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Gara tra motociclisti finisce in tragedia, vittima ritenuta unico responsabile

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 10 dicembre 2025, n. 32077

Una gara tra motociclisti finisce in tragedia sul tratto della S.S. 172 a Martina Franca, causando la morte di uno dei partecipanti. I giudici hanno esaminato attentamente le prove, dalle ricostruzioni tecniche alle testimonianze, e hanno ritenuto l’incidente imputabile esclusivamente alla vittima, escludendo responsabilità degli altri conducenti coinvolti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello, rigettando il ricorso dei familiari della vittima.

I fatti

I familiari della vittima chiedono la condanna in solido, al netto della percentuale di responsabilità ascrivibile al loro congiunto, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 28 aprile 2013, al km. 58+800 circa della S.S. 172, località Martina Franca, nel quale perdeva la vita.

Il Tribunale di Taranto rigetta la domanda perché ritiene esserci l’esclusiva responsabilità della vittima nella causazione del sinistro. La Corte di Lecce ritiene la concorrente responsabilità di S.A. (asserito responsabile) nella misura del 20%, lasciando quella della vittima all’80%.

Il Tribunale ha ritenuto “una forte incertezza sulla precisa dinamica del sinistro ed in particolare sulla condotta dei tre motociclisti, prima dell’impatto frontale tra la vittima ed il SUV, con la conseguenza che permangono contemporaneamente sia indizi di un gareggiamento in corso, sia indizi di una differente velocità assunta dalle tre motociclette (sintomatica di un’assenza della stessa), senza che gli uni assumano rispetto agli altri la forza e la valenza necessaria a superare quelle di segno contrapposto”.

Ha in particolare evidenziato che:

  • è la stessa Polizia Stradale a riferire nella prima notizia di reato l’impossibilità di accertare in quale sequenza i tre motociclisti fossero giunti sul luogo del sinistro e di accertare se vi fosse stato un qualsiasi contatto tra le tre moto (o almeno tra due di esse), prima dello scontro frontale con il SUV; anche nella ricostruzione finale del sinistro, si dà atto della persistenza di elementi oscuri, quali segnatamente l’impossibilità di attribuire a uno dei motociclisti la lunga traccia di frenata di 17,15 mt, esistente sul luogo del sinistro (e non appartenente alla motocicletta della vittima o al SUV, la quale lascia altre tracce).
  • i risultati delle due CTU, ricostruttive del sinistro, non possiedono… la forza persuasiva necessaria per sostenere, sia pure unitamente ad altri elementi, la tesi degli appellati»;
  • già in fase di indagine emerge la estrema difficoltà di ricostruire esattamente la dinamica del sinistro (si adombra anche l’esistenza di un’altra autovettura bianca sulla corsia percorsa dai motociclisti) e che l’istruttoria svolta nel giudizio di primo grado non ha quella certezza e linearità, che invece le parti appellate valorizzano, poiché alcuna pregnanza appaiono avere sia le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dai due motociclisti odierni appellati motociclisti facenti parte del gruppo, che potrebbero apparire interessati ad escludere un qualsiasi spirito di competizione nella gita domenicale tra loro condivisa.

L’intervento della Cassazione

I congiunti della vittima hanno proposto ricorso per Cassazione predicando la nullità della sentenza.

Ebbene, lo stabilire se le vittime di un sinistro stradale stessero, oppure no, gareggiando in velocità tra loro e se tale condotta sia stata causa del sinistro, costituiscono accertamenti di fatto, riservati al Giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità. La nullità d’una sentenza è predicabile nei soli, estremi casi stabiliti da SU 8053/14 (totale mancanza della motivazione finanche come segno grafico”, inintelligibilità assoluta della stessa), ipotesi palesemente non ricorrenti nel caso di specie.

I ricorrenti lamentano che erroneamente la Corte di merito avrebbe rigettato la domanda risarcitoria proposta nonostante l’accertata presenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, sintomatici del gareggiamento in atto tra i tre motociclisti coinvolti nel sinistro, quali in particolare: la vicinanza tra i tre motociclisti al momento del sinistro; la manovra azzardata della vittima per sorpassare gli altri due; il transito simultaneo all’incrocio semaforizzato e l’arrivo contemporaneo sul luogo del sinistro; la perdita del controllo da parte di tutti i motociclisti; la velocità elevata e sostanzialmente analoga tra i tre.

Lamentano anche che la Corte d’appello abbia adottato un percorso argomentativo contraddittorio e al di sotto del “minimo costituzionale” perché dopo aver riconosciuto la presenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, e aver affermato che tali elementi “fanno propendere” per la tesi del gareggiamento, ha comunque rigettato la domanda, senza indicare alcun elemento istruttorio di segno contrario.

Il ricorso è inammissibile sotto tutti i profili dedotti, per la manifesta consistenza fattuale delle censure.

La Corte d’appello non ha ritenuto l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti indicativi del fatto che l’elevata velocità di tutti e tre i motociclisti dipendeva da una seppur tacita e reciproca volontà di voler competere l’uno con l’altro, ma al contrario ha ritenuto che gli elementi raccolti non fossero dotati, all’esito di una valutazione complessiva degli stessi, di gravità indiziaria in tale direzione. Si tratta, dunque, di una valutazione di inefficacia dimostrativa degli elementi di prova offerta, che è attività di merito sindacabile solo per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Siamo di fronte a una prospettazione probabilistica che, secondo i ricorrenti, avrebbe potuto e dovuto trarsi da quegli elementi, ma in tal modo si è lontani dal piano della prospettata violazione di legge.

Nel caso di specie, al contrario, il Giudice ha negato l’esistenza di una inferenza probabilistica che dai fatti noti potesse far risalire a quello ignoto dell’esistenza di una tacita concorde volontà di gareggiare: affermare che la probabile alta velocità di tutti e tre i mezzi fosse «sintomatica» di un gareggiamento equivale a dire che sussistevano degli indizi in tal senso, ma non anche che tali indizi – valutati per l’appunto nel contesto di tutto il materiale istruttorio raccolto – fossero gravi, precisi e concordanti nella direzione di quell’obiettivo probatorio.

Nel dedurre, pertanto, l’esistenza di una valida prova presuntiva i ricorrenti non fanno altro che proporre e inammissibilmente sollecitare una diversa valutazione delle prove.

Non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cpc, ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il Giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle.

Denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante

L S.C. rammenta che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non vi è alcuna delle gravi anomalie argomentative svolte dai ricorrenti. Non è contraddittorio affermare il carattere “sintomatico” di alcuni indizi e negare ad essi, tuttavia, i caratteri della gravità, precisione e concordanza necessari per attribuire agli stessi efficacia di prova presuntiva idonea a giustificare il convincimento circa la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa.

Non può invece un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione).

Il ricorso viene, per le ragioni anzidette, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti.

Avv. Emanuela Foligno

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