Tribunale Roma – sentenza 31 agosto 2026, n. 12343
La sentenza ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti per il trattamento ritenuto tardivo e inadeguato di un’appendicite trattata con un drenaggio e degenerata in una peritonite. Nella liquidazione del danno, il giudice ha utilizzato la Tabella Unica Nazionale come parametro equitativo anche per un fatto del 2019. Il provvedimento presenta, tuttavia, una differenza tra il totale indicato in motivazione e quello riportato nel dispositivo.
Il caso e la valutazione della condotta sanitaria
La vicenda riguarda una donna che, nel marzo 2019, si era recata al pronto soccorso per febbre e forti dolori addominali. Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, dopo gli accertamenti e due consulenze chirurgiche i sanitari avevano optato per il drenaggio percutaneo di una raccolta ascessuale, anziché procedere all’intervento chirurgico indicato nella prima consulenza. La paziente era stata dimessa con il drenaggio in sede e l’appendicectomia programmata a distanza.
Persistendo i dolori, la donna si era rivolta a un altro ospedale, dove era stata operata per appendicite acuta con peritonite, ascesso peritoneale, salpingite e ovarite. L’intervento, inizialmente laparoscopico, era stato convertito in laparotomia.
Sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale ha ritenuto tardivo e inadeguato il trattamento praticato: per le condizioni cliniche descritte, il drenaggio non costituiva una soluzione risolutiva e non era necessario «guadagnare tempo» prima dell’intervento. Il giudice ha quindi riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria a titolo contrattuale e quella del radiologo interventista a titolo extracontrattuale, condannandoli in solido. La pronuncia qualifica la responsabilità come paritaria, in mancanza di elementi per graduarla diversamente.
La richiesta di riapertura dell’istruttoria
Nel 2025 la paziente aveva chiesto la rimessione in termini e la riapertura dell’istruttoria per accertare il nesso tra la condotta sanitaria e una diagnosi di sterilità formulata nell’aprile dello stesso anno. La difesa aveva attribuito il ritardo nell’accertamento a condizioni di salute che avrebbero impedito gli esami durante la consulenza tecnica.
Il Tribunale ha respinto l’istanza. Ha rilevato che la riduzione della capacità riproduttiva era stata menzionata già nell’atto di citazione e che non era stata fornita la prova che la nuova diagnosi non potesse essere verificata prima. Ha quindi ritenuto non giustificata l’inerzia della parte ai fini della rimessione in termini prevista dall’art. 153, comma 2, c.p.c. La protratta infezione e l’impedimento agli esami vanno riferiti come allegazioni della paziente, non come fatti accertati dal giudice.
La domanda relativa al consenso informato
La paziente aveva lamentato anche la mancata acquisizione di un valido consenso informato; i convenuti avevano sostenuto che il consenso fosse stato acquisito. Il Tribunale ha respinto la richiesta risarcitoria perché non ha ritenuto provato, neppure per presunzioni, che la paziente avrebbe rifiutato il trattamento se adeguatamente informata.
Ha inoltre rilevato che non erano state allegate né dimostrate conseguenze patrimoniali o non patrimoniali apprezzabili, ulteriori rispetto alla lesione della salute. La decisione va descritta nei limiti di queste ragioni: dal passaggio riportato non si ricava un autonomo accertamento definitivo circa l’effettiva acquisizione o mancata acquisizione del consenso.
La liquidazione dei danni e il richiamo alla T.U.N.
La consulenza tecnica ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 12%, comprensivo del pregiudizio estetico, e l’inabilità temporanea in 25 giorni di invalidità assoluta e 30 giorni al 50%. Il Tribunale ha liquidato il danno biologico permanente in € 30.617 e quello temporaneo in € 2.247,20, utilizzando la Tabella Unica Nazionale introdotta dal D.P.R. n. 12/2025 quale parametro equitativo per il fatto del 2019, senza attribuirle efficacia normativa diretta nel caso.
La decisione riconosce inoltre € 9.000 per le sofferenze, i patemi e le preoccupazioni connessi all’evento, e € 15.000 per le future spese di chirurgia plastica. Per queste ultime, il giudice ha escluso una duplicazione risarcitoria, osservando che l’intervento avrebbe potuto attenuare la cicatrice senza eliminarla e avrebbe comportato un ulteriore periodo di degenza e inabilità.
Avv. Sabrina Caporale
