Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 29 ottobre 2026, n. 28100
Con l’ordinanza interlocutoria del 29 ottobre 2026, la Corte di Cassazione solleva i nodi interpretativi sull’art. 15 della legge Gelli-Bianco: l’inosservanza dell’obbligo di affidare la perizia a un collegio medico-legale e specialistico integra una nullità relativa (sanabile se non eccepita subito) o un vizio assoluto e insanabile rilevabile d’ufficio?
Il rispetto del principio della collegialità qualificata nell’accertamento tecnico in materia di responsabilità sanitaria (art. 15 della Legge n. 24/2017) è al centro di una rimessione ai massimi vertici nomofilattici. Con l’ordinanza interlocutoria depositata il 29 ottobre 2026 (udienza camerale del 14 luglio 2026, R.G.N. 20904/2024, Pres. Scarano, Rel. Spaziani), la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha infatti disposto la trasmissione del ricorso alla Pubblica Udienza, ravvisando la necessità di chiarire definitivamente la natura, il regime di rilevabilità e l’attitudine a propagarsi agli atti successivi della nullità derivante dal conferimento dell’incarico peritale a un unico consulente medico-legale anziché a un collegio composto anche dallo specialista della disciplina coinvolta.
I fatti di causa e il contrasto interpretativo
La controversia trae origine da un’azione risarcitoria promossa da un paziente nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” di Napoli per aver contratto il virus dell’epatite C a seguito di un intervento di angioplastica. Svolto un accertamento tecnico preventivo (ATP) affidato unicamente a un medico-legale — nonostante l’espressa richiesta dell’azienda di nominare anche uno specialista infettivologo — il giudizio di merito era proseguito sino alla condanna dell’ente ospedaliero.
In sede di appello, l’Azienda aveva eccepito la nullità della consulenza tecnica e della conseguente decisione per violazione dell’art. 15 della legge n. 24/2017. La Corte d’Appello di Napoli aveva tuttavia rigettato il gravame, ritenendo che la violazione della regola della collegialità non comportasse la nullità dell’atto, non essendo espressamente prevista dalla legge, e che l’indagine avesse comunque raggiunto il suo scopo cognitivo.
Investita del ricorso dell’ospedale, la Terza Sezione Civile evidenzia l’esistenza di questioni di peculiare pregnanza che dividono gli interpreti, a partire dai primi arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15594/2025; Cass. n. 34085/2025; Cass. n. 5687/2026), i quali — muovendo anche dai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 102/2021 sulla centralità della verifica rigorosa della responsabilità medica — hanno affermato la nullità (ritenuta assoluta e insanabile) della CTU monocratica.
I quesiti rimessi all’esame nomofilattico
L’ordinanza interlocutoria articola il proprio percorso critico su due snodi sistematici fondamentali:
La configurabilità stessa della nullità dell’atto:
- Da un lato, si può sostenere che — in mancanza di un’espressa comminatoria di legge (art. 156, comma 1, c.p.c.) — l’inosservanza dell’obbligo di nomina del collegio qualificato integri una mera irregolarità procedurale imputabile al giudice.
- Dall’altro lato, valorizzando la funzione pubblicistica e l’indispensabilità dello strumento per il raggiungimento dello scopo conoscitivo e di garanzia delle leges artis (art. 156, comma 2, c.p.c.), si propende per l’invalidità processuale dell’elaborato peritale.
Il regime della nullità (relativa/sanabile vs assoluta/rilevabile d’ufficio):
- Ove si riconosca la nullità dell’atto, ci si interroga se essa sia soggetta alla disciplina ordinaria delle nullità relative e sanabili per convalidazione soggettiva (ossia soggetta al rigoroso limite preclusivo dell’eccezione di parte da sollevarsi nella prima difesa successiva, ex art. 157 c.p.c.).
- Oppure se — come affermato nei precedenti più recenti — ci si trovi di fronte a un vizio radicale, sottratto alle disponibilità delle parti in quanto posto a presidio di valori di rango costituzionale (diritto di difesa e giusto processo), e pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in deroga ai principi generali sulla tipicità delle nullità assolute e insanabili.
Proprio in ragione di tali profonde divergenze sulla sistematica del codice di rito e sul perimetro del “giusto processo”, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Il punto nodale
La violazione della regola della collegialità qualificata (medico-legale + specialista della patologia) imposta dall’art. 15 della legge n. 24/2017 nei giudizi di responsabilità sanitaria genera una nullità insanabile della CTU rilevabile d’ufficio o si tratta di un vizio formale soggetto alle ordinarie preclusioni di decadenza delle parti? La parola passa alla nomofilattica.
Avv. Sabrina Caporale
