Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, sentenza 20 luglio 2026, n. 1497
Il Tribunale di Messina ha condannato un’Azienda Sanitaria a risarcire oltre un milione di euro ai familiari di un bambino deceduto a undici mesi dopo l’insorgenza di una grave infezione nel periodo successivo a un intervento cardiochirurgico. La consulenza tecnica ha escluso errori nella diagnosi e nell’esecuzione degli interventi, ma ha ricondotto il quadro infettivo alla mancata dimostrazione di un’adeguata sterilizzazione del complesso operatorio e dei reparti di degenza.
La sentenza affronta il riparto dell’onere probatorio in materia di infezioni correlate all’assistenza, il ruolo delle patologie congenite come concause naturali e i limiti delle voci di danno trasmissibili agli eredi quando la vittima è un bambino molto piccolo.
La pronuncia non qualifica la responsabilità della struttura come oggettiva. Il punto decisivo è che, una volta accertata l’insorgenza dell’infezione durante il ricovero e la sua efficienza causale rispetto al decesso, l’Azienda non ha dimostrato di avere concretamente adottato e applicato i protocolli di prevenzione richiesti.
La complessa storia clinica
Il bambino era nato il 24 ottobre 2016 con un quadro cardiologico particolarmente complesso, comprendente un ampio difetto interventricolare e un difetto interatriale, oltre ad altre problematiche rilevate nel corso del percorso assistenziale.
Dopo i primi interventi e un lungo periodo di ricovero e monitoraggio, il piccolo aveva raggiunto condizioni sufficientemente stabili per essere sottoposto alla correzione cardiochirurgica definitiva. Il 14 settembre 2017 veniva quindi eseguito un intervento con chiusura del difetto interventricolare mediante applicazione di un patch.
A partire dal 19 settembre comparivano febbre, dispnea, necessità di ventilazione assistita e un progressivo aumento degli indici di flogosi. Gli accertamenti successivi evidenziavano formazioni vegetanti a carico del patch e della valvola tricuspide. Il bambino veniva sottoposto a un nuovo intervento per la rimozione del patch e dei lembi valvolari, con sostituzione della valvola tricuspide, seguito da un ulteriore intervento di lavaggio mediastinico e drenaggio.
I tamponi colturali risultavano positivi, tra gli altri germi, per Pseudomonas aeruginosa. Il quadro evolveva in sepsi e in un grave deterioramento emodinamico, fino al decesso, constatato il 19 ottobre 2017.
Diagnosi e interventi corretti, ma resta il problema dell’infezione
La consulenza tecnica preventiva, acquisita nel giudizio, non ha ravvisato errori nella diagnosi della cardiopatia, nella scelta degli interventi o nella loro esecuzione tecnica. Il monitoraggio era stato ritenuto costante e i trattamenti medici e chirurgici adeguati e tempestivi.
Il profilo critico è stato individuato nella gestione del rischio infettivo. Secondo i consulenti, dopo l’intervento del 14 settembre 2017 si era verificato un progressivo innalzamento degli indici di flogosi, sino all’aggravamento che aveva condotto alla morte. Una adeguata sterilizzazione del complesso operatorio e dei reparti di degenza avrebbe potuto evitare, secondo un giudizio di probabilità, l’insorgenza del quadro infettivo.
Il Tribunale ha quindi distinto tra la correttezza dell’attività chirurgica e l’adempimento degli obblighi organizzativi e di prevenzione propri della struttura sanitaria.
L’onere di provare l’effettiva applicazione dei protocolli
In materia di infezioni nosocomiali, la struttura non può limitarsi a dimostrare l’esistenza astratta di protocolli o procedure interne. Deve provare di avere adottato le cautele richieste dalla normativa e dalle regole dell’arte e di averle concretamente applicate nel caso specifico.
Tra gli adempimenti rilevanti rientrano, in particolare, le procedure di disinfezione e sterilizzazione degli ambienti e degli strumenti, le modalità di gestione della biancheria e dei rifiuti, la qualità dell’aria, la sorveglianza microbiologica e il monitoraggio dei germi patogeni.
Nel caso esaminato, la consulenza aveva rilevato che non era possibile sapere se fossero state adottate le comuni norme di sterilizzazione degli ambienti operatori necessarie a prevenire le sovrainfezioni nosocomiali. L’Azienda Sanitaria, inoltre, non aveva fornito una prova liberatoria dell’effettiva attuazione delle misure preventive.
Il Tribunale ha quindi ritenuto provata una condotta omissiva colposa dei sanitari, qualificata anche come inadempimento contrattuale della struttura nei confronti del paziente. L’art. 7 della legge n. 24/2017 riconduce la responsabilità della struttura, per le condotte dolose o colpose degli esercenti della professione sanitaria di cui si avvale, agli artt. 1218 e 1228 c.c.: art. 7 della legge n. 24/2017.
