Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 2 marzo 2026, n. 4709
La Cassazione chiarisce che in caso di diagnosi tardiva, il medico non è responsabile se il decesso del paziente era “più probabile che non” anche senza ritardo. La sentenza conferma il rigore nell’accertamento del nesso eziologico in ambito sanitario. Non basta l’inadempimento dei sanitari per configurare la perdita di chance se l’evento morte risulta, secondo il criterio del “più probabile che non”, inevitabile anche in assenza di ritardo diagnostico.
Il caso: una diagnosi tardiva in emergenza
La vicenda trae origine dal decesso di un paziente giunto al Pronto Soccorso con sintomi inizialmente attribuiti a un’ingestione alimentare, ma riconducibili a un aneurisma toraco-addominale dell’aorta. Nonostante un accertato ritardo diagnostico di circa 4-5 ore da parte dei medici (che omisero di eseguire una diagnosi differenziale tempestiva tramite angio-TAC), i giudici di merito avevano rigettato la domanda risarcitoria degli eredi.
La Corte d’Appello di Torino, in particolare, aveva ritenuto che, anche se la diagnosi fosse stata immediata, i tempi tecnici di trasferimento e preparazione chirurgica avrebbero comunque portato il paziente all’arresto cardiaco prima dell’intervento.
La decisione della Cassazione: nesso causale vs inadempimento
Con l’ordinanza depositata il 2 marzo 2026, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte ha rigettato il ricorso degli eredi, consolidando un orientamento fondamentale in materia di malpractice.
Il punto nodale della sentenza risiede nella distinzione tra inadempimento (il ritardo diagnostico colpevole) e causalità materiale. La Corte ribadisce che: in tema di responsabilità contrattuale sanitaria, spetta al creditore (il paziente) provare l’esistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento di danno; il criterio applicabile è quello civilistico del “più probabile che non”.
Il discrimine tra “danno certo” e “perdita di chance”
Uno degli aspetti più interessanti del commento riguarda il rigetto della tesi della perdita di chance. Gli eredi lamentavano la perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata al 40%. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che se l’evento lesivo è certo (il decesso), non si può invocare la perdita di chance per aggirare il mancato raggiungimento della soglia probatoria del nesso causale.
Nel caso di specie, poiché il rischio di mortalità post-operatoria del paziente era comunque superiore al 50% (prossimo al 60%), il nesso tra il ritardo dei medici e la morte è rimasto logicamente non dimostrato.
In sintesi, se è più probabile che il paziente sarebbe morto comunque (anche con una diagnosi perfetta), il medico non risponde del danno.
Approfondimento medico-legale: il “controfattuale“
È questo un tema che si presta a riflessioni profonde, non solo giuridiche ma anche etiche e cliniche. Il passaggio dal piano della “colpa” (il medico ha sbagliato) a quello della “causalità” (l’errore ha davvero cagionato l’evento dannoso o l’evento morte?) è dove si gioca la partita più complessa.
In medicina legale, per stabilire il nesso di causa, si usa il giudizio controfattuale: “Cosa sarebbe successo se il medico avesse agito correttamente?”
Il nodo legale: se la letteratura scientifica dice che, anche operato subito, il paziente ha il 60% di probabilità di morire, il medico che ritarda la diagnosi non è la “causa” della morte secondo la legge civile. La causa è la malattia stessa, perché la sopravvivenza era l’evento meno probabile.
Il ragionamento dei giudici è cristallino quanto spietato: se una malattia ha una mortalità statistica superiore al 50%, il ritardo del medico (anche di ore!) diventa irrilevante. Poiché la morte era “più probabile che non”, l’errore diagnostico non è la causa del decesso.
Ma fermiamoci un istante.
La Statistica non è il Paziente. Usare le medie dei trattati di medicina per decidere un caso singolo significa trasformare le aule di giustizia in uffici di calcolo attuariale. Quel paziente specifico, con quel cuore e quella fibra, avrebbe potuto far parte di quel 40% di sopravvissuti? Non lo sapremo mai, perché il ritardo dei medici gli ha tolto anche quella piccola possibilità.
Questa sentenza crea un paradosso etico. Più la patologia è grave, meno il medico è incentivato alla massima diligenza, perché sa che, statistica alla mano, l’evento infausto sarà attribuito alla malattia e non alla sua negligenza.
L’addio alla “chance”. Rigettando la perdita di chance di fronte al decesso, la Corte chiude la porta a un’equa riparazione. Non stiamo parlando di condannare un medico per un miracolo non avvenuto, ma di sanzionare la privazione di una possibilità.
Se la giustizia diventa un gioco di percentuali dove il 49% vale zero e il 51% vale tutto, abbiamo smesso di guardare al danno e abbiamo iniziato a giocare a dadi con i diritti dei malati.
Avv. Sabrina Caporale
