Corte di Cassazione, II penale, sentenza 29 settembre 2025, n. 32246
La Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di circonvenzione di incapace. Il caso riguardava una donna imputata per aver indotto un’anziana a compiere atti pregiudizievoli per sé, tra cui la consegna della carta bancomat poi usata per spese incongrue. I giudici hanno ribadito che la valutazione della condizione psichica della vittima deve basarsi sulle effettive capacità di autodeterminarsi, mentre sull’aggravante dell’ingente danno patrimoniale la decisione è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.
La vicenda
La Corte di Brescia ha confermato la responsabilità dell’imputata per il reato di circonvenzione di incapace e di indebito utilizzo della carta di credito della persona offesa e ha confermato la condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, revocando la liquidazione della somma di 35.000,00 Euro e rimettendo le parti dinanzi al competente Giudice civile per la determinazione del danno.
L’imputata lamenta in Cassazione che il giudizio sulla presenza di una condizione di minorata capacità psichica della persona offesa non è stato correttamente articolato, sulla base delle effettive condizioni della presunta vittima, e la carente motivazione del primo Giudice non è stata integrata dalla sentenza di appello, con riferimento alla capacità della persona offesa di autodeterminarsi già nel 2019, quando intratteneva rapporti con l’odierna ricorrente.
La capacità della persona offesa di autodeterminarsi
Non sarebbero stati presi in considerazione alcuni elementi che dimostrerebbero la capacità della persona offesa di autodeterminarsi, escludendone la circonvenibilità. In particolare, la Corte bresciana non avrebbe considerato che la persona offesa nel 2020, tramite quattro testamenti olografi, ha indicato come sua erede universale l’odierna parte civile, che aveva conosciuto solo da pochi giorni. Inoltre, non considera che la dipendente della banca che intratteneva rapporti con la p.o. dichiarava che ella nell’aprile-maggio 2019, effettuava operazioni autonome sul suo conto titoli, svincolando investimenti e sottoscrivendo l’acquisto di nuovi titoli; che anche a parere del medico di base la p.o., a prescindere dall’età molto avanzata era in buone condizioni di salute, non era affetta da patologie particolari, era presente a sé stessa orientata, con eloquio congruo e non palesava menomazioni nella facoltà intellettive e volitive.
Oltre a ciò, l’imputata indica come mancante la prova dell’instaurazione di un rapporto squilibrato con la p.o., che non è stato adeguatamente verificato nemmeno in primo grado.
L’intervento della Cassazione
Nel caso in esame, la sentenza offre una motivazione adeguata in ordine alla condizione soggettiva della persona offesa, desumendo dall’esposizione dei numerosi e concordanti elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio valutazioni coerenti con quelle del Tribunale in ordine alla fragilità psichica della persona offesa, che negli ultimi anni di vita aveva subito un progressivo deterioramento delle sue competenze cognitive e delle sue capacità relazionali. I diversi testi hanno descritto una donna anziana che, inizialmente dotata di un adeguato grado di autonomia, progressivamente, già nel periodo in cui intratteneva un rapporto amicale con l’imputata, era regredita, divenendo un soggetto meno capace e più agevolmente manipolabile, anche e soprattutto da parte dell’imputata. Costei, proprio in ragione del rapporto di fiducia e di affidamento instaurato, l’aveva indotta a eseguire alcuni atti di disposizione contrari al proprio interesse e pregiudizievoli; tra questi, in particolare, la consegna della carta bancomat, con la pretesa autorizzazione verbale ad operare di fatto sul suo conto, utilizzata per spese ingiustificate e non necessarie.
La circostanza che l’anziana abbia, in epoca successiva alla data di consumazione della condotta contestata, redatto diversi testamenti olografi, non è stata ritenuta dalla Corte idonea ad escludere la obiettiva condizione di circonvenibilità della p.o. in quanto tale condotta, in assenza di una verifica da parte del pubblico ufficiale della sua piena capacità di intendere e di volere, non garantisce della sua lucidità ed anzi sembra, proprio, confermare la grave suggestionabilità della testatrice, che, da quanto riportato in sentenza avrebbe nominato quale erede universale un soggetto conosciuto poche settimane prima, in quanto lavorava come assistente nella struttura in cui era accolta. Si tratta pertanto di circostanza che la Corte non ha ritenuto dirimente nella prospettiva della difesa.
