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Disabili in RSA, indennità di accompagnamento non può essere considerata reddito

TAR Puglia, Sezione di Lecce, sentenza n. 169 del 9 febbraio 2026

L’indennità di accompagnamento per i disabili in RSA non costituisce reddito: il TAR conferma che non può influire sul calcolo della quota sociale della retta, garantendo piena tutela economica agli ospiti.

I recuperi delle quote di integrazione da parte dei Comuni sono diventati un terreno di scontro legale molto acceso. Entriamo però in un terreno dove la burocrazia spesso blera i diritti. Quando parliamo di RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), la retta non è un blocco unico, ma ha una composizione mista, due anime diverse che seguono regole opposte.

Disabili in RSA, come si compone la retta

La retta di una RSA è divisa infatti quasi sempre al 50%:

Quota Sanitaria: Copre le cure mediche, infermieristiche e riabilitative. È a carico del Servizio Sanitario Regionale (ASL).

Quota Sociale (o Alberghiera): Copre vitto, alloggio e assistenza tutelare. Qui scatta la compartecipazione: deve pagarla l’utente, ma se non ha risorse sufficienti, interviene il Comune.

Spesso le amministrazioni locali tentano di recuperare somme già versate (o di negare nuovi pagamenti) sostenendo che l’assistito abbia nascosto delle entrate o che debba usare i propri risparmi/indennità prima di chiedere l’aiuto pubblico.

Sullo specifico tema, il TAR Puglia (Sezione di Lecce) ha di recente emesso una sentenza di grande rilievo (la n. 169 del 9 febbraio 2026) che tutela il diritto delle persone con disabilità ricoverate in RSA, ribadendo un principio fondamentale: l’indennità di accompagnamento non può essere considerata come reddito a nessun titolo, ancor meno per il calcolo della quota sociale della retta.

Una decisione quella in commento recente e tecnica, ma molto rilevante sul piano concreto per le famiglie.

Ecco il punto della situazione su uno dei temi che spesso genera più confusione. Quando parliamo di indennità di accompagnamento e reddito, la regola d’oro è la totale indifferenza della prima rispetto al secondo.

Il caso: il Comune nega l’integrazione della retta RSA a una persona gravemente disabile

La sentenza nasce dal ricorso di una persona gravemente disabile a cui il Comune aveva negato l’integrazione della retta RSA per l’anno 2025. L’amministrazione sosteneva che, avendo l’assistito percepito l’indennità di accompagnamento (inclusi gli arretrati), tali somme dovessero essere usate prioritariamente per pagare la struttura, arrivando a sospendere l’aiuto pubblico per “recuperare” quanto già versato.

I giudici hanno chiarito che l’indennità di accompagnamento (Legge 18/1980): non costituisce reddito ma è una prestazione assistenziale pura, che serve a compensare una condizione di oggettivo svantaggio.

Ma nonostante non sia reddito, esiste una prassi controversa spesso prevista dalle delibere regionali, come quella del Lazio che genera confusione: molte strutture richiedono che l’indennità di accompagnamento venga versata integralmente per coprire parte della quota sociale.

Se è vero che l’indennità può e deve essere usata per pagare i servizi, la relativa titolarità non deve influire sul calcolo della tua capacità economica

In pratica, serve a pagare la retta, ma non può essere usata per dire visto che hai l’accompagnamento, allora sei più ricco e il Comune ti aiuta di meno.

L’indennità di accompagnamento non incrementa il patrimonio

Siamo infatti di fronte ad una prestazione non soggetta a IRPEF e che non incrementa il patrimonio o la capacità reddituale del titolare: perciò non può essere prelevata dal Comune per ridurre la spesa pubblica a carico dell’ente locale, attraverso criteri “creativi” o regolamenti locali che includano somme che la legge nazionale (D.L. 42/2016) esclude esplicitamente dal calcolo ISEE1

Le uniche condizioni che possono portare all’esclusione dal godimento diretto più che dalla titolarità formale della indennità di accompagnamento si rinvengono nei ricoveri.

È noto in linea generale che sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi, ricoverati gratuitamente in RSA oppure strutture ospedaliere, per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.

Essa non spetta inoltre in caso di ricovero di lunga degenza e a scopo riabilitativo, mentre è compatibile con la pensione di invalidità civile, quella di inabilità e quella di vecchiaia.

Il TAR interviene oggi a rammentare che l’unico strumento legittimo per valutare quanto una persona debba pagare per la RSA è l’ISEE socio-sanitario residenziale per il quale rileva il cosiddetto “nucleo familiare ristretto”. Questo significa che nel calcolo entrano solo i redditi e i patrimoni del beneficiario, del coniuge e dei figli minorenni.

Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP)

Si tratta di un Livello Essenziale delle Prestazioni2 (LEP) il cui rispetto integrale deve essere garantito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Definire i LEP significa stabilire quali servizi e prestazioni devono essere offerte in tutto il paese, per garantire i diritti sociali e civili dei cittadini.

