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Concorso di cause naturali e condotta umana nel risarcimento del danno

Il caso affronta il delicato tema del concorso di cause naturali e condotta umana nel risarcimento del danno, in relazione al decesso di una paziente che aveva contratto l’HCV a seguito di trasfusioni di sangue infetto. I giudici di merito avevano ridotto il risarcimento, attribuendo alle gravi patologie preesistenti della donna un ruolo preponderante nella causa del decesso. La Suprema Corte chiarisce, però, che le condizioni naturali concorrenti non possono comportare un frazionamento della responsabilità dell’illecito umano, imponendo una nuova valutazione del danno (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 luglio 2025, n. 21602).

La vicenda

Viene citato a giudizio il Ministero della Salute avanti il Tribunale di Catania, per la condanna al risarcimento del danno iure proprio e iure successionis, ricollegabile ad infezione di HCV contratta a seguito di trasfusioni di sangue eseguite nel 1968 presso l’Ospedale Maria Paterno Arezzo di Ragusa.

Il Tribunale accoglie le domande proposte dagli attori condannando il Ministero al pagamento del risarcimento. Avverso tale sentenza il Ministero della Salute propone appello e la Corte (sent. 335 del 17 febbraio 2022), in parziale accoglimento, riduce il quantum del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale, motivando che la CTU aveva attribuito alla epatite cronica da HCV una efficienza causale nella sola percentuale del 25% rispetto all’exitus che ne era conseguito, e pertanto riduce di tale importo quanto liquidato dal Tribunale per ciascuno dei figli, in ragione della perdita della madre, in applicazione del minimo delle tabelle di Milano vigenti ratione temporis.

Il ricorso in Cassazione

I congiunti della deducono che mentre la sentenza di primo grado aveva riconosciuto a ciascun figlio il risarcimento del danno non patrimoniale nell’importo minimo previsto dalla tabella milanese all’epoca vigente, sull’espresso rilievo per cui che la defunta “era affetta da altre gravi patologie diverse da quella epatica, che hanno assunto un rilievo preponderante nella causazione del decesso, la Corte d’appello, invece, avrebbe omesso di considerare che il primo grado aveva esplicitamente ridotto il risarcimento dovuto al minimo tabellare proprio per la concorrenza delle altre patologie, si sarebbe di fronte, quindi, a una errata e immotivata riduzione del quantum risarcitorio.

Deducono anche che la Corte di appello, pur avendo condiviso e fatto le risultanze della CTU (secondo cui “si coglie l’evidenza di sinergiche cause del decesso, ascrivibili soltanto in parte alla epatite cronica HCV correlata, coesistendo gravi contestuali patologie (miocardite dilatativa tendente allo scompenso, insufficienza renale cronica con severi squilibri elettrolitici, ittero colostatico, severa insufficienza respiratoria acuta con grave acidosi respiratoria), successivamente ma indipendentemente insorte, alla cui progressiva evoluzione in scompenso renale e cardio-respiratorio irreversibile, preponderanti nel determinare il decesso della periziata in data 21 giugno 2008 per documentato arresto cardiaco per asistolia”), sarebbe poi erroneamente pervenuta a frazionare la responsabilità dell’evento, e ad addebitare alla causa umana, che aveva determinato la contrazione dell’epatite a seguito di trasfusione di sangue infetto, una incidenza del 25%, e quindi a ridurre, in relazione a tale percentuale, l’importo del danno non patrimoniale riconosciuto in prime cure agli attori.

Le due illustrate censure sono fondate.

Il concorso di cause naturali e condotta umana nel risarcimento del danno

In tema di concorso di cause umane e cause naturali la Suprema Corte ha già affermato che: a) “una comparazione del grado di incidenza eziologica tra più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale” (Cass. n. 27526/2021); per cui la responsabilità dell’evento sarà per intero ascritta all’autore della condotta illecita, con conseguente esclusione della possibilità di qualsiasi riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore incidenza dell’apporto causale del danneggiale” (Cass. n. 28986/2019).

Quando l’esistenza e l’entità delle pregresse condizioni patologiche della vittima non hanno efficacia liberatoria e interruttiva del nesso eziologico tra condotta umana colpevole ed evento di danno, discorrere di concorso di cause significa mettere l’accento sul valore assorbente delle cause umane colpevoli al verificarsi dell’evento di danno, per effetto della combinazione della previsione dell’art. 41 c.p. comma 1

Il nesso di causalità materiale non è frazionabile, e ciò lo si ricava dall’art. 1227 c.c., perché, prevedendo, la riduzione della responsabilità nel solo caso di concorso causale fornito dalla vittima, implicitamente esclude la frazionabilità del nesso nel caso di concorso di cause naturali, o di condotte con colpevoli con la condotta del responsabile.

Le condizioni naturali concorrenti non possono comportare un frazionamento della responsabilità dell’illecito umano

Ebbene, nell’affermare che il risarcimento del danno dovesse essere parametrato alla incidenza, in percentuale del 25%, rispetto al decesso della paziente emotrasfusa, della accertata epatite cronica attiva HCV correlata, la Corte di appello è pervenuta a frazionare la responsabilità dell’evento, con addebito alla causa umana colpevole della menzionata incidenza percentuale rispetto al decesso, è incorsa nella violazione dei sopra indicati principi di diritto. Inoltre, la Corte ha omesso di considerare che il danno da perdita parentale era già stato liquidato in primo grado senza alcun frazionamento, bensì in misura ridotta in relazione alla stima del danno, proprio per la considerazione della incidenza delle cause naturali, concomitanti con la causa umana colpevole.

L’ulteriore (e non dovuta) riduzione del quantum svolta dalla Corte di appello, oltre a manifestare una mancanza di esame della sentenza di primo grado, sostanzialmente si risolve in una liquidazione immotivata e svolta in violazione dell’art. 1226 c.c.

In conclusione, considerato l’accoglimento delle due censure sopra trattate, la decisione di appello viene cassata con rinvio e il Giudice del rinvio dovrà nuovamente svolgere l’accertamento e la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, basandosi sui principi di diritto in tema di concorso di cause umane e naturali.

Avv. Emanuela Foligno

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