Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, n. 25771 del 17 settembre 2025
Con l’ordinanza n. 25771/2025, la Terza Sezione Civile chiarisce il confine tra perdita di chance e danno da morte: se la probabilità di sopravvivenza è superiore al 50%, il danno è pieno e non può essere ridotto a una mera “possibilità”.
La Suprema Corte di Cassazione è tornata a occuparsi di uno dei temi più complessi della responsabilità sanitaria: la distinzione tra perdita di chance di sopravvivenza e danno da perdita anticipata della vita. Gli Ermellini hanno cassato una sentenza della Corte d’Appello di Ancona che aveva negato il risarcimento agli eredi di un paziente vittima di una diagnosi tardiva.
Il caso: la biopsia “dimenticata”
La vicenda nasce dall’omessa comunicazione del referto di una biopsia che aveva evidenziato un tumore maligno. A causa di questo errore burocratico-sanitario, il paziente scoprì la malattia solo un anno e mezzo dopo, quando il tumore aveva ormai raggiunto il IV stadio, morendo poco tempo dopo.
Mentre il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dei medici, la Corte d’Appello aveva rigettato la domanda, sostenendo che l’errore avesse causato solo una “perdita di chance” e che tale voce di danno non fosse stata correttamente richiesta dall’attrice, la quale aveva invece puntato tutto sul danno da morte (perdita del rapporto parentale).
L’errore di qualificazione: probabilità vs incertezza
La Cassazione ha ribaltato il ragionamento dei giudici di merito, ravvisando un errore nella qualificazione giuridica del danno. Il consulente tecnico (CTU) aveva stimato che, con una diagnosi tempestiva, il paziente avrebbe avuto una probabilità di sopravvivenza a 5 anni compresa tra il 50% e l’80%.
Secondo la Corte, quando la probabilità di sopravvivenza supera la soglia del “più probabile che non” (50%+1), non si può più parlare di chance (che presuppone un’incertezza insuperabile), ma si ricade nel campo del nesso causale pieno tra l’omissione e l’evento morte.
Il diritto all’autodeterminazione
Oltre al danno da perdita della vita, l’ordinanza sottolinea un altro aspetto fondamentale spesso trascurato: il diritto all’autodeterminazione. Anche qualora la morte fosse stata inevitabile, il ritardo diagnostico ha privato il paziente della possibilità di scegliere “cosa fare” del proprio tempo residuo: programmare gli ultimi percorsi esistenziali; scegliere trattamenti lenitivi; affrontare consapevolmente l’ultimo tratto di vita.
La lesione di questo bene è autonoma e risarcibile in via equitativa, indipendentemente dalla perdita di chance di guarigione.
Conclusioni e rinvio
Il principio sancito è chiaro: non è lecito discorrere di chance perduta quando l’evento di danno è il (mancato) risultato stesso, cioè la morte anticipata. La Corte d’Appello di Ancona dovrà ora riesaminare il caso, tenendo conto che una probabilità di sopravvivenza superiore al 50% impone il risarcimento del danno parentale pieno, oltre alla valutazione della lesione del diritto all’autodeterminazione.
Avv. Sabrina Caporale
