Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 1 dicembre 2025, n. 31373
La Corte di Cassazione torna a chiarire che la separazione di fatto tra coniugi non esclude automaticamente il diritto al risarcimento per la morte del coniuge. Nel caso esaminato, un marito aveva chiesto il risarcimento dopo che la moglie si era tolta la vita durante un ricovero ospedaliero. La Corte evidenzia come, soprattutto in matrimoni di lunga durata e in presenza di figli, il legame affettivo può perdurare nonostante la separazione, imponendo al giudice di valutare concretamente l’intensità del rapporto e non limitarsi alla sola condizione di separazione.
I fatti
Viene intrapresa azione nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia per il risarcimento dei danni conseguenti al decesso della familiare che si era gettata dal terzo piano dell’Ospedale Sirai di Carbonia dove era ricoverata nel reparto di Neurologia.
La domanda viene accolta dal Tribunale di Cagliari, che liquida euro 213.000,00, La Corte di Cagliari, invece, l’ha invece rigettata.
I familiari si rivolgono alla Cassazione dolendosi di essere stato escluso un legame reale affettivo tra il marito e la vittima. L’uomo si era allontanato da circa 6 mesi e dal matrimonio ultraquarantennale erano nati tre figli. Ergo i coniugi erano separati di fatto al momento del decesso della donna. Tuttavia, sarebbe sussistente “la permanenza del vincolo affettivo tra coniugi separati nel fatto in sé della presenza di un figlio in comune e del breve tempo intercorso dall’allontanamento della vita coniugale”.
Innanzitutto, bisogna segnalare che l’attore aveva proposto la domanda risarcitoria per i danni conseguenti alla morte della moglie allegando semplicemente la sussistenza del rapporto di coniugio, senza far cenno alla separazione di fatto, che successivamente è emerso essere intervenuta qualche mese prima della morte della donna. II Tribunale ha accolto la domanda sulla base del già menzionato unico presupposto, senza, appunto, tener conto della separazione di fatto insorta tra i coniugi.
Il vincolo affettivo tra coniugi giustifica il risarcimento dal danno parentale
Come già detto, i ricorrenti assumono che la Corte d’appello non avrebbe correttamente ricostruito ed applicato i principi di diritto in materia di allegazione e prova del vincolo affettivo tra coniugi che giustifica il risarcimento della lesione del relativo rapporto in caso di morte di uno di essi, non avendo tenuto adeguatamente conto della effettiva situazione di fatto, pacificamente caratterizzata, nonostante la separazione di fatto, da un legame matrimoniale durato oltre quaranta anni, nonché dalla presenza di tre figli, ed essendo giunta a rigettare integralmente la domanda per difetto di allegazione e prova di tale legame (e del conseguente danno) nonostante l’Ospedale si fosse limitato, sotto tale profilo, a censurare la pronuncia di primo grado per il quantum della somma risarcitoria.
È utile, per il caso in esame, rievocare che: vi è risarcimento della perdita del relativo rapporto, in caso di morte di uno di essi causata da un terzo. L’allegazione del solo rapporto di coniugio è, di regola, sufficiente, sulla base dell’id quod plerumque accidit, per fondare il diritto al risarcimento del coniuge, in caso di morte dell’altro coniuge derivante da fatto illecito altrui e, quantomeno, per suscitare l’onere del danneggiante di allegare e provare che, nonostante la natura del rapporto – di coniugio, appunto -, il legame affettivo tra i coniugi fosse di fatto insussistente o di minore intensità rispetto a quello ordinariamente presumibile.
Infatti, ragionando coi canoni dell’art. 1227 cc, “l’uccisione di una persona fa presumere da sola una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur”); nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo“.
È pacifico, allora, che “il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, attesa – oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale sussistenza di figli – la non definitività di tale status” e la possibile ripresa della comunione familiare”
In altri termini, secondo la giurisprudenza, cui viene data piena continuità:
a) il coniuge danneggiato dall’uccisione dell’altro coniuge può, di regola, semplicemente allegare e provare il rapporto di coniugio, senza dover fornire ulteriori più specifiche allegazioni e prove, in quanto tale rapporto fa presumere un legame affettivo (quanto meno un legame di “ordinaria” intensità);
b) in tal caso, sarà il danneggiante a dover eventualmente allegare e dimostrare che il legame affettivo non sussisteva affatto o era di intensità attenuata (onde, rispettivamente, ottenere l’esclusione o la riduzione del risarcimento);
c) al fine di fornire detta prova, il danneggiante potrà tra l’altro, ovviamente, addurre e dimostrare che vi era separazione legale, o anche di mero fatto, tra i coniugi;
d) la sola prova della separazione, legale o di fatto, non è, però, di per sé sufficiente per escludere del tutto il risarcimento, in quanto esso spetta comunque al coniuge, almeno di regola, anche in caso di separazione legale, considerata – oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali, e alla eventuale esistenza di figli, – la non definitività di tale status e la possibile ripresa della comunione familiare.
È il danneggiante che deve dimostrare che la separazione ha sciolto il legame affettivo tra i coniugi
In sintesi: il danneggiante, per escludere in toto il suo obbligo risarcitorio, deve dimostrare che la separazione (legale o di fatto, eventualmente insieme ad altre circostanze di fatto) ha, nel caso di specie, sciolto del tutto il legame affettivo tra i coniugi; b) in mancanza di quest’ultima prova positiva, poiché la separazione (specie se di mero fatto) può avere le più varie motivazioni e non determina la dissoluzione del legame affettivo tra loro, in caso di separazione il Giudice dovrà sempre valutare, sulla base di tutti gli elementi istruttori disponibili, come essa (che sia legale o che sia di mero fatto) abbia concretamente inciso sull’intensità del legame, al fine di modellare il quantum risarcitorio, peraltro senza escluderlo del tutto solo perché i coniugi erano in uno stato di separazione di fatto o legale; c) l’esclusione in toto di risarcimento è attuabile soltanto qualora vi siano elementi – anche solo presuntivi – sufficienti per ritenere che la separazione, per le ragioni e le modalità in cui essa si è concretizzata, abbia soppresso ogni vincolo affettivo tra i coniugi.
È per questa ragione che l’eventuale deduzione e dimostrazione della circostanza che i coniugi stessi erano separati, legalmente o di fatto è rilevante: ciò fermo restando che la mera separazione, soprattutto se solo di fatto, non può ritenersi, di per sé, sufficiente a dimostrare l’insussistenza, in assoluto, di un legame affettivo, ben potendo tale legame permanere ugualmente, specie in caso di matrimonio di lunga durata, di esistenza di figli e di separazione recente e non irreversibile.
La sentenza di secondo grado non si è conformata ai sopra indicati principi di diritto. La Corte di appello ha ritenuto insufficienti le allegazioni portate dall’attore in ordine al legame affettivo con la moglie deceduta ai fini del suo diritto al risarcimento, e ha pure ritenuto non fornita la prova del legame. Ha rilevato, cioè, in primo luogo, un difetto della domanda sul piano assertivo, prima ancora che una lacuna sul piano asseverativo a carico dell’attore.
Invero, la Corte avrebbe invece dovuto, procedere alla piena rivalutazione delle circostanze di fatto emerse dall’istruttoria, al fine di determinare la liquidazione equitativa del danno in modo più corretto, non potendo negare il risarcimento in toto, non sussistendo un assoluto difetto di allegazione e prova del danno stesso da parte dell’attore.
In conclusione, il Giudice del rinvio dovrà valutare concretamente gli esiti dell’istruttoria e applicare i principi di diritto sopra indicati.
Avv. Emanuela Foligno
