunale di Roma, l’inerzia dell’ente produce effetti concreti sulla vita delle persone con disabilità, impedendo loro di partecipare pienamente alla vita sociale e culturale.
La sentenza nella fattispecie concreta sottolinea inoltre un aspetto particolarmente significativo: in una realtà meta turistica internazionale, l’assenza di accessibilità non colpisce soltanto i residenti, ma anche migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo.
E che l’accessibilità sia ormai un vettore essenziale per valorizzare l’attrattività turistica delle città è un fatto ormai consolidato.
Risulta importante, quindi, redigere dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche che siano in grado di considerare tutte le esigenze e permettano un pieno utilizzo delle strutture turistiche e degli altri spazi pubblici in genere ad un pubblico indefinito, potenziando il valore culturale e politico di una progettazione universale nella consapevolezza che la relazione tra sicurezza, inclusione e rigenerazione urbana è essenziale per promuovere città sostenibili a misura di tutti.
Infatti quando un PEBA viene progettato non solo per i residenti, ma con una visione allargata ai visitatori, si trasforma nel motore del turismo accessibile (o for all).
Un turista con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva, così come un anziano o una famiglia con il passeggino, ha bisogno di una catena dell’accessibilità che non si interrompa mai.
Per far sì che i PEBA diventino una realtà tangibile per il turismo, è necessario un dialogo costante tra amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria e operatori privati. Solo attraverso una progettazione pensata fin dall’inizio per essere utilizzata dal maggior numero di persone possibile, le nostre città e i nostri paesaggi potranno essere goduti appieno, da chiunque, senza distinzioni.
I PEBA come investimento per il turismo
Investire nell’integrazione tra PEBA e turismo non è solo un atto di civiltà, ma una scelta economica lungimirante, ragionando in termini di:
Moltiplicatore Turistico: le persone con esigenze specifiche viaggiano raramente da sole; spesso sono accompagnate da familiari, amici o caregiver. Rendere accessibile un sito significa attrarre un gruppo più ampio di visitatori.
Destagionalizzazione: il turismo accessibile non è legato esclusivamente ai mesi di alta stagione (luglio e agosto), contribuendo a distribuire i flussi turistici durante tutto l’anno.
Ritorno d’Immagine: una destinazione che abbatte le barriere diventa un modello di ospitalità e innovazione, migliorando la propria reputazione a livello internazionale.
Se si ignora la sentenza o non rispetta i tempi stabiliti per l’adozione del PEBA, si può attivare il giudizio di ottemperanza.
Le Regioni (o i tribunali stessi) possono nominare un Commissario ad acta: un funzionario esterno che si sostituisce agli organi comunali inerti per redigere e approvare il piano al loro posto, a spese dell’ente locale.
Altra conferma rinvenibile nella pronuncia in commento riguarda la centralità della stessa legge 67/2006 che sta essenzialmente nell’aver trasformato il diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione delle persone con disabilità da principio astratto a diritto concretamente azionabile in giudizio, offrendo una difesa rapida contro qualsiasi barriera non solo fisica, ma anche culturale e amministrativa.
Nonostante la sua portata rivoluzionaria, l’azione giudiziaria basata sulla Legge 67/2006 – sia in generale che nello specifico connubio con i PEBA – rimane uno strumento fortemente sottoutilizzato.
Le statistiche giurisprudenziali confermano che i ricorsi basati su questa legge rappresentano solo una piccolissima percentuale delle cause totali legate alla disabilità.
Un paradosso, che forse gli aspetti turistico- economici già evidenziati, contribuiranno a smentire.
Avv. Silvia Assennato
1 Dal computo dei comuni capoluogo va esclusa Roma: nella Capitale, infatti, il compito di redigere i PEBA è in capo ai 15 Municipi della città.
