Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 aprile 2026, n. 11869
Con una recente e articolata ordinanza (depositata il 30 aprile 2026, R.G.N. 24726/2023), la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui delicati confini tra valutazione delle prove, accertamento del nesso causale e vizio di motivazione nei giudizi per responsabilità professionale sanitaria.
Accogliendo il ricorso dei familiari di un paziente deceduto a causa della diagnosi tardiva di un melanoma, gli Ermellini hanno cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, rea di aver fondato il rigetto della domanda risarcitoria su una “motivazione meramente apparente”, inficiata da congetture e da un’errata applicazione dei criteri probabilistici.
Il caso: un iter clinico fatale tra omissioni e ritardi
La tragica vicenda processuale e umana ha origine nel luglio 1999, quando il paziente si sottoponeva alla rimozione di una sospetta lesione cutanea dorsale tramite crioterapia, senza che il dermatologo disponesse un esame istologico. Nel successivo anno di servizio militare di leva, nonostante le continue necessità di medicazione lamentate dal giovane, i sanitari militari non avviavano alcun approfondimento diagnostico. Solo nell’agosto 2000 veniva diagnosticato un melanoma cutaneo con interessamento linfonodale, che portava al decesso del paziente a quindici anni di distanza.
La Corte d’Appello aveva respinto la richiesta risarcitoria, disattendendo le conclusioni della CTU di secondo grado (favorevoli agli attori) e adagiandosi su quella di primo grado. Per i giudici territoriali, non vi era certezza che il neo trattato nel 1999 fosse lo stesso poi evolutosi in melanoma. Inoltre, il decesso avvenuto dopo 15 anni veniva ritenuto “statisticamente in linea” con l’aspettativa di vita per un melanoma in stadio avanzato, rendendo di fatto ininfluente l’errore medico.
Il confine tra prova del fatto e nesso causale
Il cuore dell’ordinanza della Suprema Corte risiede nella netta censura metodologica mossa ai giudici di merito sull’utilizzo del criterio del “più probabile che non”.
La Corte d’Appello aveva utilizzato tale parametro per sminuire le valutazioni del CTU di secondo grado circa l’esistenza pregressa della lesione. La Cassazione chiarisce un principio fondamentale: il criterio del “più probabile che non” serve a ricostruire la relazione causale tra fatti (il nesso tra condotta ed evento), basandosi su massime di esperienza o leggi scientifiche. Non può, viceversa, essere impiegato per valutare la prova di un fatto storico. Sul terreno della valutazione delle prove (es. l’esistenza o meno del neo in un dato momento), il giudice deve utilizzare la diversa e più elastica categoria dell’“attendibilità” e della “congruità logica”.
Motivazione apparente: tra congetture e gerarchie probatorie illogiche
La Cassazione demolisce l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, definendolo “al di sotto del minimo costituzionale”, evidenziando diversi profili di criticità:
- Preferenza immotivata per le fonti documentali: la Corte territoriale aveva ritenuto dirimente l’assenza di annotazioni della lesione sui registri dell’infermeria militare, bollando come “non decisive” le deposizioni contrarie dei commilitoni. La Cassazione rileva che il giudice non ha spiegato per quale ragione il valore fidefacente di un atto pubblico (che non copre ciò che il pubblico ufficiale ha omesso di fare o vedere) dovesse automaticamente prevalere sulla prova testimoniale, senza una reale analisi comparativa delle fonti.
- Le “congetture” del giudice: i giudici d’appello avevano ritenuto “strano” e “non plausibile” che altri medici (che avevano operato il giovane alla spalla) non avessero notato la lesione. Tali affermazioni, prive di riscontro probatorio su come si fossero svolte le visite, costituiscono pure congetture inidonee a fondare una decisione giurisdizionale.
- L’errore statistico e la perdita di chance: affermare che il paziente sia sopravvissuto 15 anni, in linea con le statistiche per un melanoma al III stadio di Clark, rappresenta un cortocircuito logico. Il giudice ha attribuito ex post al melanoma del 1999 uno stadio già avanzato, ignorando il fulcro della doglianza attorea (e della CTU di appello): se la diagnosi fosse stata tempestiva, la patologia sarebbe stata aggredita a uno stadio inferiore, garantendo probabilità di sopravvivenza nettamente più elevate.
Conclusioni
Con questa pronuncia, la Terza Sezione Civile ribadisce che il libero convincimento del giudice non può mai trasmodare nell’arbitrio o nell’elaborazione di un “testo logicamente abnorme“. In tema di responsabilità medica e perdita di chance, il giudice non può rigettare le conclusioni di una CTU a favore di un’altra trincerandosi dietro a petizioni di principio o statistiche astratte decontestualizzate dalla concreta storia clinica del paziente. Spetterà ora alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, riesaminare i fatti facendo corretta applicazione di queste coordinate ermeneutiche.
Avv. Sabrina Caporale