In merito alla consegna della carta di credito, è noto che, ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persona incapace, di cui all’art. 643 c.p., è necessario il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, di carattere non necessariamente patrimoniale, ed è sufficiente che si ingeneri un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo, trattandosi di reato di pericolo, e la prova del dolo, essendo un elemento intrapsichico, non può che desumersi dalle condotte esterne e oggettive del soggetto.
Il danno patrimoniale
Nel caso qui esaminato, i Giudici hanno evidenziato che, nel periodo di utilizzo del bancomat da parte dell’indagata, vi era stata una significativa e ingiustificata impennata di spese anche per servizi voluttuari e poco consoni al sobrio tenore di vita sino ad allora mantenuto dalla p.o. e ne hanno desunto la manipolazione e l’induzione a effettuare spese incongrue ed eccessive.
Ebbene, il ragionamento dei Giudici di appello è conforme alla giurisprudenza secondo cui il rilascio di una procura generale alla gestione del patrimonio, atto di per sé “neutro”, integra l’elemento materiale del reato laddove, all’esito di una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto, si accerti che l’imputato ha indotto la persona offesa a conferirgliela attraverso la manipolazione della sua volontà vulnerabile, onde compiere successivamente atti di disposizione patrimoniali contrari all’interesse del delegante.
Ed ancora, la giurisprudenza ha stabilito che l’utilizzo del bancomat di un soggetto (anche se volontariamente consegnata dal titolare) integra, comunque, un fatto illecito ed il consenso non scrimina il carattere illecito della condotta. Il bene giuridico tutelato non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato.
Anche l’uso da parte di un terzo di una carta di credito/debito, autorizzato dal titolare, integra il reato di cui all’art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, in quanto la legittimazione all’impiego del documento è contrattualmente conferita dall’istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all’eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante, stanti la necessità di firma, all’atto dell’uso, di una dichiarazione di riconoscimento del debito e la conseguente illiceità di un’autorizzazione a sottoscriverla con la falsa firma del titolare. Per ovvie ragioni è diverso è il caso in cui il soggetto operi in forza di una delega rilasciata e riconosciuta dall’istituto di credito che può consegnare anche una seconda carta bancomat al delegato.
Detto ciò, non occorre il verificarsi d’un danno patrimoniale per il circonvenuto e neppure il conseguimento d’un profitto da parte del colpevole, bensì soltanto che la condotta criminosa sia accompagnata dal fine del profitto e nel caso concreto è stata riconosciuta l’aggravante del danno patrimoniale di ingente entità, in relazione all’importo di circa 35.000,00 Euro.
Tuttavia, La Corte lombarda, decidendo sulle statuizioni civili, ha però accolto il motivo di impugnazione proposto dalla difesa e ha ritenuto errata la determinazione del danno indicata nel capo d’imputazione e condivisa dal Tribunale, in quanto basata sull’ammontare complessivo delle uscite attestate dall’estratto conto della p.o. nel periodo di diciotto mesi in contestazione, senza calcolare e detrarre le somme effettivamente destinate al mantenimento e alle cure di quest’ultima, e qualificando i suddetti prelievi erroneamente per intero quale ingiusto profitto ricavato dall’imputata, per l’indebito utilizzo della carta, con conseguente danno per la persona offesa.
Al riguardo, la Corte territoriale ha esplicitamente affermato come non fosse possibile – alla stregua delle emergenze processuali raccolte – determinare l’entità del danno cagionato e questa considerazione, anche se riferita alle statuizioni civilistiche, è in contraddizione con il riconoscimento dell’aggravante del danno patrimoniale di ingente entità, che invece è stata oggetto di implicita conferma nella pronunzia.
Detto in altre parole, l’iter motivazionale della Corte di merito comportava la necessità di fornire adeguata motivazione a sostegno del presupposto di fatto dell’aggravante dell’ingente danno patrimoniale, considerato l’errore di determinazione rilevato, mentre il Collegio, pur dando atto che non è possibile determinare l’entità del danno ai fini civilistici, riconosce agli effetti penali l’aggravante senza spendere sul punto alcuna motivazione.
In conclusione, l’annullamento della sentenza in ordine al riconoscimento dell’aggravante suindicata comporta il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, che dovrà rivalutare la sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale cagionato dal delitto di circonvenzione di incapace e nel suo complesso il trattamento sanzionatorio, con conseguente possibilità di riconoscere le invocate circostanze attenuanti generiche.
Avv. Emanuela Foligno
