Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 14 maggio 2026, n. 17569
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo di un medico di pronto soccorso che aveva commesso un errore fatale al pronto soccorso, dimetteno una paziente con infarto in corso, scambiandolo per mialgia. Gli Ermellini chiariscono il rapporto probatorio tra esami strumentali (ECG) ed esito autoptico per la prova del nesso causale e respingono l’applicazione analogica dello “scudo penale Covid” per giustificare l’errore diagnostico dovuto allo stress da super-lavoro.
I fatti e l’errore fatale al pronto soccorso
La tragica vicenda risale al gennaio 2018. Una paziente si era presentata al pronto soccorso di una clinica privata (accreditata con il SSN) lamentando un forte dolore toracico irradiato al dorso. Il medico di turno, interpretando erroneamente i sintomi e i tracciati, diagnosticava una semplice mialgia dorsale diffusa, dimettendo la donna con la prescrizione di antinfiammatori.
In realtà, l’elettrocardiogramma (ECG) mostrava segni inequivocabili di un infarto STEMI in atto. Il medico aveva omesso di disporre gli esami ematici per gli enzimi cardiaci e di trasferire tempestivamente la paziente nel reparto di Emodinamica, presente nella stessa struttura. Tre giorni dopo la dimissione, la donna decedeva per insufficienza cardiocircolatoria acuta.
Condannato in primo e secondo grado a tre anni di reclusione per omicidio colposo (art. 589 e 590-sexies c.p.), il sanitario ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando due questioni giuridiche di particolare interesse: la tenuta logica della prova sul nesso eziologico e l’inesigibilità della condotta doverosa a causa di turni lavorativi estenuanti.
L’accertamento del nesso causale: ECG e autopsia
La difesa dell’imputato ha contestato la violazione della regola dell'”oltre ogni ragionevole dubbio“. Secondo il ricorrente, l’autopsia – eseguita a mesi di distanza dopo la riesumazione della salma – non aveva fornito certezze citomorfologiche assolute a causa dei naturali processi putrefattivi. I giudici di merito avrebbero quindi utilizzato l’errore sull’ECG per “colmare” le lacune dell’autopsia, sovrapponendo in modo circolare la colpa medica alla prova della causa del decesso.
La Quarta Sezione Penale della Cassazione ha smontato questa tesi, ribadendo la netta distinzione tra giudizio esplicativo (la causa della morte) e giudizio controfattuale (l’efficacia salvifica della condotta omessa).
L’ECG come prova oggettiva in vita: il tracciato elettrocardiografico non è stato usato per provare la “colpa”, ma come dato strumentale oggettivo che fotografava inoppugnabilmente l’evento ischemico acuto al momento del ricovero.
L’autopsia come riscontro: i reperti necroscopici (che mostravano aree di necrosi compatibili con la sopravvivenza della paziente per alcuni giorni dopo l’evento acuto) non dovevano essere l’unica prova, ma un solido riscontro morfologico successivo che andava a convergere con il dato dell’ECG.
Non vi è stata dunque alcuna “circolarità logica”, ma una fisiologica corroborazione reciproca delle prove, sufficiente a fondare la certezza processuale sulla causa mortis.
Niente “scudo” per lo stress da lavoro
Il secondo, e forse più dibattuto, motivo di ricorso riguardava la richiesta di applicare l’esimente dell’inesigibilità della condotta. La difesa ha evidenziato come il medico, settantenne, fosse reduce da un turno “massacrante” protrattosi per due giorni consecutivi, senza personale di supporto. Per dare fondamento giuridico alla tesi, è stata invocata un’applicazione analogica della ratio sottesa allo “scudo penale” introdotto durante l’emergenza Covid-19 (art. 3-bis D.L. 44/2021).
La Cassazione ha respinto fermamente l’argomentazione. Gli Ermellini hanno chiarito che nel nostro ordinamento la “non esigibilità” non può operare come scusante generale e atipica legata alla mera stanchezza o al sovraccarico di turno lavorativo, ma necessita di un’espressa previsione legislativa.
La normativa emergenziale Covid non è estensibile per analogia a contesti ordinari (i fatti peraltro risalgono al 2018), in quanto essa richiedeva un nesso causale rigoroso tra l’evento avverso e lo scenario pandemico (es. conoscenze scientifiche limitate sul virus, impiego di personale non specializzato in emergenza). La lettura di un tracciato ECG per sospetto infarto rientra invece nelle ordinarie e inesigibili competenze base di un medico operante in un pronto soccorso.
La posizione dell’ASL: inammissibilità per giudicato interno
La Suprema Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso dell’Azienda Sanitaria (ASL Napoli 3 Sud), condannata in solido come responsabile civile.
L’ASL lamentava l’assenza di un reale vincolo di subordinazione con la clinica, in quanto quest’ultima era solo “accreditata”. Tuttavia, la Cassazione ha applicato un rigido principio procedurale: l’ASL non aveva presentato specifico appello contro la sentenza di primo grado che ne statuiva la legittimazione passiva. Tale omissione ha determinato la formazione del giudicato interno sulla questione, precludendo la possibilità di contestare le statuizioni civili per la prima volta in sede di legittimità.
Avv. Sabrina Caporale
