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CTU collegiale senza firma digitale di tutti i periti: è nullità, ma sanabile


Corte di Cassazione, III civile, sentenza 28 giugno 2026, n. 22173

La Terza Sezione Civile fissa un importante principio di diritto sulle modalità di sottoscrizione della consulenza tecnica nel PCT: la mancanza della firma di un co-perito viola l’art. 156, comma 2, c.p.c., ma ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo. Esclusa la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. a carico del paziente soccombente che ha sollevato un tema interpretativo inedito.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22173 depositata il 28 giugno 2026 (R.G. n. 20003/2023), ha risolto un complesso contenzioso in materia di responsabilità sanitaria, cogliendo l’occasione per delineare i confini formali e sostanziali della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) collegiale telematica e per porre un argine all’applicazione distorta delle sanzioni per lite temeraria.

Il pronunciamento degli Ermellini affronta due temi di vivo interesse per i professionisti del diritto: da un lato, le conseguenze del difetto di firma digitale di uno dei componenti del collegio peritale all’interno del Processo Civile Telematico (PCT); dall’altro, il bilanciamento tra il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e l’abuso dello strumento processuale in caso di persistenza nelle tesi di merito a fronte di risultanze istruttorie sfavorevoli.

Il caso: malpractice presunta e rifiuto del ricovero in osservazione

La vicenda prende le mosse dal ricorso ex art. 702-bis c.p.c. promosso da un paziente nei confronti di un’Azienda Ospedaliera di Bari. L’attore deduceva una grave ipotesi di malpractice medica: i sanitari del Pronto Soccorso, a suo dire, avevano omesso di diagnosticare tempestivamente un attacco ischemico transitorio (TIA), dimettendolo con una diagnosi generica di “disturbi neuromuscolari”. Il giorno successivo, il paziente era stato colpito da un infarto encefalico, riportando gravi ed irreversibili esiti neurologici.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Bari avevano rigettato la domanda risarcitoria. I giudici di merito, conformandosi alle risultanze dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) e della successiva CTU collegiale svolta in primo grado, avevano escluso il nesso causale tra l’operato dei medici e l’evento infausto. Elemento dirimente della decisione era stato il comportamento del paziente stesso: i registri ospedalieri attestavano infatti il suo rifiuto scritto a permanere in osservazione per ulteriori accertamenti, comportamento ritenuto idoneo a interrompere il legame eziologico.

Oltre al rigetto della pretesa risarcitoria, il Tribunale aveva condannato il paziente al pagamento di 5.000 euro ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria, ravvisando una “temerarietà sopravvenuta” nel fatto di aver coltivato il giudizio e rifiutato una proposta conciliativa nonostante i pareri tecnici integralmente sfavorevoli.

La firma digitale nella CTU collegiale: tra nullità e raggiungimento dello scopo

Nel ricorso per cassazione, il danneggiato ha sollevato in via preliminare una questione formale legata alle modalità del PCT: la relazione di CTU collegiale (obbligatoria nei giudizi di responsabilità sanitaria ai sensi della Legge Gelli-Bianco n. 24/2017) era stata depositata telematicamente con la firma digitale di uno solo dei due consulenti nominati, mentre l’altro perito aveva sottoscritto solo successivamente una copia analogica (cartacea) poi ridepositata agli atti. Secondo la tesi del ricorrente, la mancanza della firma digitale su un atto nativo telematico avrebbe determinato l’inesistenza giuridica o la nullità insanabile della perizia per violazione del principio di collegialità.

La Suprema Corte ha respinto il motivo, cogliendo però l’occasione per fare chiarezza sulla tassonomia dei vizi degli atti digitali, correggendo la motivazione della Corte d’Appello che aveva liquidato la questione come “mera irregolarità formale”.

I giudici di legittimità hanno distinto due ipotesi:

Mancanza assoluta di firme digitali: se l’atto nativo digitale non reca la firma di alcun consulente, esso difetta del requisito strutturale di esistenza e non può nemmeno essere acquisito validamente nel fascicolo informatico.

Mancanza della firma di alcuni dei componenti del collegio: qualora l’atto sia digitalmente firmato da almeno un consulente, esso esiste, ma la mancanza delle firme degli altri periti impedisce di ricondurre con certezza il testo all’attività concorde dell’intero organo collegiale.

Alla luce dell’art. 156, comma 2, c.p.c., tale omissione configura una vera e propria nullità dell’atto, poiché viene meno un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo. Tuttavia, precisa la Cassazione, si tratta di una nullità relativa e pienamente soggetta a sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ogniqualvolta la paternità collegiale dell’atto possa essere desunta aliunde.

Sul punto, la Terza Sezione Civile ha enunciato il seguente principio di diritto:

Nei giudizi di risarcimento del danno da Responsabilità sanitaria, la redazione in forma di documento informatico della consulenza tecnica d’ufficio, considerata la sua necessaria collegialità ai sensi dell’art. 15 della L. n. 24/2017, esige che il documento informatico nel quale essa è contenuta sia sottoscritto con le firme digitali di tutti i consulenti che ne sono stati incaricati; trattandosi di requisito indispensabile al raggiungimento dello scopo cui tale adempimento è finalizzato, che è quello di avere certezza della riconducibilità del contenuto della consulenza all’attività di tutti i componenti del collegio peritale, la sua mancanza è causa di nullità della consulenza ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c.; tale nullità non può però essere pronunciata, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ove lo scopo predetto sia raggiunto attraverso un espresso riconoscimento in tal senso del professionista in udienza o in altro atto processuale ritualmente acquisito”.

Nel caso di specie, la corrispondenza del testo e il successivo deposito della copia analogica munita di firma autografa di entrambi i consulenti hanno fornito al giudice di merito la certezza della paternità comune, sanando il vizio telematico originario.

Lite temeraria: esclusa la sanzione se la difesa solleva questioni interpretative complesse

L’aspetto di maggiore novità pratica della decisione risiede nell’accoglimento del terzo motivo di ricorso, col quale il paziente censurava la condanna per responsabilità processuale aggravata.

La Cassazione ha ricordato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone necessariamente la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, intese come la coscienza dell’infondatezza della propria posizione o il mancato impiego del grado minimo di diligenza per avvertire tale infondatezza. La semplice infondatezza delle tesi sostenute, anche se manifesta, non è di per sé sufficiente a giustificare la sanzione, poiché non si può comprimere il diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9214 del 2026).

Nel caso scrutinato, i giudici di merito avevano penalizzato la persistenza del ricorrente nel coltivare il giudizio a fronte dei pareri scientifici sfavorevoli e del rifiuto di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. La Suprema Corte ha invece ritenuto tale condotta pienamente legittima sotto il profilo dialettico: la richiesta di una nuova consulenza collegiale nel merito (a fronte di una perizia monocratica svolta in sede di ATP) e, soprattutto, l’aver sollevato una questione giuridica complessa e inedita in sede di legittimità — quale l’effetto della mancanza della firma digitale nella CTU del PCT — escludono in radice la colpa grave o l’abuso dello strumento processuale.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione al terzo motivo e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la Suprema Corte ha eliminato la condanna da 5.000 euro inflitta al paziente, disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio, in virtù della novità e della delicatezza della questione tecnica affrontata.

Avv. Sabrina Caporale

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