Trib. Reggio Calabria, sent. n. 1492 del 31/10/2026
Il Tribunale di Reggio Calabria ha recentemente precisato che il danno non patrimoniale alla professionalità e all’immagine non opera in via automatica, ma deve essere provato dal lavoratore. Tuttavia, la prova può darsi attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti basate sugli indici concreti del demansionamento. Riconosciuta la sussistenza del danno, quest’ultimo può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. se nella motivazione della decisione sono indicati, anche sommariamente, i criteri di quantificazione adottati.
La vicenda e il demansionamento
Nel caso de quo, un infermiere adiva le vie legali contro l’ASP per domandare il risarcimento dei danni da demansionamento, quantificati in una percentuale della retribuzione globale di fatto percepita nel periodo interessato.
Il ricorrente asseriva di essere stato adibito, per diversi anni, a mansioni proprie del personale di supporto (categorie inferiori A, B, Bs e C), in particolare quelle degli OSS, a causa della totale carenza di personale, soprattutto nei turni notturni.
A detta del professionista, l’espletamento dei compiti “inferiori” era stato quotidiano, continuativo e sistematico, tanto da non consentirgli lo svolgimento delle sue mansioni qualificate in maniera prevalente, danneggiando in tal modo la sua professionalità, immagine e reputazione.
Le contestazioni di parte resistente
Costituitasi in giudizio, l’ASP contestava le pretese dell’infermiere, sostenendo, soprattutto, che quest’ultimo non era mai stato spogliato delle sue mansioni qualificanti e che non era stata dimostrata la “prevalenza” o “esclusività” di quelle che sono le mansioni tipiche degli OSS.
Altresì, parte resistente sottolineava che la carenza di personale di supporto dipendesse da complesse vicende gestionali, nonché dalla mancanza di finanza pubblica, e che la richiesta di maggiore flessibilità e collaborazione al personale in servizio rispondesse all’esigenza di assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale.
Infine, l’ASP eccepiva la fondatezza della domanda risarcitoria per assenza di prova del danno lamentato, sostenendo che il danno da demansionamento non è “in re ipsa”, ma deve essere specificamente dimostrato e prodotto.
Le osservazioni del Tribunale
Il Tribunale dava ragione al professionista. Il giudice, oltre a richiamare il D.M. n. 739/1993, specificava che l’attività infermieristica, dopo l’abolizione del mansionario, è professione intellettuale basata su un sapere scientifico, mentre le mansioni dell’OSS hanno natura prevalentemente pratico-manuale e di supporto.
Il Tribunale chiariva che il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, tuttavia in presenza delle seguenti condizioni:
- dette mansioni non devono essere completamente estranee alla sua professionalità;
- deve sussistere un’obiettiva necessità organizzativa o di sicurezza del datore di lavoro;
- tali mansioni inferiori devono essere richieste in via “marginale” rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale, o, qualora manchi tale marginalità, devono essere svolte in modo “meramente occasionale”.
Il giudice riteneva provato che l’infermiere avesse svolto le mansioni proprie dell’OSS in maniera continuativa e non occasionale per tutto il periodo oggetto della controversia. Ciò emergeva non soltanto dalla prova testimoniale, ma anche dalla non contestata assenza di OSS nel reparto fino al 2021 e dalla persistente carenza di personale di supporto anche dopo, specie nei turni di notte.
Per il Tribunale, la scelta dell’Azienda di affidare agli infermieri i compiti di cura e igiene dei pazienti nei turni notturni costituiva la prova della “permanente abitualità nel demansionamento”.
Il riconoscimento del danno all’immagine professionale
Il Tribunale riconoscevala sussistenza del danno all’identità e all’immagine professionale dell’infermiere, come conseguenza inevitabile della manifesta attribuzione al ricorrente di mansioni inferiori in un contesto spaziale quanto mai ristretto (il reparto di adibizione) e, dunque, idoneo a ingenerare confusione nell’utenza quanto ai compiti svolti dal lavoratore e all’effettivo rilievo professionale di quest’ultimo.
Il danno veniva liquidato in via equitativa, considerando la durata non limitata dello svolgimento delle mansioni inferiori, l’attribuzione esclusiva al ricorrente dello svolgimento di queste ultime, con conseguente aumento dell’impatto negativo sul piano del danno subito, le limitate dimensioni dell’unità operativa, idonee ad aumentare la lesività del danno all’immagine, e, allo stesso modo ma in senso diminutivo, la non diretta imputabilità all’ASP della tardiva adibizione degli OSS ai loro compiti a causa del blocco delle assunzioni.
Il danno può essere provato con presunzioni
Il Tribunale affermava che tali elementi costituiscono plurimi elementi gravi, univoci e concordanti idonei a sostenere la prova della lesione della dignità dei lavoratori.
Il giudice richiamava il principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il verificarsi del danno non patrimoniale all’immagine professionale ed alla dignità dei lavoratori può essere dimostrato mediante la prova per presunzioni, basata su elementi del tutto concludenti rispetto al fatto da accertare, quali le circostanze concrete della dequalificazione, foriera di uno stato di mortificazione dei lavoratori.
In virtù di ciò, il Tribunale accoglieva il ricorso dell’infermiere e quantificava il danno nel 15% della retribuzione mensile globale di fatto per tutto il periodo di dequalificazione, oltre interessi e rivalutazione.
Avv. Giusy Sgrò
