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Chetoacidosi diabetica non riconosciuta e morte del minore, condanna per medici e pediatra


Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 30 aprile 2026, n. 15654

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui delicati confini della responsabilità medica, ribadendo principi fondamentali in tema di nesso causale, obblighi del medico di pronto soccorso e, soprattutto, i limiti di operatività della causa di non punibilità prevista dall’art. 590-sexies del Codice Penale (Legge Gelli-Bianco).

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da due medici (un medico di pronto soccorso e un pediatra), confermando le condanne per omicidio colposo a seguito del tragico decesso di un minore affetto da una rara e grave forma di chetoacidosi diabetica non riconosciuta e non diagnosticata in tempo e curata con protocolli inadeguati.

Il fatto: diagnosi omessa e terapie inadeguate

La vicenda clinica si snoda in due momenti cruciali. In un primo accesso al pronto soccorso, la dottoressa di turno diagnosticava al minore una semplice reazione allergica (prescrivendo antistaminici e dimettendo il paziente), omettendo di disporre basilari esami di laboratorio che avrebbero immediatamente rivelato lo stato di diabete e la grave disidratazione in atto.

Successivamente, a fronte del peggioramento delle condizioni e del ricovero, il pediatra che prendeva in carico il giovane ometteva di disporne il tempestivo trasferimento in un centro specializzato e, soprattutto, somministrava una terapia idratante basata su un protocollo locale obsoleto, ignorando le linee guida internazionali e nazionali aggiornate.

Il medico di Pronto Soccorso e l’obbligo di inquadramento

La difesa del medico di pronto soccorso ha tentato di smontare il nesso causale, sostenendo l’eccezionalità dell’evento e la correttezza della diagnosi basata sui sintomi apparenti.

La Cassazione, tuttavia, respinge la tesi, ribadendo un principio stringente: il medico di pronto soccorso ha l’obbligo di un rapido e completo inquadramento diagnostico. Non è ammissibile formulare ipotesi parziali (come l’allergia) senza disporre quegli accertamenti ordinari (esami del sangue) indispensabili per confermare la diagnosi. L’omissione di tali cautele, di fronte a un quadro sintomatologico complesso (es. vomito ripetuto), integra una palese imperizia che innesca, sul piano logico e storico, la catena causale che porta all’esito infausto.

Niente “scudo” ex art. 590-sexies c.p. se la linea guida è errata in partenza

Il passaggio più denso di rilievi nomofilattici della sentenza riguarda la posizione del pediatra e la richiesta di applicazione dell’esimente di cui all’art. 590-sexies, comma 2, c.p.

Il medico chiedeva la non punibilità sostenendo di aver comunque applicato un protocollo (quello della Scuola di specializzazione dell’Università di Napoli) per gestire la disidratazione.

Gli Ermellini, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite (sent. Mariotti), chiariscono che l’esimente non può operare nel caso di specie. La causa di non punibilità presuppone infatti che il sanitario abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto, incorrendo solo successivamente in una colpa lieve da imperizia nella fase esecutiva.

Nel caso in esame, il pediatra ha errato proprio nella fase di selezione del percorso terapeutico: ha ignorato le “Raccomandazioni per la gestione della chetoacidosi diabetica in età pediatrica” (2015) e le “Linee guida ISPAD” (2014), optando per un protocollo inadeguato alla rarità e gravità della patologia. L’errore nella scelta della regola di condotta esclude in radice lo “scudo” penale.

Il principio di affidamento non copre gli errori macroscopici

La Suprema Corte respinge infine il tentativo del pediatra di invocare il principio di affidamento rispetto alle diagnosi dei colleghi che lo avevano preceduto e agli specialisti consultati fugacemente.

Il principio di affidamento non è un salvacondotto cieco: esso cede il passo di fronte all’agevole percepibilità dell’errore altrui. Un professionista diligente, di fronte al costante aggravarsi delle condizioni cliniche del paziente appena preso in carico, ha il dovere di rimettere in discussione le terapie precedenti, di esigere un consulto continuativo con uno specialista (pediatra diabetologo senior) e, se necessario, di disporre l’immediato trasferimento in una struttura di livello superiore.

Conclusioni

La sentenza della Suprema Corte si pone come un severo monito per la classe medica e un utile strumento per gli operatori del diritto. La Cassazione traccia una linea netta: la medicina difensiva o il mero richiamo formale a un “protocollo” qualsiasi non bastano a elidere la colpevolezza. La personalizzazione della cura, l’aderenza alle linee guida più aggiornate e accreditate e il dovere di approfondimento diagnostico restano i cardini ineludibili della colpa medica.

Avv. Sabrina Caporale

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