Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 7 maggio 2026, n. 16500
Con la recente sentenza depositata il 7 maggio 2026, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato tema dell’accertamento del nesso eziologico in tema di responsabilità medica in un caso di errore al triage e di un successivo ictus in pronto soccorso. La pronuncia ribadisce che, in caso di impugnazione della sentenza assolutoria ai soli effetti civili (ex art. 576 c.p.p.), il giudice deve applicare lo standard probatorio civilistico della “preponderanza dell’evidenza”. Tuttavia, qualora le obiettive incertezze scientifiche sul decorso clinico impediscano di ritenere “più probabile che non” l’efficacia salvifica della condotta omessa, il risarcimento del danno non può essere accordato.
Il perimetro della vicenda processuale
La vicenda giunta al vaglio degli Ermellini trae origine dal tragico decesso di una giovane donna di ventitré anni, colpita da un raro ed esteso ictus ischemico. A seguito dell’accaduto, un infermiere triagista e un medico di pronto soccorso venivano imputati per omicidio colposo (artt. 589 e 590-sexies c.p.), venendo però assolti in primo grado per insussistenza del fatto.
In sede di appello, proposto dai soli difensori delle parti civili per l’ottenimento del risarcimento, la Corte territoriale riformava parzialmente l’impianto motivazionale: pur riconoscendo la colpa dei sanitari (per non aver tempestivamente attivato il cd. “codice ictus” a fronte di sintomi neurologici in atto), confermava l’assoluzione per difetto del nesso causale. Secondo i periti, infatti, le patologie concomitanti e la rarità dell’evento nella giovane paziente rendevano impossibile affermare che un intervento tempestivo l’avrebbe salvata.
La parte civile ricorreva dunque in Cassazione, lamentando un errore metodologico nel giudizio controfattuale e la supposta circolarità logica della motivazione d’appello.
L’azione civile nel processo penale e i diversi standard probatori
La Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha colto l’occasione per consolidare un principio fondamentale relativo al “doppio binario” probatorio. Essendo la vicenda penale ormai definita in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, il ricorso della parte civile ex art. 576 c.p.p. andava esaminato ai soli fini dell’accertamento della responsabilità risarcitoria.
In tale cornice – in linea con i recenti arresti della Corte Costituzionale (sentt. n. 182/2021 e n. 2/2026) e con la giurisprudenza CEDU – il giudice dell’impugnazione non è chiamato a rivalutare la responsabilità penale, bensì l’esistenza del pregiudizio risarcibile. Questo mutamento di prospettiva impone l’abbandono dello standard penalistico dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, a favore del criterio civilistico del “più probabile che non” (o della probabilità prevalente).
L’incertezza scientifica e il fallimento del giudizio controfattuale
Il cuore della controversia verteva sull’applicazione di tale regola probabilistica al giudizio predittivo. La ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel fondare il giudizio controfattuale sulle condizioni terminali della paziente, ignorando che esse stesse erano il frutto del ritardo terapeutico.
La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto esente da vizi logici il ragionamento della Corte d’Appello. Il rigetto della domanda risarcitoria non è derivato da una presunzione basata sull’esito infausto, ma da un insuperabile deficit di conoscenza scientifica.
I periti d’ufficio e gli stessi consulenti di parte non sono stati in grado di delineare il quadro strumentale iniziale né di confermare l’efficacia salvifica del trattamento tempestivo in quel quadro clinico, caratterizzato da concause letifere (trombosi venosa bilaterale) e da assenza di linee guida consolidate per quella specifica fattispecie in soggetti di giovane età.
Come testualmente richiamato dalla pronuncia, lo stesso perito, interrogato esplicitamente sull’applicazione del canone civilistico, aveva ammesso che “è più probabile il contrario, che la trombolisi […] avrebbero salvato la ragazza“.
Conclusioni: i limiti del giudizio esplicativo
La sentenza offre un monito importante per gli operatori del diritto: i deficit di conoscenza che incidono sul giudizio esplicativo (cosa è accaduto) non possono essere colmati forzatamente attraverso un giudizio predittivo basato su dati statistici generali non calzanti al caso concreto.
Quando la patologia presenta tratti di eccezionalità e insolubili incertezze, e la scienza medica non è in grado di esprimere un parere favorevole neppure alla luce del più mite criterio civilistico della “preponderanza dell’evidenza”, la condotta omissiva del sanitario – per quanto colposa e censurabile sotto il profilo della diligenza – non può essere considerata giuridicamente causa dell’evento, blindando così la reiezione di qualsivoglia pretesa risarcitoria.
Avv. Sabrina Caporale