In concreto, significa che si definisce un Livello Essenziale delle Prestazioni, lo Stato deve poi deve garantire a comuni, province, città metropolitane e regioni le risorse sufficienti per poterli erogare, in particolare nelle situazioni con minore capienza (ad esempio perché con bassa capacità fiscale).

Diversamente solo i comuni con maggiori risorse proprie potrebbero essere in grado di garantire i servizi previsti dai LEP, entrando di fatto contraddizione con il dettato costituzionale.

Il fatto stesso che tale previsione sia ricompresa nei LEP fa sorgere più di un dubbio, sostanziale ed interpretativo, proprio in ordine alla validità delle diverse normative regionali, come quella già citata per la Regione Lazio3.

Occorre anche considerare che non sempre la quota sociale – in qualunque modo la si determini – è dovuta.

Infatti se la componente sanitaria è così prevalente da non poter essere separata dall’assistenza ordinaria (come nei casi di Alzheimer grave o stati vegetativi), l’intera retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

In questi casi, chiedere la compartecipazione alla quota sociale è considerato illegittimo perché la prestazione è ad elevata integrazione sanitaria.

Sul punto la giurisprudenza ordinaria è ormai da considerarsi consolidata nell’affermare che e le spese previste per l’assistenza socioassistenziale fornita durante il ricovero in residenze sanitarie assistenziali (RSA) non possono essere suddivise tra la persona ricoverata e la Regione, quando queste sono imprescindibili per la fornitura di prestazioni a carattere sanitario. In questo caso, infatti, secondo la normativa di settore (art. 3, commi 1 e 3 del DPCM 14.02.2001), i costi dei servizi socioassistenziali sono completamente a carico del Sistema Sanitario regionale.

Quando le prestazioni sociosanitarie sono gratuite

Riteniamo utile rammentare che “la gratuità delle prestazioni ricorre per quelle sanitarie a rilevanza sociale e per quelle a carattere sociosanitario ad elevata integrazione sanitaria”, come previsto dal più volte ricordato DPCM del 2001. In questi casi, la legge prevede che i costi assistenziali siano coperti dal sistema sanitario.

Si può dunque ribadire che, stando a quanto stabilito da una consolidata giurisprudenza sia di merito che di legittimità, le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono presenti ogni qualvolta le prestazioni sanitarie non possono essere eseguite se non congiuntamente all’assistenza socioassistenziale.

Cioè, quando queste ultime sono talmente interconnesse e legate da un profondo vincolo di necessità e strumentalità alle prime da doversi riconoscere come loro parte integrante ed essenziali per assicurare la salute della persona interessata.

In poche parole, la retta delle RSA, o di un’altra struttura con la stessa funzione, e più in generale l’onere economico delle prestazioni socioassistenziali, sono a carico della pubblica amministrazione nei casi in cui queste siano imprescindibili e inseparabili da e per quelle sanitarie.

L’impossibilità di separare le cure medico-sanitarie dall’assistenza di altro tipo sussiste laddove l’utente sia destinatario di un “piano terapeutico personalizzato non connotato da occasionalità”.

Ora, l’incorporazione funzionale dell’assistenza socioassistenziale con quella sanitaria può verificarsi in presenza di diverse malattie degenerative, e non esclusivamente nel caso di una persona con l’Alzheimer, come sostenuto in altre sentenze.

Il punto centrale della questione risiede esclusivamente nell’appurare se, in relazione alla condizione della persona, “siano necessarie, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non insieme a quelle socio-assistenziali”, sempre in relazione alla necessità di assicurare la piena tutela del diritto alla salute e alle cure.

Rimane in ultima istanza da verificare come tutto ciò sarà impattato, modificato ovvero integrato dalla e nella sperimentazione del nuovo modello di accertamento della disabilità (D.Lgs 62/2024) che non toglie l’indennità, ma introduce una valutazione più ampia della persona per garantire “progetti di vita” più personalizzati anche dentro le strutture residenziali, principalmente in base al Budget di Progetto: le risorse (indennità, fondi regionali, servizi comunali) confluiscono in un quadro sistematicamente unico.

Questo potrebbe tradursi – per chi vive in una RSA – in una maggiore personalizzazione delle attività socio-assistenziali (es. più ore di educatore o terapie specifiche) finanziate in modo più fluido.

Avv. Silvia Assennato

1 Adriana Stolfa, L’indennità di accompagnamento non costituisce «reddito» e non rientra nel calcolo dell’ISEE, in “Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, Rivista trimestrale” 4/2016, pp. 749-760;

2 Con la riforma del titolo V del 2001, il concetto di LEP è stato costituzionalizzato (art. 117, c. 2, lett. m), indicandolo tra le competenze esclusive dello stato

3 Nella maggior parte dei casi, nelle RSA l’indennità viene utilizzata dall’ospite (o dal suo amministratore di sostegno) per integrare il pagamento della quota alberghiera. In pratica, l’assegno dell’INPS “ammorbidisce” il costo della retta mensile, che spesso supera i 2.000-2.500 €.

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