Il principio applicato dal Tribunale è coerente con l’orientamento secondo cui, una volta dimostrata l’infezione contratta in ambiente ospedaliero, la struttura deve fornire una prova specifica dell’adozione e dell’applicazione dei protocolli di prevenzione, non essendo sufficiente la mera predisposizione formale di procedure: Tribunale civile Messina, sentenza n. 57 del 13 gennaio 2026.
Le patologie pregresse non interrompono il nesso causale
L’Azienda Sanitaria aveva sostenuto che la gravità delle patologie congenite e delle condizioni cliniche del bambino avrebbe potuto escludere il nesso causale con l’infezione o, quantomeno, ridurre il risarcimento in ragione dell’art. 1227 c.c.
Il Tribunale ha respinto entrambe le argomentazioni. Le patologie pregresse sono state considerate una importante concausa naturale del decesso, ma non la causa esclusiva dell’evento. La loro presenza non ha quindi escluso il rilievo causale della condotta colposa che aveva contribuito all’insorgenza e alla progressione del quadro settico.
La sentenza richiama il principio secondo cui il concorso tra una causa umana colposa e una causa naturale preesistente non è suscettibile di frazionamento quando la patologia della vittima costituisca una condizione conosciuta o conoscibile e la condotta umana si inserisca nella serie causale che conduce all’evento.
Non è stato invece ritenuto applicabile l’art. 1227 c.c. La norma presuppone un fatto colposo del danneggiato che abbia cooperato alla produzione del danno; non consente di ridurre il risarcimento per il solo fatto che la vittima fosse portatrice, senza propria colpa, di gravi patologie preesistenti.
Danno parentale e danni trasmessi agli eredi
I familiari hanno agito sia iure proprio, per il danno derivante dalla perdita del rapporto parentale, sia iure hereditatis, per i pregiudizi maturati direttamente in capo al bambino prima della morte.
Il Tribunale ha riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale al padre, al fratello e alle due nonne. Ha inoltre riconosciuto il credito risarcitorio maturato dalla madre per la perdita del figlio e trasmesso, dopo la sua morte, al marito e all’altro figlio in qualità di eredi.
La liquidazione è stata effettuata applicando le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, secondo il sistema a punti. Sono stati considerati, tra gli altri, l’età della vittima, l’età dei familiari, la convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti e l’intensità del rapporto affettivo.
Il Tribunale non ha tuttavia riconosciuto una personalizzazione ulteriore, ritenendo non provati elementi specifici idonei a dimostrare una sofferenza concretamente più intensa rispetto a quella ordinariamente connessa alla perdita del rapporto parentale.
Il danno biologico terminale e l’esclusione del danno catastrofale
Sul piano dei danni trasmessi agli eredi, il Tribunale ha riconosciuto il danno biologico terminale, riferito al periodo compreso tra l’intervento del 14 settembre 2017 e il decesso del 19 ottobre 2017.
La voce è stata liquidata in 4.025 euro, applicando il valore di 115 euro al giorno per 35 giorni. Il danno biologico terminale prescinde dalla prova della consapevolezza della vittima e riguarda la compromissione dell’integrità psicofisica durante il periodo di sopravvivenza successivo all’evento lesivo.
È stato invece escluso il danno morale terminale, o catastrofale. Questa voce presuppone la lucida consapevolezza dell’approssimarsi della morte e la percezione cosciente della propria fine. Nel caso di un bambino di undici mesi, il Tribunale ha ritenuto non configurabile, per ragioni legate all’età e allo sviluppo, una piena consapevolezza del destino fatale. In tal senso è stata richiamata l’ordinanza della Cassazione civile n. 21799/2025.
La liquidazione e il dispositivo
Il Tribunale ha condannato l’Azienda Sanitaria al pagamento dei seguenti importi: 553.520,50 euro in favore del padre, in proprio; 333.498,50 euro in favore del padre, quale genitore del fratello della vittima; 79.806 euro in favore di ciascuna delle due nonne.
Il totale complessivo ammonta a 1.046.631 euro. Sulle somme riconosciute sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo.
La convenuta è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in 545 euro per spese e 31.129,80 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La regola della sentenza
La decisione mostra che, nelle controversie sulle infezioni correlate all’assistenza, la correttezza dell’intervento chirurgico non esaurisce gli obblighi della struttura sanitaria. Restano da dimostrare l’adeguatezza dell’organizzazione e l’effettiva applicazione delle misure di prevenzione del rischio infettivo.
Quando l’infezione insorge durante il ricovero, si collega causalmente al deterioramento clinico e la struttura non dimostra di avere applicato nel caso concreto i protocolli di prevenzione, la responsabilità può essere affermata anche se il paziente era già affetto da gravi patologie. Queste ultime possono concorrere all’evento come cause naturali, ma non interrompono automaticamente il nesso causale e non costituiscono, di per sé, un fatto colposo del danneggiato idoneo a ridurre il risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Avv. Sabrina Caporale
